30.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 284/33


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 2007

che modifica la direttiva 92/33/CEE del Consiglio per estendere la deroga relativa alle condizioni d’importazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi provenienti da paesi terzi

[notificata con il numero C(2007) 5218]

(2007/699/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,

considerando quanto segue:

(1)

Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/33/CEE, la Commissione stabilisce se le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e alle piantine di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della direttiva.

(2)

Tuttavia la Commissione non dispone ancora di informazioni sufficienti sulle condizioni in vigore nei paesi terzi per poter adottare siffatte decisioni nei confronti di tali paesi.

(3)

Onde evitare l’interruzione del flusso di scambi, gli Stati membri che importano materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi, ad eccezione delle sementi, da paesi terzi dovrebbero continuare a poter applicare a tali prodotti condizioni equivalenti a quelle applicabili a prodotti simili ottenuti nella Comunità, secondo quanto disposto nell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 92/33/CEE. Il periodo di applicazione della deroga prevista per tali importazioni dalla direttiva 92/33/CEE dovrebbe quindi essere esteso oltre il 31 dicembre 2007.

(4)

La direttiva 92/33/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 92/33/CEE, la data del «31 dicembre 2007» è sostituita dalla data del «31 dicembre 2012».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/124/CE (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 12).