24.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/37


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 agosto 2007

che modifica la decisione 2004/558/CE che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri

[notificata con il numero C(2007) 3905]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/584/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali della specie bovina e suina (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 2, e l'articolo 10, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE prevede che uno Stato membro, che ha un programma nazionale di controllo obbligatorio per una delle malattie infettive elencate nell'allegato E (II) della suddetta direttiva, può presentare tale programma alla Commissione per approvazione. Tale articolo fissa anche la definizione delle garanzie complementari che possono essere richieste nel commercio intracomunitario.

(2)

L'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE prevede, inoltre, che uno Stato membro, qualora consideri che il suo territorio o parte di esso è esente da una delle malattie elencate nell'allegato E (II) della suddetta direttiva, presenti la documentazione adeguata alla Commissione. Tale articolo prevede anche la definizione delle garanzie complementari che possono essere richieste nel commercio intracomunitario.

(3)

La decisione 2004/558/CE della Commissione, del 15 luglio 2004, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 64/432/CEE del Consiglio per quanto riguarda le garanzie complementari per gli scambi intracomunitari di animali della specie bovina in relazione alla rinotracheite bovina infettiva e l'approvazione dei programmi di eradicazione presentati da alcuni Stati membri (2), approva i programmi per il controllo e l'eradicazione dell'infezione dovuta a herpesvirus 1 bovino («BHV1») presentati dagli Stati membri elencati nell'allegato I di tale decisione per le regioni elencate nello stesso allegato, e per le quali garanzie complementari per il virus BHV1 si applicano in conformità dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE.

(4)

L'allegato II della decisione 2004/558/CE elenca inoltre le regioni degli Stati membri che sono considerate esenti dall'infezione da BHV1 e per cui le garanzie complementari si applicano in conformità dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE. L'allegato III della decisione 2004/558/CE definisce gli stabilimenti esenti dal virus BHV1.

(5)

Attualmente, tutte le regioni della Germania sono elencate nell'allegato I della decisione 2004/558/CE. La Germania ha presentato la documentazione necessaria alla sua domanda per dichiarare una parte del suo territorio esente dall'infezione da virus BHV1 e ha presentato le norme relative ai movimenti nazionali dei bovini all'interno o verso questa parte del suo territorio. Di conseguenza, la Germania ha chiesto l'applicazione delle garanzie complementari, in conformità dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE, per le unità amministrative di Regierungsbezirke Oberpfalz e Oberfranken nello stato federale della Baviera.

(6)

In seguito alla valutazione della domanda presentata dalla Germania, è opportuno che tali due unità amministrative esenti dal virus BHV1 in Germania siano elencate nell'allegato II della decisione 2004/558/CE; è opportuno, inoltre, estendere l'applicazione delle garanzie complementari fissate in conformità dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE a tali unità. È quindi necessario modificare in conformità gli allegati I e II della decisione 2004/558/CE.

(7)

L'Italia ha presentato i programmi volti ad eradicare l'infezione da BHV1 nella Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia e nella Provincia autonoma di Trento. Tali programmi sono conformi ai criteri fissati all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 64/432/CEE e prevedono norme relative allo spostamento dei bovini sul territorio nazionale e all'interno e verso tali regioni che sono equivalenti a quelle attuate in precedenza nella Provincia di Bolzano in Italia, che hanno consentito di eradicare con successo la malattia da tale provincia.

(8)

È opportuno approvare i programmi presentati dall'Italia per tali due regioni, e le garanzie complementari presentate in conformità dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE. È quindi necessario modificare in conformità l'allegato I della decisione 2004/558/CE.

(9)

L'Autorità europea per la sicurezza alimentare ha emesso un parere sulla «Definition of a BoHV-1-free animal and a BoHV-1-free holding, and the procedures to verify and maintain this status» (Definizione di un animale esente dal virus BoHV-1 e di un'azienda esente da BoHV-1 e procedure per verificare e mantenere tale situazione) (3). È opportuno tener conto di talune raccomandazioni contenute nel parere. È necessario quindi modificare in conformità l'allegato III della decisione 2004/558/CE.

(10)

A fini di chiarezza della normativa comunitaria, gli allegati I, II e III della decisione 2004/558/CE vanno sostituiti con il testo di cui all'allegato della presente decisione.

(11)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I, II e III della decisione 2004/558/CE sono sostituiti dal testo dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 agosto 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)   GU L 249 del 23.7.2004, pag. 20.

(3)  http://www.efsa.europa.eu/en/science/ahaw/ahaw_opinions/1348.html


ALLEGATO

«ALLEGATO I

Stati membri

Regioni degli Stati membri a cui si applicano le garanzie supplementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 9 della direttiva 64/432/CEE

Germania

Tutte le regioni, ad eccezione di Regierungsbezirke Oberpfalz e Oberfranken nello stato federale della Baviera

Italia

Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Provincia autonoma di Trento

«ALLEGATO II

Stati membri

Regioni degli Stati membri a cui si applicano le garanzie supplementari per la rinotracheite bovina infettiva a norma dell'articolo 10 della direttiva 64/432/CEE

Danimarca

Tutte le regioni

Germania

Regierungsbezirke Oberpfalz e Oberfranken nello Stato federale di Baviera

Italia

Provincia di Bolzano

Austria

Tutte le regioni

Finlandia

Tutte le regioni

Svezia

Tutte le regioni

«ALLEGATO III

Azienda indenne da BHV1

1.   Un'azienda di bovini è considerata indenne dall'infezione da BHV1 se soddisfa le condizioni fissate nel presente allegato.

1.1.   Nell'azienda non è stato rilevato alcun sospetto di infezione da BHV1 nei precedenti sei mesi e nessuno dei bovini presenti nell'azienda presenta sintomi clinici riconducibili all'infezione da BHV1.

L'azienda e i pascoli o i locali non adiacenti, indipendentemente dalla proprietà, che formano parte dell'azienda in quanto entità epidemiologica, devono essere effettivamente separati da altri pascoli o locali con statuto di BHV1 inferiore con barriere naturali o fisiche che impediscano efficacemente il contatto diretto di animali aventi statuto sanitario diverso.

1.2.   Sono stati introdotti nell'azienda esclusivamente bovini provenienti da aziende situate in Stati membri o regioni degli stessi elencati nell'allegato II o da aziende indenni da BHV1 e i bovini dell'azienda hanno avuto contatti unicamente con bovini provenienti da aziende situate in Stati membri o regioni degli stessi elencati nell'allegato II o da aziende indenni da BHV1.

1.3.   Le femmine sono fecondate esclusivamente con sperma prodotto conformemente alla direttiva 88/407/CEE o sono state montate da tori provenienti da aziende situate in Stati membri o regioni degli stessi elencati nell'allegato II della presente decisione o da aziende indenni da BHV1.

1.4.   Nell'azienda è applicato almeno uno dei seguenti regimi di lotta:

1.4.1.

un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro il BHV1 è stato effettuato, con esito negativo, su almeno due campioni di sangue, prelevati a un intervallo compreso tra cinque e sette mesi da tutte le femmine di età superiore a nove mesi e da tutti i maschi di età superiore a nove mesi utilizzati per l'allevamento o ad esso destinati;

1.4.2.

un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro il BHV1 è stato effettuato, con esito negativo su almeno:

due campioni di latte prelevati a un intervallo compreso fra cinque e sette mesi da tutti gli animali in lattazione, sia individualmente sia in un gruppo di campioni di latte prelevati da non più di cinque animali, nonché

due campioni di sangue, prelevati a un intervallo compreso tra cinque e sette mesi da tutte le femmine non in lattazione e da tutti i maschi di età superiore a nove mesi utilizzati per l'allevamento o ad esso destinati.

1.4.3.

nel caso di aziende lattiere in cui almeno il 30 % dei bovini è costituito da vacche da latte in lattazione, un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro il BHV1 è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno:

tre campioni di latte raccolti con un intervallo di almeno tre mesi da un gruppo di latte di non più di 50 femmine in lattazione, a seconda delle specifiche dell'esame impiegato, e

un campione di sangue prelevato da tutte le femmine non in lattazione di età superiore a nove mesi e da tutti i maschi di età superiore a nove mesi utilizzati per l'allevamento o ad esso destinati.

1.4.4.

tutti i bovini dell'azienda provengono da aziende situate in Stati membri o regioni degli stessi elencati nell'allegato II o da aziende indenni da BHV1.

2.   Un'azienda di bovini mantiene la qualifica di indenne da BHV1 se:

2.1.

le condizioni di cui ai paragrafi da 1.1 a 1.4 continuano ad essere soddisfatte e

2.2.

nell'azienda è applicato almeno uno dei seguenti regimi di lotta in un periodo di 12 mesi:

2.2.1.

un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro il BHV1 è stato effettuato, con esito negativo in ciascun caso, su almeno un campione individuale di sangue prelevato da tutti i bovini di età superiore a 24 mesi;

2.2.2.

un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro il BHV1 è stato effettuato con esito negativo in ciascun caso su almeno:

un campione individuale di latte proveniente da tutte le femmine in lattazione, sia individualmente che in un gruppo di campioni di latte prelevati da non più di cinque animali, nonché

un campione individuale di sangue prelevato da tutte le femmine non in lattazione di età superiore a 24 mesi e da tutti i maschi di età superiore a 24 mesi.

2.2.3.

nel caso di aziende lattiere in cui almeno il 30 % dei bovini è costituito da vacche da latte in lattazione, un esame sierologico per la ricerca di anticorpi contro il BHV1 è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno:

due campioni di latte raccolti con un intervallo da tre a dodici mesi da un gruppo di latte di non più di 50 femmine in lattazione, a seconda delle specifiche dell'esame impiegato, nonché

un campione individuale di sangue prelevato da tutte le femmine non in lattazione di età superiore a 24 mesi e da tutti i maschi di età superiore a 24 mesi.

3.   La qualifica di indenne da BHV1 per un'azienda di bovini è sospesa qualora, durante gli esami di cui ai punti da 2.2.1 a 2.2.3, un animale reagisca positivamente a una prova per la ricerca di anticorpi contro il BHV1.

4.   La qualifica di indenne da BHV1 per un'azienda, sospesa conformemente al paragrafo 3, è riattribuita, a decorrere da non meno di 30 giorni dalla rimozione degli animali sieropositivi, soltanto dopo che un esame sierologico è stato effettuato in ciascun caso, con esito negativo, su almeno:

due campioni di latte prelevati con un intervallo di almeno due mesi da tutte le femmine in lattazione, sia individualmente che su gruppi di campioni di latte provenienti da non più di cinque animali, nonché

due campioni di sangue, prelevati con un intervallo di almeno tre mesi da tutte le femmine non in lattazione e da tutti i maschi.

Avvertimento:

a)

Nei casi in cui nel presente allegato si fa riferimento a un esame sierologico per l'individuazione di anticorpi contro il BHV1, si applicano i principi fissati all'articolo 2, paragrafo 1, punto c), relativi alla vaccinazione degli animali sottoposti a test.

b)

Le dimensioni del gruppo di campioni di latte a cui si fa riferimento nel presente allegato possono essere adattate in base a prove documentate che l'esame costituisce in ogni caso un lavoro di laboratorio quotidiano abbastanza sensibile da individuare una singola debole reazione positiva nel gruppo di dimensioni adattate.
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