28.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 253/40


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 agosto 2007

che istituisce il gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi

(2007/623/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

Il 24 gennaio 2007 la Commissione ha adottato la comunicazione intitolata «Programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione europea» (1), in cui annunciava l’intenzione di adottare un approccio trasparente nell’applicazione di tale programma d’azione, coinvolgendo le parti interessate di tutta l’Unione europea e traendo un beneficio dal loro contributo.

(2)

Il programma d’azione è stato approvato dal Consiglio europeo di primavera del 2007, il quale ha dato risalto all’obiettivo di ridurre gli oneri amministrativi del 25 % entro il 2012.

(3)

In questo settore la Commissione consulta già gli esperti degli Stati membri e coopera con loro mediante il gruppo ad alto livello di esperti nazionali in materia di migliore regolamentazione, tuttavia, al fine di garantire un’interazione altrettanto efficace con le altre parti interessate, il cui contributo è indispensabile per raggiungere l’ambizioso obiettivo di riduzione, nonché in conformità della suddetta comunicazione, la Commissione può dover ricorrere alle competenze di specialisti riuniti in un organismo consultivo.

(4)

È perciò necessario istituire un gruppo di esperti nel settore della riduzione degli oneri amministrativi e definirne le mansioni e la struttura.

(5)

Il gruppo dovrebbe consigliare la Commissione per quanto riguarda il programma d’azione, in particolare in merito alle misure di riduzione degli oneri amministrativi suggerite dai consulenti, mediante una consultazione via Internet e workshop locali da tenersi negli Stati membri.

(6)

Il gruppo dovrebbe essere composto da parti interessate indipendenti e di alto livello, scelte in base alle loro competenze in materia di migliore regolamentazione e/o nei settori d’intervento interessati dal programma d’azione. La Commissione dovrebbe garantire un’adeguata rappresentanza degli interessi delle piccole e grandi imprese, delle parti sociali e delle organizzazioni ambientaliste e dei consumatori, comprese le organizzazioni non governative.

(7)

Occorre disciplinare la divulgazione delle informazioni da parte dei membri del gruppo, nel rispetto delle norme della Commissione sulla sicurezza, fissate nell’allegato della decisione 2001/844/CE, CECA, Euratom della Commissione (2).

(8)

I dati personali dei membri del gruppo vanno trattati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (3).

(9)

È opportuno fissare un periodo di applicazione della presente decisione. La Commissione valuterà a tempo debito l’opportunità di una proroga,

DECIDE:

Articolo 1

Gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi

È istituito il gruppo ad alto livello di parti interessate indipendenti sugli oneri amministrativi (di seguito «il gruppo») con effetto a partire dal 31 agosto 2007.

Articolo 2

Compito

Il compito del gruppo è consigliare la Commissione per quanto riguarda il programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione europea, il cui obiettivo consiste nel ridurre del 25 % entro il 2012 gli oneri amministrativi per le imprese dovuti alle normative europee.

In particolare il gruppo:

formulerà pareri sulle misure di riduzione degli oneri amministrativi suggerite dai consulenti, mediante una consultazione via Internet e workshop locali da tenersi negli Stati membri,

consiglierà la Commissione, su sua richiesta, quanto ai problemi di metodo che possono sorgere nel corso del programma d’azione,

suggerirà quali ulteriori atti normativi in vigore potrebbero rientrare nell’esercizio comunitario di misurazione, in base alle necessità.

Il mandato è conferito per tre anni, prorogabile con decisione della Commissione.

Articolo 3

Consultazione

1.   La Commissione può consultare il gruppo su qualunque questione relativa all’attuazione del programma d’azione per la riduzione degli oneri amministrativi nell’Unione europea.

2.   Il presidente del gruppo può consigliare la Commissione sull’opportunità di consultare quest’ultimo su una questione specifica. Il gruppo non fornisce pareri se non su richiesta scritta della Commissione.

Articolo 4

Composizione — Nomina

1.   Il gruppo è composto da un massimo di quindici membri.

2.   La Commissione nomina anzitutto il presidente del gruppo, dopodiché nomina i membri del gruppo in consultazione col presidente, scegliendoli fra le parti interessate ad alto livello competenti nei settori di cui all’articolo 2 e all’articolo 3, paragrafo 1.

I membri sono scelti in base alle loro competenze in materia di migliore regolamentazione e/o nei settori d’intervento interessati dal programma d’azione. La Commissione garantisce un’adeguata rappresentanza degli interessi delle piccole e grandi imprese, delle parti sociali e delle organizzazioni ambientaliste e dei consumatori, comprese le organizzazioni non governative.

3.   I membri sono nominati a titolo personale e consigliano la Commissione in modo indipendente da ogni influenza esterna, in conformità della presente decisione.

4.   I membri del gruppo sono nominati per un mandato di tre anni e restano in carica fino alla loro sostituzione oppure fino alla scadenza del mandato.

5.   I membri che non siano più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che si dimettano o che non soddisfino più le condizioni di cui al paragrafo 3 del presente articolo o all’articolo 287 del trattato possono essere sostituiti per la durata residua del mandato.

6.   I membri dichiarano ogni anno per iscritto che si impegnano ad agire nell’interesse pubblico e attestano altresì l’assenza o l’esistenza di qualsiasi interesse che potrebbe compromettere la loro indipendenza.

7.   I nomi dei membri sono pubblicati sul sito Internet della direzione generale per le Imprese e l’industria. I nomi dei membri sono raccolti, trattati e pubblicati in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001.

Articolo 5

Modalità operative

1.   D’accordo con la Commissione, si possono istituire sottogruppi per l’esame di questioni specifiche nell’ambito di un mandato fissato dal gruppo. Tali sottogruppi sono sciolti non appena abbiano raggiunto l’obiettivo stabilito. Se del caso si richiede il parere dei gruppi esistenti di parti interessate con competenze settoriali, per poi trasmetterlo al gruppo e ai sottogruppi.

2.   Se lo ritengono utile e/o necessario, la Commissione o il presidente di comune accordo con la Commissione possono chiedere a esperti od osservatori con competenze specifiche su una questione all’ordine del giorno di partecipare ai lavori del gruppo o dei sottogruppi.

3.   Le informazioni ottenute partecipando ai lavori del gruppo o di un sottogruppo non possono essere divulgate, se la Commissione ritiene che esse attengano a questioni riservate.

4.   Il gruppo e i sottogruppi si riuniscono, di norma, nei locali della Commissione secondo le procedure e il calendario stabiliti dalla medesima. La direzione generale per le Imprese e l’industria si occupa dei servizi di segreteria.

5.   Il gruppo adotta un proprio regolamento interno basato sul regolamento interno tipo adottato dalla Commissione (4).

6.   La Commissione in genere pubblica su Internet, nella lingua originale del documento interessato, le sintesi o le conclusioni dei lavori del gruppo.

Articolo 6

Spese di riunione

La Commissione rimborsa le spese di viaggio e, eventualmente, di vitto e alloggio sostenute da membri, esperti e osservatori in relazione alle attività del gruppo, secondo le proprie norme sul rimborso spese degli esperti esterni.

I membri, gli esperti e gli osservatori non ricevono compensi per i servizi resi.

Le spese di riunione sono rimborsate entro i limiti degli stanziamenti fissati annualmente dai competenti servizi della Commissione.

Articolo 7

Applicazione

La decisione si applica fino a tre anni dopo la sua adozione da parte della Commissione.

Fatto a Bruxelles, il 31 agosto 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  COM(2007) 23 def. del 24 gennaio 2007.

(2)  GU L 317 del 3.12.2001, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/548/CE, Euratom (GU L 215 del 5.8.2006, pag. 38).

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.

(4)  Cfr. regolamento interno tipo, allegato III del documento SEC(2005) 1004.