13.11.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 294/23 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
dell’8 novembre 2007
che autorizza la Repubblica di Slovenia a ratificare, nell’interesse della Comunità europea, il protocollo del 12 febbraio 2004 recante modifica della convenzione di Parigi, del 29 luglio 1960, sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare
(2007/727/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), e l’articolo 67, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, e con l’articolo 300, paragrafo 3, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere conforme del Parlamento europeo,
considerando quanto segue:
(1) |
Il protocollo del 12 febbraio 2004 (in seguito denominato «il protocollo»), che modifica la convenzione del 29 luglio 1960 sulla responsabilità civile nel campo dell’energia nucleare, modificata dal protocollo addizionale del 28 gennaio 1964 e dal protocollo del 16 novembre 1982 (in seguito denominata «la convenzione di Parigi»), contiene disposizioni che incidono sulle norme stabilite dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1), settore nel quale la Comunità ha competenza esclusiva. |
(2) |
Con decisione 2003/882/CE (2) il Consiglio ha autorizzato gli Stati membri che sono parti contraenti della convenzione di Parigi a firmare, nell’interesse della Comunità europea, il protocollo. |
(3) |
Con decisione 2004/294/CE (3) il Consiglio ha autorizzato gli stessi Stati membri a ratificare, nell’interesse della Comunità, il protocollo o ad aderirvi. A norma dell’articolo 2 della suddetta decisione, gli Stati membri dovevano adottare le misure necessarie per depositare simultaneamente i loro strumenti di ratifica del protocollo o di adesione, se possibile, anteriormente al 31 dicembre 2006. |
(4) |
La decisione 2004/294/CE riguarda gli Stati membri che facevano parte della Comunità alla data dell’8 marzo 2004, ad eccezione dell’Austria, della Danimarca, dell’Irlanda e del Lussemburgo, come si ricava dal combinato disposto dell’articolo 1, paragrafo 3, e dell’articolo 4 della suddetta decisione. |
(5) |
La Repubblica di Slovenia è parte contraente della convenzione di Parigi e ha firmato il protocollo in questione il 12 febbraio 2004. Essendo la decisione 2004/294/CE rivolta solo a taluni Stati membri, la Repubblica di Slovenia, al momento della sua adesione all’Unione europea il 1o maggio 2004, non poteva essere considerata destinataria in virtù dell’articolo 53 dell’atto di adesione del 2003. |
(6) |
Il Regno Unito e l’Irlanda sono vincolati dal regolamento (CE) n. 44/2001 e partecipano pertanto all’adozione della presente decisione. |
(7) |
A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione e non è vincolata da essa né è soggetta alla sua applicazione. |
(8) |
La ratifica del protocollo da parte della Repubblica di Slovenia lascia impregiudicata la posizione degli Stati membri della Comunità che non sono parti contraenti della convenzione di Parigi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Fatte salve le competenze della Comunità, la Repubblica di Slovenia ratifica, nell’interesse della Comunità europea, il protocollo recante modifica della convenzione di Parigi.
Tale ratifica lascia impregiudicata la posizione degli Stati membri della Comunità che non sono parti contraenti della convenzione di Parigi.
Articolo 2
La Repubblica di Slovenia prende le misure necessarie per depositare il proprio strumento di ratifica del protocollo, se possibile simultaneamente agli Stati membri destinatari della decisione 2004/294/CE.
Articolo 3
All’atto della ratifica del protocollo, la Repubblica di Slovenia informa per iscritto il segretario generale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico che la ratifica si è svolta ai sensi della presente decisione.
Articolo 4
La Repubblica di Slovenia è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 8 novembre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
R. PEREIRA
(1) GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).
(2) GU L 338 del 23.12.2003, pag. 30.
(3) GU L 97 dell’1.4.2004, pag. 53.