21.9.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 246/47


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 settembre 2007

concernente la non iscrizione del benfuracarb nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza

[notificata con il numero C(2007) 4285]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/615/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE dispone che uno Stato membro possa, per un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I di tale direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti della Commissione (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale inclusione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il benfuracarb.

(3)

Gli effetti del benfuracarb sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il benfuracarb lo Stato membro relatore era il Belgio e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 2 agosto 2004.

(4)

La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA nell’ambito del gruppo di lavoro «valutazione» e presentata alla Commissione il 28 luglio 2006 sotto forma di conclusioni dell’EFSA sulla revisione inter pares della valutazione dei rischi degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva benfuracarb. Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e approvata il 16 marzo 2007 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il benfuracarb.

(5)

Durante la valutazione di questa sostanza attiva sono emersi alcuni problemi. Il benfuracarb è una sostanza il cui principale metabolita è il carbofuran, che a sua volta è una sostanza attiva sottoposta a riesame in base alla direttiva 91/414/CEE. L’utilizzo del benfuracarb comporta la presenza del metabolita carbofuran, il quale è considerevolmente più tossico del composto precursore benfuracarb. Per quanto riguarda i residui di carbofuran risultanti dall’utilizzo di benfuracarb, la valutazione ha sollevato preoccupazioni per l’esposizione acuta di gruppi vulnerabili di consumatori, in particolare dei bambini. L’EFSA ha però ritenuto impossibile valutare a fondo il rischio per i consumatori, a causa di un’insufficienza nei dati del dossier presentato dal notificante. Inoltre, i dati presentati entro i termini previsti non sono risultati sufficienti per consentire all’EFSA di procedere a una valutazione completa del rischio di contaminazione delle acque sotterranee da parte di metaboliti diversi dal carbofuran. Infine, in base ai dati disponibili non è dimostrato come accettabile il rischio per gli uccelli, i mammiferi, gli organismi acquatici, gli organismi che vivono nel terreno, i lombrichi e altri organismi non bersaglio. Di conseguenza, in base alle informazioni disponibili non è stato possibile concludere che il benfuracarb soddisfa i criteri d’iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare i propri commenti sui risultati dell’esame inter pares e sulla sua intenzione o meno di mantenere la stessa posizione quanto all’iscrizione della sostanza. Il notificante ha presentato osservazioni che sono state oggetto di un attento esame. Nonostante gli argomenti avanzati dal notificante le preoccupazioni evocate in precedenza permangono, e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite ed esaminate nel corso delle riunioni degli esperti dell’EFSA non hanno potuto dimostrare che, nelle condizioni di utilizzo proposte, i prodotti fitosanitari contenenti benfuracarb soddisfano, in generale, i requisiti stabiliti dall’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE.

(7)

Il benfuracarb non può essere pertanto iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8)

Devono essere adottate misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti il benfuracarb siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9)

Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per l’eliminazione, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti benfuracarb non deve superare i dodici mesi per consentire l’utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo, al fine di garantire che i prodotti fitosanitari contenenti benfuracarb rimangano disponibili agli agricoltori per 18 mesi a partire dall’adozione della presente decisione.

(10)

La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta d’iscrizione del benfuracarb nell’allegato I.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il benfuracarb non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono a che:

a)

le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti benfuracarb siano revocate entro il 20 marzo 2008;

b)

non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti benfuracarb a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 20 marzo 2009.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 settembre 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/52/CE della Commissione (GU L 214 del 17.8.2007, pag. 3).

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

(3)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.