9.10.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 262/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 ottobre 2007

recante fissazione, per l’esercizio finanziario 2007, delle dotazioni finanziarie definitive assegnate agli Stati membri, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 4524]

(I testi in lingua bulgara, ceca, francese, greca, italiana, maltese, portoghese, rumena, slovacca, slovena spagnola, tedesca e ungherese sono i soli facenti fede)

(2007/653/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo (1), in particolare l’articolo 14, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Le norme relative alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti sono stabilite dal regolamento (CE) n. 1493/1999 e dal regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione, del 31 maggio 2000, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all’organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo (2).

(2)

Le modalità relative alla pianificazione finanziaria e alla partecipazione al finanziamento del regime di ristrutturazione e di riconversione stabilite dal regolamento (CE) n. 1227/2000 prevedono che i riferimenti a un determinato esercizio finanziario si intendano fatti a pagamenti effettivamente eseguiti dagli Stati membri tra il 16 ottobre e il 15 ottobre dell’anno successivo.

(3)

A norma dell’articolo 14, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1493/1999, la Commissione assegna ogni anno agli Stati membri una dotazione finanziaria iniziale secondo criteri oggettivi che tengano conto delle situazioni e delle esigenze specifiche nonché degli sforzi da compiere in funzione dell’obiettivo del regime.

(4)

La Commissione ha fissato le dotazioni finanziarie indicative per la campagna 2006/2007 con la decisione 2006/701/CE della Commissione (3) e, per la Bulgaria e la Romania, con la decisione 2007/381/CE della Commissione (4).

(5)

In virtù dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1227/2000, le spese sostenute e liquidate degli Stati membri sono limitate all’importo delle loro dotazioni indicative. Per l’esercizio 2007, questa limitazione si applica all’Italia, le cui spese sostenute e liquidate hanno superato cumulativamente la dotazione iniziale.

(6)

In applicazione dell’articolo 17, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1227/2000, quando le spese effettive per ettaro di uno Stato membro superano quelle previste dalla dotazione iniziale si applica una penale. Quest’anno la penale si applica a Malta per un importo di 16 690 EUR.

(7)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 1227/2000, gli Stati membri possono presentare richieste di ulteriori finanziamenti per le spese dell’esercizio in corso. Così hanno fatto quest’anno la Repubblica ceca, la Spagna, la Francia, l’Italia, l’Ungheria, l’Austria e il Portogallo. In virtù dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 922/2007 della Commissione, del 1o agosto 2007, recante deroga al regolamento (CE) n. 1227/2000 per quanto riguarda la disposizione transitoria relativa alle dotazioni finanziarie per la Bulgaria e la Romania per la ristrutturazione e la riconversione (5), la Bulgaria e la Romania potevano richiedere alla Commissione un ulteriore finanziamento per le spese dell’esercizio finanziario 2007 al di sopra dell’importo notificato alla Commissione a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), del suddetto regolamento e fino a concorrenza del 90 % della dotazione finanziaria loro assegnata con decisione 2007/381/CE. La Bulgaria ha effettivamente presentato alla Commissione una richiesta in tal senso.

(8)

In virtù dell’articolo 17, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1227/2000 e dell’articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 922/2007, le richieste di ulteriori finanziamenti presentate alla Commissione da altri Stati membri diversi dalla Bulgaria e dalla Romania sono accettate su una base proporzionale utilizzando gli stanziamenti disponibili previa detrazione, per tutti gli Stati membri, degli importi notificati a norma dell’articolo 16, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1227/2000 e degli importi notificati dalla Bulgaria e dalla Romania a norma della suddetta disposizione e dell’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 922/2007, dall’importo totale assegnato agli Stati membri. Per l’esercizio 2007, tale disposizione si applica alla Repubblica ceca, alla Spagna, alla Francia, all’Italia, all’Ungheria, all’Austria e al Portogallo.

(9)

A norma dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 1227/2000, entro il 10 luglio di ogni anno gli Stati membri trasmettono alla Commissione, in relazione al regime di ristrutturazione e riconversione, la dichiarazione delle spese liquidate al 30 giugno dell’esercizio finanziario in corso e l’indicazione della superficie totale di cui trattasi. A norma dell’articolo 17, paragrafo 2, del suddetto regolamento, gli Stati membri effettuano la dichiarazione di cui all’articolo 16, paragrafo 1, lettera b), soltanto se l’importo da essi dichiarato ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 1, lettera a), cioè le spese effettivamente sostenute al 30 giugno dell’esercizio finanziario in corso, è pari almeno al 75 % dell’importo della dotazione indicativa dello Stato membro di cui trattasi. Tenuto conto del fatto che le spese effettivamente sostenute non raggiungono il 75 % della dotazione iniziale, le spese liquidate notificate dalla Germania non possono essere accettate,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Per l’esercizio finanziario 2007 le dotazioni finanziarie definitive relative alla campagna 2006/2007 assegnate agli Stati membri interessati, per un determinato numero di ettari, ai fini della ristrutturazione e della riconversione dei vigneti ai sensi del regolamento (CE) n. 1493/1999, figurano nell’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, la Repubblica di Malta, la Repubblica d’Austria, la Repubblica del Portogallo, la Romania, la Repubblica di Slovenia e la Repubblica slovacca sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 ottobre 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)  GU L 179 del 14.7.1999, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 143 del 16.6.2000, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1216/2005 (GU L 199 del 29.7.2005, pag. 32).

(3)  GU L 290 del 20.10.2006, pag. 41.

(4)  GU L 141 del 2.6.2007, pag. 80.

(5)  GU L 201 del 2.8.2007, pag. 7.


ALLEGATO

Dotazioni finanziarie definitive per la campagna 2006/2007 (esercizio finanziario 2007)

Stato membro

Superficie (ha)

Dotazione finanziaria (EUR)

Bulgaria

1 918

6 030 464

Repubblica ceca

1 345

3 178 866

Germania

1 410

9 385 538

Grecia

823

6 420 790

Spagna

20 345

165 870 765

Francia

12 769

111 282 822

Italia

13 142

100 479 369

Cipro

145

1 971 461

Lussemburgo

8

59 665

Ungheria

1 242

9 940 855

Malta

4

26 249

Austria

1 074

6 501 073

Portogallo

4 117

34 284 676

Romania

880

6 893 688

Slovenia

108

2 120 499

Slovacchia

107

536 527

Totale

59 438

464 983 308