30.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 284/33 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 29 ottobre 2007
che modifica la direttiva 92/33/CEE del Consiglio per estendere la deroga relativa alle condizioni d’importazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi provenienti da paesi terzi
[notificata con il numero C(2007) 5218]
(2007/699/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 92/33/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi (1), in particolare l’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma,
considerando quanto segue:
(1) |
Ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 92/33/CEE, la Commissione stabilisce se le piantine di ortaggi e i materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti in un paese terzo e che presentano le stesse garanzie per quanto riguarda gli obblighi del fornitore, l’identità, i caratteri, gli aspetti fitosanitari, il substrato colturale, l’imballaggio, le modalità di ispezione, il contrassegno e la chiusura, siano equivalenti, sotto tutti gli aspetti, ai materiali di moltiplicazione e alle piantine di ortaggi, ad eccezione delle sementi, prodotti nella Comunità e conformi alle prescrizioni e condizioni della direttiva. |
(2) |
Tuttavia la Commissione non dispone ancora di informazioni sufficienti sulle condizioni in vigore nei paesi terzi per poter adottare siffatte decisioni nei confronti di tali paesi. |
(3) |
Onde evitare l’interruzione del flusso di scambi, gli Stati membri che importano materiali di moltiplicazione e piantine di ortaggi, ad eccezione delle sementi, da paesi terzi dovrebbero continuare a poter applicare a tali prodotti condizioni equivalenti a quelle applicabili a prodotti simili ottenuti nella Comunità, secondo quanto disposto nell’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 92/33/CEE. Il periodo di applicazione della deroga prevista per tali importazioni dalla direttiva 92/33/CEE dovrebbe quindi essere esteso oltre il 31 dicembre 2007. |
(4) |
La direttiva 92/33/CEE dovrebbe pertanto essere modificata di conseguenza. |
(5) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All’articolo 16, paragrafo 2, primo comma, della direttiva 92/33/CEE, la data del «31 dicembre 2007» è sostituita dalla data del «31 dicembre 2012».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 157 del 10.6.1992, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/124/CE (GU L 339 del 6.12.2006, pag. 12).