29.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 224/5


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 agosto 2007

che modifica la decisione 2006/656/CE riguardo all'elenco dei territori da cui sono autorizzate le importazioni nella Comunità di pesci per scopi ornamentali

[notificata con il numero C(2007) 3960]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/592/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/67/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, che stabilisce le norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di animali e prodotti d'acquacoltura (1), in particolare l'articolo 19, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

La parte II dell'allegato I della decisione 2006/656/CE della Commissione, del 20 settembre 2006, che fissa le condizioni di polizia sanitaria e di certificazione veterinaria per le importazioni di pesci per scopi ornamentali (2), stabilisce un elenco di territori dai quali sono autorizzate le importazioni nella Comunità di pesci tropicali ornamentali. Tale elenco include tutti i paesi membri dell'Organizzazione mondiale per la salute animale (OIE).

(2)

I pesci tropicali ornamentali non sono suscettibili di contrarre le malattie di cui all'allegato A della direttiva 91/67/CEE e pongono un rischio relativamente ridotto alla situazione sanitaria degli animali nella Comunità. Si considera che l'adesione all'OIE soddisfi i criteri di cui all'articolo 19, paragrafo 2, della direttiva 91/67/CEE, cui dovrebbero attenersi i paesi terzi per essere autorizzati ad esportare pesci tropicali ornamentali nella Comunità, in quanto essa garantisce la notifica di qualsiasi evento sanitario riguardante i pesci agli altri membri dell'OIE.

(3)

Le Maldive rappresentavano un esportatore importante di pesci tropicali ornamentali verso taluni Stati membri, ma non sono ancora un paese membro dell'OIE. Tuttavia, con lettera del 9 maggio 2007, le Maldive si sono impegnate a far parte dell'OIE e a soddisfare gli obblighi derivanti da tale adesione nel periodo ad interim, prima di diventare ufficialmente un paese membro dell'OIE.

(4)

Le Maldive dovranno essere incluse nella parte II dell'allegato I della decisione 2006/656/CE prima di unirsi ufficialmente all'OIE. Tuttavia, se questo paese non avrà aderito all'OIE entro e non oltre il 31 dicembre 2007, le importazioni di pesci tropicali ornamentali da questo paese nella Comunità non sono più autorizzate dopo tale data.

(5)

La decisione 2006/656/CE deve quindi essere modificata di conseguenza.

(6)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato I della decisione 2006/656/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 agosto 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 46, 19.2.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 806/2003 (GU L 122 del 16.5.2003, pag. 1).

(2)  GU L 271 del 30.9.2006, pag. 71.


ALLEGATO

Nella parte II dell'allegato I della decisione 2006/656/CE, viene aggiunto il seguente testo:

«Le Maldive, in attesa della loro adesione all'OIE. Nel caso in cui le Maldive non siano diventate un paese membro dell'OIE entro il 31 dicembre 2007, le importazioni di pesci tropicali ornamentali da quel paese non sono più autorizzate da quella data.»