1.11.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 287/23


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 30 ottobre 2007

relativa all’assegnazione alla Germania di tre giorni di pesca aggiuntivi per un programma rafforzato di presenza di osservatori in conformità dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 5221]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2007/707/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 41/2007 del Consiglio, del 21 dicembre 2006, che stabilisce, per il 2007, le possibilità di pesca e le condizioni ad esse associate per alcuni stock o gruppi di stock ittici, applicabili nelle acque comunitarie e, per le navi comunitarie, in altre acque dove sono imposti limiti di cattura (1), in particolare i punti 11.1 e 11.3 dell’allegato IIA,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 41/2007 fissa, per alcuni stock o gruppi di stock ittici, le possibilità di pesca per il 2007 e le condizioni specifiche cui è subordinato il loro utilizzo.

(2)

L’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007 specifica il numero massimo di giorni all’anno in cui un peschereccio comunitario può trovarsi in una delle zone geografiche di cui al punto 2.1 del suddetto allegato detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca indicati al punto 4.1 dello stesso allegato.

(3)

Conformemente all’allegato IIA, la Commissione può assegnare tre giorni di pesca aggiuntivi in cui una nave può trovarsi in tali zone detenendo a bordo uno degli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1 dello stesso allegato, sulla base di un programma rafforzato di presenza di osservatori in collaborazione tra scienziati e industria della pesca.

(4)

Il 1o marzo 2007 la Germania ha presentato alla Commissione un programma rafforzato di presenza di osservatori in collaborazione tra scienziati e industria della pesca.

(5)

L’interesse di tale programma, che andrebbe ad integrare gli obblighi stabiliti dal regolamento (CE) n. 1543/2000 del Consiglio, del 29 giugno 2000, che istituisce un quadro comunitario per la raccolta e la gestione dei dati essenziali all’attuazione della politica comune della pesca (2), è stato confermato dal comitato scientifico, tecnico ed economico per la pesca, previa consultazione, secondo quanto previsto al punto 11.3 dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007.

(6)

Tenuto conto del programma presentato il 1o marzo 2007, è opportuno assegnare alla Germania tre giorni aggiuntivi in mare per il periodo compreso tra il 1o febbraio 2007 e il 31 gennaio 2008 per le navi che partecipano al programma rafforzato di presenza di osservatori.

(7)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato per il settore della pesca e dell’acquacoltura,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per le navi battenti bandiera della Germania che partecipano al programma rafforzato di presenza di osservatori presentato alla Commissione il 1o marzo 2007, il numero massimo di giorni in cui tali navi possono trovarsi in una delle zone geografiche definite al punto 2.1 dell’allegato IIA del regolamento (CE) n. 41/2007, indicato nella tabella I di detto allegato, è aumentato di tre giorni per le navi aventi a bordo gli attrezzi da pesca di cui al punto 4.1 di detto allegato.

Articolo 2

1.   Trascorsi sette giorni dalla pubblicazione della presente decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, la Germania presenta alla Commissione l’elenco completo delle navi selezionate per i piani di campionamento connessi al programma rafforzato di presenza di osservatori di cui all’articolo 1.

2.   Solo le navi selezionate per i piani di campionamento e che hanno partecipato fino alla fine al programma rafforzato di presenza di osservatori di cui all’articolo 1 beneficeranno dell’assegnazione di giorni aggiuntivi secondo quanto stabilito nello stesso articolo.

Articolo 3

Due mesi dopo la conclusione del programma rafforzato di presenza di osservatori di cui all’articolo 1, la Germania presenta alla Commissione una relazione sui risultati del programma per quanto riguarda le specie e le zone da esso contemplate.

Articolo 4

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 30 ottobre 2007.

Per la Commissione

Joe BORG

Membro della Commissione


(1)  GU L 15 del 20.1.2007, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 898/2007 della Commissione (GU L 196 del 28.7.2007, pag. 22).

(2)  GU L 176 del 15.7.2000, pag. 1.