13.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 270/12


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 ottobre 2007

che autorizza la Francia ad applicare un’accisa di aliquota ridotta sul rum «tradizionale» prodotto nei suoi dipartimenti d’oltremare e abroga la decisione 2002/166/CE del Consiglio

(2007/659/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 299, paragrafo 2,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando quanto segue:

(1)

In applicazione dell’articolo 299, paragrafo 2, del trattato, le disposizioni del trattato si applicano ai dipartimenti francesi d’oltremare, alle Azzorre, a Madera e alle isole Canarie. Tuttavia, tenuto conto della situazione socioeconomica strutturale di queste regioni, aggravata dalla loro grande distanza, dall’insularità, dalla superficie ridotta, dalla topografia e dal clima difficili e dalla dipendenza economica da alcuni prodotti, fattori la cui persistenza e il cui cumulo recano grave danno al loro sviluppo, il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione del Parlamento europeo, adotta misure specifiche volte, in particolare, a stabilire le condizioni di applicazione del trattato, comprese le politiche comuni, a queste regioni. Nell’adottare tali misure, il Consiglio tiene conto di settori quali, per esempio, la politica fiscale e delle caratteristiche e dei vincoli particolari delle regioni ultraperiferiche, senza nuocere all’integrità e alla coerenza dell’ordinamento giuridico comunitario, inclusi il mercato interno e le politiche comuni.

(2)

In base a tali disposizioni del trattato, nel caso dei dipartimenti francesi d’oltremare il Consiglio ha adottato la decisione 2002/166/CE, del 18 febbraio 2002, che autorizza la Francia a prorogare l’applicazione di accise ad aliquota ridotta al rum denominato «tradizionale» prodotto nei suoi dipartimenti d’oltremare (2). Rispetto all’aliquota fiscale applicata ai prodotti analoghi non provenienti dai dipartimenti francesi d’oltremare, l’aliquota ridotta può essere inferiore all’aliquota minima dell’accisa sull’alcole stabilita dalla direttiva 92/84/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa al ravvicinamento delle aliquote di accisa sull’alcole e sulle bevande alcoliche (3), ma non inferiore di oltre il 50 % all’aliquota normale dell’accisa nazionale sull’alcole. La decisione del Consiglio si applica fino al 31 dicembre 2009. Era previsto che fosse presentata una relazione intermedia al riguardo al più tardi nel giugno 2006.

(3)

Il 27 dicembre 2005 le autorità francesi hanno presentato un bilancio intermedio, sostenendo che era indispensabile mantenere il dispositivo fiscale applicato al rum tradizionale commercializzato sul mercato della Francia continentale. Inoltre, considerato l’andamento del mercato comunitario del rum, che favorisce sostanzialmente i prodotti originari di paesi terzi, e tenuto conto dell’importanza economica e sociale della filiera e del carattere strutturale delle condizioni di produzione, che limitano la produttività della filiera nei dipartimenti d’oltremare e rendono difficile continuare a garantire la presenza della loro produzione sul mercato comunitario, la Francia ha chiesto di estendere in termini di volume e di durata il dispositivo fiscale applicato al rum tradizionale sul suo mercato continentale.

(4)

Preservare nei dipartimenti d’oltremare la filiera canna-zucchero-rum è indispensabile per assicurarne l’equilibrio economico e sociale. Infatti, nei tre dipartimenti maggiormente interessati, la Riunione, Guadalupa e Martinica, questa filiera è all’origine di un fatturato annuo di più di 250 000 000 EUR e dà lavoro a circa 40 000 persone, di cui 22 000 in posti di lavoro in rapporto diretto con la produzione di rum. Si devono anche considerare gli effetti positivi della coltura della canna sulla salvaguardia dell’ambiente nei dipartimenti d’oltremare. Oltre alle banane, questa filiera è l’unica attività esportatrice di entità considerevole in regioni il cui tasso di copertura degli scambi non supera il 7 % delle importazioni. Quindi che la Francia continui ad applicare, in deroga all’articolo 90 del trattato, un’accisa di aliquota ridotta sul rum «tradizionale» prodotto nei suoi dipartimenti d’oltremare è necessario e giustificato allo scopo di non mettere a repentaglio lo sviluppo di queste regioni.

(5)

La revisione dell’organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero, effettuata nel febbraio 2006, contribuisce in parte alla sopravvivenza della filiera. È infatti prevista l’introduzione di misure di sostegno a favore della filiera nell’ambito del programma Posei [regolamento (CE) n. 247/2006 del Consiglio, del 30 gennaio 2006, recante misure specifiche nel settore dell’agricoltura a favore delle regioni ultraperiferiche dell’Unione (4)]. Tali misure si configurano come aiuti non soltanto comunitari ma anche nazionali, aventi lo scopo di migliorare la competitività della filiera canna-zucchero-rum dei dipartimenti d’oltremare. Tuttavia, queste misure non sempre consentono di compensare lo smantellamento progressivo delle protezioni doganali e di preservare le quote di mercato dei dipartimenti d’oltremare per il rum.

(6)

Date le ristrette dimensioni del mercato locale, le distillerie dei dipartimenti d’oltremare possono proseguire le loro attività soltanto se beneficiano di un sufficiente accesso al mercato della Francia continentale, che costituisce lo sbocco essenziale della loro produzione di rum (oltre il 50 % del totale).

(7)

Il deficit concorrenziale del rum tradizionale sul mercato comunitario, dovuto essenzialmente agli elevati prezzi di commercializzazione, è il risultato della situazione dei prezzi di costo, che si è ancora aggravata dal 2001 con un forte aumento nei dipartimenti d’oltremare non soltanto dei costi di produzione ma anche dei costi del lavoro. Per di più, il rum dei dipartimenti d’oltremare è soggetto alle norme comunitarie di regolamentazione, il che richiede ingenti investimenti non produttivi. Dal 2001 gli investimenti effettuati nei dipartimenti d’oltremare sono stati superiori a 45 500 000 EUR, che rappresentano il 47 % del totale, di cui oltre la metà destinata alla salvaguardia dell’ambiente. I fondi strutturali hanno concesso aiuti per alcuni di questi investimenti, ma non per i costi di esercizio che ne derivano, i quali gravano dunque sul prezzo di costo del rum nella misura del 10-15 % a seconda delle distillerie.

(8)

L’insieme di questi costi, che sono aumentati notevolmente dal 2001, pone le imprese dei dipartimenti d’oltremare in situazioni finanziarie difficili. Per assicurare la sopravvivenza della filiera, l’unica soluzione consiste nell’ammortizzare tali oneri incrementando i quantitativi di produzione.

(9)

Dal 2002 il quantitativo totale immesso nel mercato comunitario è calato del 12 %, passando da 176 791 ettolitri di alcole puro (HAP) a 155 559 HAP. Quindi la sopravvivenza della filiera rum nei dipartimenti d’oltremare è stata possibile soltanto grazie al mercato della Francia continentale, nel quale il rum di questi dipartimenti è soggetto a un regime fiscale specifico che gli consente di compensare parzialmente il suo elevato prezzo di costo. Allo scopo di preservare l’attività della filiera canna-zucchero-rum dei dipartimenti d’oltremare, è necessario sostenere la competitività del loro rum tradizionale sul mercato continentale francese. È quindi opportuno rivedere i quantitativi di rum tradizionale originario dei dipartimenti d’oltremare ai quali si possa applicare un’aliquota ridotta dell’accisa per la loro immissione in consumo su tale mercato.

(10)

L’agevolazione fiscale autorizzata dalla presente decisione non va oltre quanto è necessario ai produttori di rum tradizionale per far fronte ai loro elevati costi di produzione.

(11)

Per assicurare che la presente decisione non leda l’integrità del mercato interno, i quantitativi di rum originari dei dipartimenti d’oltremare che possono beneficiare di tale provvedimento non possono, come del resto già in precedenza, essere superiori ai flussi commerciali registrati in questi ultimi anni, a seconda delle origini dell’approvvigionamento del mercato.

(12)

Tenuto conto della necessità di creare un clima di certezza del diritto per gli operatori della filiera canna-zucchero-rum e considerata la durata di ammortamento delle attrezzature e delle sedi di produzione, e anche per coerenza con altre norme comunitarie relative alla filiera, è opportuno mantenere tale deroga fino a tutto il 2012.

(13)

Tuttavia, nel concedere tale estensione temporale, si deve prevedere l’obbligo della presentazione di una relazione intermedia, che consenta alla Commissione di valutare se persistano i motivi che hanno giustificato la concessione della deroga fiscale ed eventualmente di esaminare la necessità di rivederne la durata o i quantitativi in funzione dell’andamento del mercato comunitario del rum.

(14)

La decisione 2002/166/CE dovrebbe essere sostituita.

(15)

La presente decisione non osta all’eventuale applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 90 del trattato, la Francia è autorizzata a prorogare l’applicazione, nel suo territorio continentale, al rum «tradizionale» prodotto nei suoi dipartimenti d’oltremare di un’accisa di aliquota inferiore all’aliquota integrale sull’alcole stabilita all’articolo 3 della direttiva 92/84/CEE.

Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 è limitata al rum quale è definito nell’articolo 1, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio, del 29 maggio 1989, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione delle bevande spiritose (5), e nella fattispecie al rum prodotto nei dipartimenti d’oltremare a partire dalla canna da zucchero raccolta nel luogo di fabbricazione e avente un tenore di sostanze volatili diverse dall’alcole etilico e dall’alcole metilico pari o superiore a 225 grammi all’ettolitro di alcole puro e un titolo alcolometrico volumico acquisito pari o superiore a 40 % vol.

Articolo 3

1.   L’aliquota ridotta dell’accisa da applicare al prodotto di cui all’articolo 2 è limitata a un contingente annuale di 108 000 ettolitri di alcole puro.

2.   L’aliquota ridotta può essere inferiore all’aliquota minima dell’accisa sull’alcole stabilita dalla direttiva 92/84/CEE, ma non inferiore di oltre il 50 % alla normale aliquota dell’accisa nazionale sull’alcole.

Articolo 4

Entro il 30 giugno 2010 la Francia trasmetterà una relazione alla Commissione, per consentirle di valutare se persistano i motivi che hanno giustificato la concessione della riduzione dell’aliquota e l’eventuale necessità di adeguare il contingente in considerazione dell’andamento del mercato.

Articolo 5

La presente decisione si applica dal 1o gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2012.

Articolo 6

1.   La decisione 2002/166/CE è abrogata.

2.   I riferimenti alla decisione abrogata vanno intesi come riguardanti la presente decisione.

Articolo 7

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 9 ottobre 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  Parere del 25 settembre 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 55 del 26.2.2002, pag. 33.

(3)  GU L 316 del 31.10.1992, pag. 29.

(4)  GU L 42 del 14.2.2006, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2013/2006 (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 13).

(5)  GU L 160 del 12.6.1989, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dall’atto di adesione del 2005.