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18.10.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 274/17 |
DECISIONE 2007/670/PESC DEL CONSIGLIO
del 1o ottobre 2007
relativa alla conclusione dell’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda sulla partecipazione della Nuova Zelanda alla missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull’Unione europea, in particolare l’articolo 24,
vista la raccomandazione della presidenza,
considerando quanto segue:
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(1) |
Il 30 maggio 2007 il Consiglio ha adottato l’azione comune 2007/369/PESC relativa all’istituzione della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN) (1). |
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(2) |
L’articolo 12, paragrafo 5, dell’azione comune 2007/369/PESC dispone che le modalità particolareggiate concernenti la partecipazione dei paesi terzi sono oggetto di un accordo ai sensi dell’articolo 24 del trattato. |
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(3) |
Il 13 settembre 2004 il Consiglio ha autorizzato la presidenza, assistita se del caso dal segretario generale/alto rappresentante, in caso di future operazioni dell’UE di gestione civile delle crisi ad avviare negoziati con Stati terzi per concludere accordi sulla base del modello di accordo tra l’Unione europea e uno Stato terzo sulla partecipazione di uno Stato terzo ad un’operazione dell’Unione europea di gestione civile delle crisi. Su tale base, la presidenza ha negoziato un accordo con la Nuova Zelanda sulla partecipazione della Nuova Zelanda alla missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN). |
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(4) |
È opportuno approvare l’accordo, |
DECIDE:
Articolo 1
È approvato a nome dell’Unione europea l’accordo tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda sulla partecipazione della Nuova Zelanda alla missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN).
Il testo dell’accordo è accluso alla presente decisione.
Articolo 2
Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la persona o le persone abilitate a firmare l’accordo allo scopo di impegnare l’Unione europea.
Articolo 3
La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.
Articolo 4
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 1o ottobre 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
M. LINO
TRADUZIONE
ACCORDO
tra l’Unione europea e la Nuova Zelanda sulla partecipazione della Nuova Zelanda alla missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN)
L’UNIONE EUROPEA (UE)
da una parte, e
LA NUOVA ZELANDA
dall’altra,
in appresso denominate «le parti»,
TENUTO CONTO:
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dell’adozione da parte del Consiglio dell’Unione europea dell’azione comune 2007/369/PESC, del 30 maggio 2007, relativa all’istituzione della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN), |
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dell’invito alla Nuova Zelanda a partecipare all’EUPOL AFGHANISTAN, |
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della decisione della Nuova Zelanda di partecipare all’EUPOL AFGHANISTAN, |
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della decisione del comitato politico e di sicurezza relativa all’accettazione del contributo della Nuova Zelanda all’EUPOL AFGHANISTAN, |
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Partecipazione all’operazione
1. La Nuova Zelanda aderisce all’azione comune 2007/369/PESC, del 30 maggio 2007, relativa all’istituzione della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN), nonché a qualsiasi azione comune o decisione con la quale il Consiglio dell’Unione europea decida di prorogare l’EUPOL AFGHANISTAN, a norma del disposto del presente accordo e delle disposizioni di attuazione eventualmente necessarie.
2. Il contributo della Nuova Zelanda all’EUPOL AFGHANISTAN lascia impregiudicata l’autonomia decisionale dell’Unione europea.
3. La Nuova Zelanda garantisce che il suo personale partecipante all’EUPOL AFGHANISTAN effettui la propria missione in linea con:
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l’azione comune 2007/369/PESC e le eventuali successive modifiche, |
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il piano operativo, |
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le misure di attuazione. |
4. Il personale distaccato dalla Nuova Zelanda presso l’EUPOL AFGHANISTAN conforma l’esercizio delle sue funzioni e la sua condotta ai soli interessi dell’EUPOL AFGHANISTAN.
5. La Nuova Zelanda informa a tempo debito il capomissione dell’EUPOL AFGHANISTAN e il segretariato generale del Consiglio dell’Unione europea di qualsiasi modifica del proprio contributo all’EUPOL AFGHANISTAN.
6. Il personale distaccato presso l’EUPOL AFGHANISTAN è sottoposto ad un esame medico e a vaccinazione ed è riconosciuto idoneo dal punto di vista medico all’esercizio delle sue funzioni da una competente autorità della Nuova Zelanda. Il personale distaccato presso l’EUPOL AFGHANISTAN fornisce una copia di tale certificazione di idoneità.
Articolo 2
Status del personale
1. Fatte salve eventuali intese concluse tra il governo della Nuova Zelanda e il governo della Repubblica islamica d’Afghanistan, lo status del personale messo a disposizione dell’EUPOL AFGHANISTAN dalla Nuova Zelanda è disciplinato dall’accordo sullo status della missione concluso tra l’Unione europea e la Repubblica islamica d’Afghanistan.
2. Fatto salvo l’accordo di cui al paragrafo 1, la Nuova Zelanda esercita la giurisdizione sul proprio personale partecipante all’EUPOL AFGHANISTAN.
3. La Nuova Zelanda è competente a soddisfare le richieste di indennizzo connesse alla partecipazione del suo personale all’EUPOL AFGHANISTAN, formulate da o concernenti membri di tali forze o personale. La Nuova Zelanda è competente ad avviare eventuali azioni, in particolare azioni legali o disciplinari, nei confronti di un qualsiasi membro del suo personale, conformemente alle leggi e regolamenti nazionali.
4. La Nuova Zelanda si impegna a formulare una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo nei confronti di uno Stato partecipante all’EUPOL AFGHANISTAN e a farlo all’atto della firma del presente accordo. Il modello della dichiarazione è allegato al presente accordo.
5. L’Unione europea garantisce che i suoi Stati membri formulino una dichiarazione riguardante la rinuncia a qualsiasi richiesta di indennizzo in relazione alla partecipazione della Nuova Zelanda all’EUPOL AFGHANISTAN e a farlo all’atto della firma del presente accordo.
Articolo 3
Informazioni classificate
1. La Nuova Zelanda adotta le misure adeguate per garantire che le informazioni classificate dell’UE siano protette ai sensi delle norme di sicurezza del Consiglio dell’Unione europea contenute nella decisione 2001/264/CE del Consiglio (1), e degli ulteriori orientamenti formulati dalle autorità competenti, tra cui il capomissione dell’EUPOL AFGHANISTAN.
2. Laddove l’Unione europea e la Nuova Zelanda abbiano concluso un accordo sulle procedure di sicurezza per lo scambio di informazioni classificate, le disposizioni di tale accordo si applicano nell’ambito dell’EUPOL AFGHANISTAN.
Articolo 4
Catena di comando
1. Tutto il personale partecipante all’EUPOL AFGHANISTAN resta pienamente subordinato alle proprie autorità nazionali.
2. Le autorità nazionali trasferiscono il controllo operativo al capomissione dell’EUPOL AFGHANISTAN, il quale esercita il comando attraverso una struttura gerarchica di comando e controllo.
3. Il capomissione guida l’EUPOL AFGHANISTAN e ne assume la gestione quotidiana.
4. La Nuova Zelanda ha gli stessi diritti e gli stessi obblighi, in termini di gestione quotidiana dell’EUPOL AFGHANISTAN, degli Stati membri dell’Unione europea partecipanti alla medesima, conformemente agli strumenti giuridici di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del presente accordo.
5. Il capomissione dell’EUPOL AFGHANISTAN è responsabile del controllo disciplinare del personale dell’EUPOL AFGHANISTAN. Se necessario, l’azione disciplinare è esercitata dall’autorità nazionale interessata.
6. Un punto di contatto del contingente nazionale (NPC) è nominato dalla Nuova Zelanda per rappresentarne il contingente nazionale in sede di EUPOL AFGHANISTAN. L’NPC riferisce al capomissione dell’EUPOL AFGHANISTAN su questioni nazionali ed è responsabile della disciplina generale del contingente.
7. La decisione di terminare l’operazione è presa dall’Unione europea previa consultazione della Nuova Zelanda, sempreché tale Stato contribuisca ancora all’EUPOL AFGHANISTAN alla data di conclusione dell’operazione.
Articolo 5
Aspetti finanziari
1. La Nuova Zelanda sostiene tutti i costi connessi alla sua partecipazione all’operazione tranne i costi soggetti a finanziamento comune, in base al bilancio operativo dell’operazione.
2. Fatti salvi eventuali accordi conclusi tra il governo della Repubblica islamica di Afghanistan e il governo della Nuova Zelanda, in caso di decesso, lesioni, perdite o danni causati a persone fisiche o giuridiche dell’Afghanistan, la Nuova Zelanda, se ne è accertata la responsabilità, paga un indennizzo alle condizioni previste dall’accordo sullo status della missione, se disponibile, di cui all’articolo 2, paragrafo 1, del presente accordo.
Articolo 6
Contributo al bilancio operativo
Dato che la partecipazione della Nuova Zelanda rappresenta un contributo importante che è essenziale per l’operazione, la Nuova Zelanda è esentata dal versamento di contributi al bilancio operativo dell’EUPOL AFGHANISTAN.
Articolo 7
Disposizioni di attuazione il presente accordo
Qualsiasi accordo tecnico e amministrativo necessario ai fini dell’attuazione del presente accordo è concluso tra il segretario generale/alto rappresentante e le autorità competenti della Nuova Zelanda.
Articolo 8
Inadempienza
Qualora una delle parti non adempia agli obblighi che ad essa incombono ai sensi del presente accordo, l’altra parte ha il diritto di denunciare il presente accordo con un preavviso di un mese.
Articolo 9
Composizione delle controversie
Le controversie connesse all’interpretazione o all’applicazione del presente accordo sono composte per via diplomatica tra le parti.
Articolo 10
Entrata in vigore
1. Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del primo mese successivo alla data in cui le parti si sono notificate reciprocamente la conclusione delle procedure interne necessarie a tal fine.
2. Il presente accordo è applicato in via provvisoria dalla data della firma.
3. Il presente accordo resta in vigore per la durata del contributo della Nuova Zelanda all’operazione.
Fatto a Bruxelles, addì tre ottobre duemilasette in lingua inglese in duplice esemplare.
Per l’Unione europea
Per la Nuova Zelanda
(1) GU L 101 dell’11.4.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/438/CE (GU L 164 del 26.6.2007, pag. 24).
ALLEGATO
DICHIARAZIONI
di cui all’articolo 2, paragrafi 4 e 5, dell’accordo
Dichiarazione degli Stati membri dell’UE
«Gli Stati membri dell’Unione europea che applicano l’azione comune dell’UE 2007/369/PESC, del 30 maggio 2007, relativa all’istituzione della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN), cercheranno, per quanto lo consentano i rispettivi ordinamenti giuridici interni, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti della Nuova Zelanda per le lesioni riportate da membri del loro personale o per il loro decesso, ovvero per i danni a o per la perdita di mezzi di loro proprietà usati nell’ambito dell’EUPOL AFGHANISTAN, qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:
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siano stati causati da membri del personale provenienti dalla Nuova Zelanda nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’EUPOL AFGHANISTAN, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o |
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risultino dall’uso di mezzi appartenenti alla Nuova Zelanda, purché l’uso di tali mezzi sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’EUPOL AFGHANISTAN proveniente dalla Nuova Zelanda nell’utilizzare detti mezzi.» |
Dichiarazione della Nuova Zelanda
«La Nuova Zelanda, associata all’azione comune dell’UE 2007/369/PESC, del 30 maggio 2007, relativa all’istituzione della missione di polizia dell’Unione europea in Afghanistan (EUPOL AFGHANISTAN), cercherà, su base di reciprocità e per quanto lo consenta il suo ordinamento giuridico interno, di rinunciare nella misura del possibile a richieste di indennizzo nei confronti di qualsivoglia altro Stato partecipante all’EUPOL AFGHANISTAN per le lesioni riportate da membri del suo personale o per il loro decesso, ovvero per i danni a o per la perdita di mezzi di sua proprietà usati nell’ambito dell’EUPOL AFGHANISTAN qualora le lesioni, il decesso, i danni o la perdita:
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siano stati causati da membri del personale nell’esecuzione dei compiti loro assegnati nel quadro dell’EUPOL AFGHANISTAN, salvo in caso di negligenza grave o di comportamento doloso, o |
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risultino dall’uso di mezzi appartenenti agli Stati partecipanti all’EUPOL AFGHANISTAN, purché l’uso di tali mezzi sia connesso all’operazione e salvo che si tratti di negligenza grave o di comportamento doloso da parte del personale dell’EUPOL AFGHANISTAN nell’utilizzare detti mezzi.» |