21.12.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 339/1


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 15 ottobre 2007

relativa alla firma, a nome della Comunità, della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale

(2007/712/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 16 settembre 1988 gli Stati membri della Comunità europea hanno firmato con la Repubblica d’Islanda, il Regno di Norvegia e la Confederazione svizzera un accordo internazionale concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (1) («convenzione di Lugano»), che estende all’Islanda, alla Norvegia e alla Svizzera l’applicazione delle disposizioni della convenzione del 27 settembre 1968 sulle stesse materie (2) («convenzione di Bruxelles»).

(2)

I negoziati per rivedere la convenzione di Bruxelles e quella di Lugano si sono svolti nel 1998 e 1999, nell’ambito di un gruppo di lavoro ad hoc allargato alla Svizzera, alla Norvegia e all’Islanda. Esito dei negoziati è stata l’adozione di un progetto di convenzione redatto dal gruppo di lavoro, il cui testo è stato approvato dal Consiglio nelle sedute del 27 e 28 maggio 1999.

(3)

Successivi negoziati all’interno del Consiglio hanno portato all’adozione, sulla base di tale testo, del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (3), che ha ammodernato le disposizioni della convenzione di Bruxelles, rendendo il sistema di riconoscimento e di esecuzione più rapido e efficace.

(4)

Visto il parallelismo tra i regimi instaurati dalla convenzione di Bruxelles e dalla convenzione di Lugano sulla competenza giurisdizionale e sul riconoscimento e sull’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, è opportuno allineare le disposizioni della convenzione di Lugano a quelle del regolamento (CE) n. 44/2001, per raggiungere lo stesso grado di circolazione delle decisioni tra gli Stati membri e i paesi EFTA interessati.

(5)

A norma del protocollo sulla posizione della Danimarca allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’applicazione di misure a norma del titolo IV del trattato che istituisce la Comunità europea. Perché le disposizioni della convenzione di Lugano siano applicabili a tale paese, la Danimarca dovrebbe partecipare in quanto parte contraente a una nuova convenzione sulle stesse materie.

(6)

Con decisione del 27 settembre 2002, il Consiglio ha autorizzato la Commissione a negoziare in vista dell’adozione di una nuova convenzione di Lugano concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

(7)

La Commissione, a nome della Comunità, ha negoziato tale convenzione con l’Islanda, la Norvegia, la Svizzera e la Danimarca.

(8)

Il Regno Unito e l’Irlanda, ai sensi dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, partecipano all’adozione e all’applicazione della presente decisione.

(9)

A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente decisione, che non la vincola né è ad essa applicabile.

(10)

È opportuno firmare la convenzione siglata a Bruxelles il 28 marzo 2007,

DECIDE:

Articolo 1

Fatta salva la sua conclusione, è approvata la firma, a nome della Comunità, della convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, che sostituirà la convenzione di Lugano del 16 settembre 1988.

Il testo della convenzione è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare, a nome della Comunità, la convenzione concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale.

Fatto a Lussemburgo, addì 15 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

L. AMADO


(1)  Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 319 del 25.11.1988, pag. 9).

(2)  Convenzione di Bruxelles del 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (GU L 299 del 31.12.1972, pag. 32) (versione consolidata nella GU C 27 del 26.1.1998, pag. 1).

(3)  GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).