24.8.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 219/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 24 aprile 2007

relativa all'aiuto di Stato C 26/2006 (ex N 110/2006), meccanismo difensivo temporaneo per il settore della costruzione navale — Portogallo

[notificata con il numero C(2007) 1756]

(Il testo in lingua portoghese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/581/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati a presentare osservazioni a norma delle disposizioni succitate (1), e tenuto conto di dette osservazioni,

considerando quanto segue:

I.   PROCEDIMENTO

(1)

Con lettera del 7 febbraio 2006 (registrata il 10 febbraio 2006), il Portogallo ha notificato alla Commissione l'intenzione di concedere un aiuto al funzionamento a favore di Estaleiros Navais de Viana do Castello SA («ENVC»). Con lettera del 13 marzo 2006, la Commissione ha chiesto ulteriori informazioni, che il Portogallo ha fornito con posta elettronica del 28 aprile 2006.

(2)

Con lettera del 23 giugno 2006, la Commissione ha comunicato al Portogallo la propria decisione di avviare il procedimento di cui all'articolo 88, paragrafo 2, del trattato CE in relazione all'aiuto in questione.

(3)

Con lettera del 25 luglio 2006 (registrata il 26 luglio 2006), le autorità portoghesi hanno presentato le loro osservazioni nell'ambito del procedimento succitato.

(4)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea  (2). La Commissione ha invitato le parti interessate a presentare osservazioni. Non sono pervenute osservazioni da terzi.

II.   DESCRIZIONE DELLA MISURA DI AIUTO

(5)

L'aiuto è destinato a Estaleiros Navais de Viana do Castelo SA («ENVC»), cantiere navale portoghese attualmente con un organico di 1 000 unità.

(6)

Il 14 novembre 2003, l'impresa ENVC ha concluso un contratto con l'armatore francese Fouquet Sacops SA per la fornitura di una nave cisterna per prodotti petroliferi e chimici (scafo n. 227) ad un prezzo contrattuale di 22 900 000 EUR. La nave è stata effettivamente consegnata il 26 aprile 2005.

(7)

Per tale contratto, il Portogallo intende concedere a ENVC un aiuto sotto forma di sovvenzione dell'importo di 1 461 702 EUR in base al regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio relativo a un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale (3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 502/2004 del Consiglio (4) («regolamento MDT»). Il regolamento MDT è stato in vigore dal 3 luglio 2002 al 31 marzo 2005 e quindi non era in vigore quando il Portogallo ha notificato l'aiuto.

(8)

Ciononostante, il Portogallo sostiene che il contratto può beneficiare di aiuti ai sensi del regolamento MDT per i seguenti motivi.

(9)

L’articolo 4 del regolamento MDT stabilisce quanto segue: «Il presente regolamento si applica ai contratti definitivi firmati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore fino a quella di scadenza (…)». Il Portogallo, in questo contesto, sottolinea che il contratto in questione è stato firmato il 14 novembre 2003, data in cui il regolamento MDT era ancora in vigore e, di conseguenza, continua a poter beneficiare di aiuti.

(10)

Il Portogallo sostiene inoltre che il contratto in questione è stato oggetto di proposte di prezzo inferiori da parte di cantieri navali coreani, ragione per cui sono soddisfatte le condizioni enunciate all'articolo 2 del regolamento MDT e quindi l'aiuto si giustifica per far fronte alla concorrenza sleale dei cantieri coreani.

III.   RAGIONI PER AVVIARE IL PROCEDIMENTO D'INDAGINE FORMALE

(11)

La Commissione, nella decisione di avviare il procedimento d'indagine formale in relazione al caso di specie, ha espresso dubbi circa la compatibilità dell'aiuto con il mercato comune ai sensi del regolamento MDT per le seguenti ragioni.

(12)

Innanzitutto, la Commissione dubita dell'effetto di incentivazione dell'aiuto. A questo proposito, la Commissione ha osservato che il Portogallo non aveva presentato elementi di prova che dimostrassero che all'epoca in cui i cantieri ENVC hanno firmato il contratto, fossero state date loro garanzie pubbliche dell'ottenimento di un aiuto. Al contrario, il Portogallo non aveva un regime MDT in vigore. Inoltre, secondo le informazioni disponibili, la decisione delle autorità portoghesi di concedere un aiuto ai cantieri ENVC (subordinatamente all'approvazione della Commissione), era stata adottata soltanto il 28 dicembre 2005, ossia molto tempo dopo la stipula del contratto e la consegna della nave. Di conseguenza, si riteneva che i cantieri ENVC non fossero stati incentivati dagli aiuti statali a firmare il contratto, dato che l'aiuto non era disponibile al momento della conclusione del progetto.

(13)

In secondo luogo, la Commissione ha contestato la base giuridica indicata ai fini dell'approvazione dell'aiuto. La Commissione ha precisato che il regolamento MDT è scaduto il 31 marzo 2005 e quindi non era in vigore all'epoca in cui il Portogallo ha notificato l'aiuto. Benché il regolamento MDT si applicasse ai contratti conclusi durante il periodo in cui era in vigore, non era chiaro che la Commissione potesse continuare a valutare una misura notificata in base ad uno strumento che aveva cessato di far parte dell'ordinamento giuridico dell'UE.

(14)

Inoltre, la Commissione ha sottolineato che la Corea ha contestato la compatibilità del regolamento MDT con le regole dell'OMC. Il 22 aprile 2005, un gruppo di studio dell'OMC ha presentato una relazione in cui considerava che il regolamento MDT e vari regimi nazionali adottati nell'ambito di detto meccanismo, esistenti all'epoca in cui la Corea si era rivolta all'OMC, fossero contrari al disposto dell'articolo 23, comma 1, del Memorandum di intesa sulle regole e procedure che disciplinano la risoluzione di controversie (5). Il 20 giugno 2005, l'organismo dell'OMC responsabile della risoluzione delle controversie ha adottato la succitata relazione includendovi la raccomandazione che la Comunità conformasse il regolamento MDT e i regimi nazionali di aiuti di Stato adottati in base a detto meccanismo agli obblighi che le incombono in virtù degli accordi OMC (6). Il 20 luglio 2005, la Comunità ha informato l'organismo suddetto che aveva già dato esecuzione alla sua decisione e alle sue raccomandazioni dal momento che il regolamento MDT non era più in vigore dal 31 marzo 2005 e che gli Stati membri non potevano continuare a concedere aiuti al funzionamento in base a tale regolamento.

(15)

Autorizzare ora la concessione dell'aiuto previsto significherebbe continuare ad applicare il regolamento MDT in violazione dell'obbligo che incombe alla Comunità di dare attuazione alla decisione dell'organismo dell'OMC responsabile per la risoluzione delle controversie. Di conseguenza, la Commissione non ha ritenuto, in quella fase, che l'aiuto fosse conforme agli obblighi internazionali della Comunità.

(16)

In terzo luogo, quanto all'intensità dell'aiuto, la Commissione ha osservato che l'importo dell'aiuto sembrava superare il 6 % del valore contrattuale e di conseguenza non rispetterebbe l'intensità massima di aiuto autorizzata all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento MDT.

IV.   OSSERVAZIONI PRESENTATE DALLE AUTORITÀ - PORTOGHESI

(17)

Il Portogallo ha osservato che l'importo di aiuto (1 401 702 EUR) (7) indicato dalla Commissione nella decisione di avvio del procedimento d'indagine formale non corrispondeva all'importo di aiuto notificato (1 461 702 EUR).

(18)

Per quanto riguarda l'intensità di aiuto, il Portogallo ha osservato che, secondo il regolamento MDT, l'intensità massima di aiuto è pari al 6 % del valore contrattuale prima dell'aiuto [anziché il 6 % del valore contrattuale indicato nella decisione della Commissione di avvio del procedimento di indagine formale (8)] e che, su tale base, l'intensità di aiuto rispetta il regolamento MDT.

(19)

Più in generale, il Portogallo ha sottolineato che l'obiettivo del regolamento MDT consiste nel far fronte alla concorrenza sleale della Corea e che tutti i cantieri dell'UE si trovavano in condizioni identiche per ottenere aiuti in base al regolamento MDT. Nell'ottica del Portogallo, l'aiuto non incide, di conseguenza, sugli scambi commerciali nel mercato comune e per tale motivo è dubbio che possa essere considerato un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(20)

Quanto all'effetto di incentivazione, il Portogallo ha presentato nuovi elementi di prova che dimostrano che il cantiere aveva presentato domanda di aiuto il 25 settembre 2003, ossia prima della firma del contratto. In tale contesto il Portogallo ha presentato copia della lettera inviata dalle autorità portoghesi al cantiere il 26 settembre 2003, nella quale confermavano il ricevimento della domanda di aiuto e facevano presente al cantiere che l'aiuto era subordinato all'approvazione della Commissione. Secondo il Portogallo, tale lettera comprovava la disponibilità delle autorità portoghesi a concedere l'aiuto purché fossero soddisfatte tutte le condizioni legali.

(21)

Il Portogallo ha inoltre affermato che, sulla base della prassi precedente, vi era un'intesa secondo la quale le domande di aiuto del settore della costruzione navale sarebbero state accolte e sostenute dal Portogallo purché esistesse una base giuridica che lo permettesse (nel caso di specie, il regolamento MDT). Il fatto che l'aiuto sia stato formalmente approvato dal Portogallo soltanto nel dicembre 2005 è dovuto a ritardi amministrativi interni. Ciò comunque non invalida il fatto che il cantiere si aspettava di ricevere l'aiuto, in base agli elementi già citati (cfr. il considerando 20) e secondo la politica generale delle autorità portoghesi in materia. Il cantiere aveva prove attestanti che i cantieri coreani avevano offerto prezzi più bassi in relazione al contratto in causa e aveva accettato il contratto partendo dal principio che le autorità portoghesi avrebbero concesso l'aiuto.

(22)

Quanto alla base giuridica invocata per l'approvazione dell'aiuto, il Portogallo ha ribadito le osservazioni formulate nella notifica, ossia che il regolamento MDT costituiva una base adeguata per autorizzare l'aiuto, dato che il contratto era stato stipulato quando era ancora in vigore il regolamento MDT e in realtà prima che detto regolamento fosse condannato dall'organismo dell'OMC succitato. Il Portogallo ha osservato che la situazione non era quindi diversa da quella degli aiuti concessi da altri Stati membri (in virtù di regimi MDT) in relazione a contratti firmati quando il regolamento MDT era ancora in vigore. Infatti, un elemento determinante ai fini dell'ammissibilità ad aiuto dei contratti è il momento in cui sono firmati e non il momento della notifica o della concessione dell'aiuto. Il Portogallo ha anche indicato che non era stato chiesto a nessuno dei cantieri beneficiari di rimborsare aiuti in seguito alla relazione del gruppo di studio dell'OMC. Di conseguenza, la non approvazione dell'aiuto ai cantieri ENVC sarebbe contraria al principio generale della parità di trattamento.

V.   VALUTAZIONE

(23)

Ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE, sono incompatibili con il mercato comune, nella misura in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino di falsare la concorrenza.

(24)

La Commissione ritiene che la misura prevista costituisca un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE: essa assume la forma di una sovvenzione finanziata mediante risorse statali; benché il regolamento MDT fosse applicabile in tutti gli Stati membri, come sostenuto dal Portogallo, la misura è selettiva dato che è limitata ai cantieri ENVC; inoltre, può falsare la concorrenza in quanto conferisce ai cantieri ENVC un vantaggio rispetto agli altri concorrenti che non beneficiano di aiuto. Infine, la costruzione navale è un'attività economica che comporta un commercio significativo tra Stati membri. In quanto tale, la misura incide sugli scambi commerciali tra Stati membri.

(25)

La Commissione conferma quindi che l'aiuto notificato ricade nel divieto dell'articolo 87, paragrafo 1, del trattato CE.

(26)

In seguito alle osservazioni presentate dal Portogallo, la Commissione conferma che l'importo di aiuto notificato ammonta a 1 461 702 EUR. Ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento MDT, l'intensità massima autorizzata è pari al 6 % del valore contrattuale prima dell'aiuto (9). La Commissione conclude che l'aiuto notificato è conforme all'intensità massima di aiuto autorizzata dal regolamento MDT.

(27)

Come principio generale, un aiuto di Stato può essere considerato compatibile con il mercato comune unicamente se è necessario per incentivare l'impresa beneficiaria ad agire in modo tale da contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti nella deroga in questione (10).

(28)

A questo riguardo, la Commissione osserva che l'obiettivo del regolamento MDT consisteva nel «consentire effettivamente ai cantieri navali comunitari di superare la concorrenza coreana sleale» (cfr. il considerando 6). Di conseguenza, potevano essere autorizzati aiuti diretti corrispondenti al massimo al 6 % del valore contrattuale prima dell'aiuto, purché il contratto fosse stato oggetto di concorrenza proveniente da un cantiere coreano che offrisse un prezzo inferiore (articolo 2).

(29)

Le nuove prove presentate dal Portogallo indicano che l'aiuto è stato richiesto dai cantieri prima della firma del contratto. Inoltre, il Portogallo ha fornito copia di una lettera delle competenti autorità portoghesi (Direzione generale dell'industria) indirizzata ai cantieri ENVC, in data 26 settembre 2003, in cui confermano la ricezione della domanda di aiuto, chiedono prove del rispetto dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento MDT (ossia prove dell'esistenza di concorrenza, rispetto al contratto, da parte di un cantiere coreano che offrisse un prezzo inferiore; questa prova è stata successivamente presentata dal cantiere) e ricordano al cantiere che la concessione di aiuti era subordinata alla notifica preventiva e all'approvazione della Commissione. Secondo la Commissione, i fatti succitati erano indicativi della disponibilità delle autorità portoghesi a concedere l'aiuto, purché fossero soddisfatte tutte le condizioni. Dato che nel caso di specie sembravano essere soddisfatte tutte le condizioni richieste per l'ammissibilità, questi fatti potevano suscitare aspettative da parte del cantiere circa la concessione dell'aiuto (11). In tale contesto, i dubbi della Commissione sull'effetto di incentivazione dell'aiuto sono stati dissipati.

(30)

Nella decisione di avvio del procedimento d'indagine formale, la Commissione ha sottolineato che il regolamento MDT ha cessato di essere in vigore il 31 marzo 2005, per cui non era più in vigore all'epoca in cui il Portogallo ha notificato l'aiuto. Sebbene il regolamento MDT si applicasse ai contratti conclusi durante il periodo in cui era in vigore, era dubbio che la Commissione potesse continuare a valutare una misura notificata in base a uno strumento che non faceva più parte dell'ordinamento giuridico dell'UE.

(31)

Le osservazioni presentate dal Portogallo in seguito alla decisione di avviare il procedimento d'indagine formale non hanno dissipato i dubbi della Commissione al riguardo.

(32)

La Commissione osserva che, per quanto concerne gli aiuti notificati, la sua prassi consiste nel basare la valutazione sulla legislazione in vigore al momento della valutazione (12), salvo disposizione contraria della stessa legislazione in vigore. Il Portogallo ha quindi approvato l'aiuto a livello interno (subordinatamente all'approvazione della Commissione) e lo ha notificato alla Commissione molto tempo dopo che era scaduto il regolamento MDT.

(33)

Il Portogallo sostiene, a questo riguardo, che il regolamento MDT è applicabile al presente contratto ai sensi dell'articolo 4, di detto regolamento, il quale stabilisce che «Il presente regolamento si applica ai contratti definitivi firmati a decorrere dalla data della sua entrata in vigore fino a quella di scadenza (…)». Il Portogallo, in tale contesto, sostiene che il contratto in questione è stato firmato il 14 novembre 2003, data in cui il regolamento MDT era ancora in vigore e, di conseguenza, continua ad essere ammissibile ad aiuto.

(34)

Tuttavia, secondo la Commissione, l'articolo 4, quale citato, non definisce l'applicazione del regolamento MDT nel tempo. Al contrario, l'applicazione temporale del regolamento è definita all'articolo 5 del regolamento (13), il quale stabilisce che il regolamento «scade il 31 marzo 2005».

(35)

Per contro, l'articolo 4 fissa condizioni addizionali per la compatibilità dell'aiuto. Ciò è del pari confermato nella seconda parte dell'articolo 4, la quale stabilisce che il regolamento MDT non si applica «ai contratti definitivi firmati prima che la Comunità abbia comunicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che è avviata nei confronti della Corea la procedura di risoluzione della controversia (…) e ai contratti definitivi firmati un mese o più dopo che la Commissione abbia comunicato nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee che la procedura suddetta è stata conclusa o sospesa».

(36)

Tenuto conto di quanto sopra, è evidente che il regolamento MDT sarebbe applicabile unicamente se fosse pendente una controversia con la Corea (14) e, in ogni modo, non sarebbe mai applicabile dopo il 31 marzo 2005.

(37)

Tale interpretazione è corroborata dall'obiettivo stesso del regolamento MDT: il meccanismo era stato concepito come una misura adottata «a titolo eccezionale e temporaneo al fine di assistere i cantieri navali comunitari operanti nei segmenti che hanno subito effetti negativi sotto forma di danni materiali e di grave pregiudizio a causa della concorrenza sleale coreana, [dovendo] essere autorizzata (…) per determinati segmenti di mercato e per un periodo di tempo breve e limitato» (15) (cfr. il considerando 3).

(38)

Il fatto che il Consiglio non abbia rinnovato detto regolamento alla data di scadenza costituisce una chiara indicazione del fatto che non intendeva continuare ad autorizzare la Commissione ad approvare aiuti ai sensi del regolamento MDT. Ciò corrisponde al fatto che la Comunità aveva informato l'organismo succitato dell'OMC che gli Stati membri non potevano continuare a concedere aiuti al funzionamento in virtù di detto regolamento.

(39)

La Commissione, a questo riguardo, sottolinea che l'interpretazione del regolamento MDT deve del pari essere analizzata alla luce degli obblighi internazionali della Comunità. Secondo la giurisprudenza consolidata del Tribunale di giustizia, le norme comunitarie vanno interpretate, per quanto possibile, alla luce del diritto internazionale, inclusi gli obblighi della CE in ambito OMC (16).

(40)

La relazione del gruppo di studio e la decisione dell'organismo dell'OMC che la ha adottata hanno condannato il regolamento MDT in sé in quanto costituisce un'infrazione alle regole dell'OMC e hanno imposto alla Comunità di cessare di applicarlo. L'obbligo per la Comunità di applicare la decisione dell'organismo dell'OMC succitato vale anche per le decisioni future di concessione di nuovi aiuti in base al regolamento MDT (17). La Comunità, informando l'organismo dell'OMC del fatto che aveva già dato esecuzione alla sua decisione e alle sue raccomandazioni dal momento che il regolamento MDT non era più in vigore dal 31 marzo 2005 e che gli Stati membri non potevano continuare a concedere aiuti al funzionamento in base a detto regolamento, si era impegnata a cessare di applicare il regolamento in questione per autorizzare la concessione di nuovi aiuti. Di conseguenza, l'approvazione del presente aiuto configurerebbe un'infrazione agli impegni internazionali della Comunità.

(41)

Infine, va anche osservato che il Portogallo non ha presentato la notifica entro un periodo di tempo ragionevole. Il Portogallo ha notificato la misura soltanto il 7 gennaio 2006, ossia circa 27 mesi dopo che il cantiere aveva presentato domanda di aiuto, 10 mesi dopo la scadenza del regolamento MDT e 6 mesi dopo che la Comunità aveva informato l'organismo dell'OMC succitato che gli Stati membri non potevano più concedere aiuti al funzionamento in base al regolamento in causa. Tenuto conto della natura eccezionale e temporanea del regolamento, nonché degli impegni internazionali assunti nell'ambito dell'OMC, di cui il Portogallo era a conoscenza, il Portogallo non poteva sperare che il meccanismo continuasse ad essere applicato oltre la sua data di scadenza.

(42)

La Commissione osserva inoltre che, anche ammesso che i cantieri ENVC nutrissero l'aspettativa di ricevere l'aiuto, ciò non conferiva loro il diritto di ricevere l'aiuto che dipendeva non solo dall'approvazione del Portogallo, ma anche dalla notifica e dall'approvazione della Commissione.

(43)

Analogamente, e contrariamente alla tesi sostenuta dal Portogallo, il principio della parità di trattamento non è in gioco nel caso di specie. I cantieri degli Stati membri che avevano istituito un regime di aiuti in base al regolamento MDT potevano beneficiare di aiuti nel quadro di regimi che erano stati approvati dalla Commissione prima del 30 marzo 2005, ma la Commissione non ha adottato altre decisioni di approvazione di nuovi aiuti in virtù di detto regolamento dopo tale data. Analogamente, la Commissione osserva che, conformemente alla decisione dell'organismo dell'OMC già citato, l'obbligo di cessare di concedere nuovi aiuti in base al regolamento MDT è applicabile sia agli aiuti accordati nell'ambito di regimi approvati che agli aiuti ad hoc non essendo stabilita alcuna distinzione tra gli aiuti destinati a cantieri coperti da un regime, come nel caso di specie, e gli aiuti ad hoc concessi al di fuori di un regime (cfr. il considerando 14): la decisione dell'organismo dell'OMC raccomandava che la Comunità conformasse non solo il regolamento MDT, ma anche i regimi nazionali adottati in base a detto meccanismo agli obblighi che le incombono in forza degli accordi OMC.

(44)

Tenuto conto di quanto sopra, la Commissione conclude che l'aiuto notificato non può essere approvato in base al regolamento MDT. Poiché non può fruire di alcun'altra esenzione ai sensi dell'articolo 87, paragrafi 2 e 3, del trattato CE, l'aiuto è incompatibile con il mercato comune,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'aiuto notificato dell'ammontare di 1 461 702 EUR, che il Portogallo intende concedere a Estaleiros Navais de Viana do Castelo SA in relazione ad un contratto da essi concluso, non può essere autorizzato in base al regolamento (CE) n. 1177/2002 del Consiglio relativo ad un meccanismo difensivo temporaneo per la costruzione navale, quale modificato dal regolamento (CE) n. 502/2004 del Consiglio, e quindi è incompatibile con il mercato comune. All'aiuto non deve essere data esecuzione.

Articolo 2

La Repubblica portoghese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 24 aprile 2007.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)  GU C 223 del 16.9.2006, pag. 4.

(2)  Idem.

(3)  GU L 172 del 2.7.2002, pag. 1.

(4)  GU L 81 del 19.3.2004, pag. 6.

(5)  Cfr. EC — Measures affecting trade in commercial vessels, WT/DS301/R, punti 7.184-7.222 e 8.1(d).

(6)  Cfr. documento dell'OMC WT/DS301/6.

(7)  Punti 4 e 21 della succitata decisione.

(8)  Punti 10 e 21 della succitata decisione.

(9)  L'articolo 1, lettera f), del regolamento (CE) n. 1540/98 (GU L 202 del 18.7.1998, pag. 3) per quanto concerne l'articolo 2, paragrafo 6, del regolamento MDT indica che «si intende per valore contrattuale prima dell'aiuto, il prezzo stabilito nel contratto, maggiorato di qualsiasi aiuto concesso direttamente al cantiere». In tale contesto, l'importo di aiuto (1 461 702 EUR) corrisponde al 6 % del «valore del contratto prima dell'aiuto» (22 900 000 + 1 461 702) ed è conforme all'intensità massima autorizzata.

(10)  Sentenza della causa 730/79, Philip Morris/Commissione, punti 16 e 17, Racc. 1980, pag. 2671.

(11)  Cfr., per analogia, l'articolo 38 degli orientamenti relativi agli aiuti di Stato a finalità regionale per il periodo 2007-2013: «Gli aiuti possono pertanto essere solamente concessi (…) qualora il beneficiario ne abbia fatto domanda e l'autorità responsabile della gestione del regime abbia successivamente confermato per iscritto che, con riserva di una verifica particolareggiata, il progetto soddisfa in linea di principio le condizioni di ammissibilità (…) prima dell'avvio dei lavori del progetto». Nel caso di aiuti soggetti a notifica individuale e all'approvazione da parte della Commissione, la conferma dell'ammissibilità è subordinata alla decisione di approvazione dell'aiuto da parte della Commissione (GU C 54 del 4.3.2006, pag. 13).

(12)  Cfr. il caso N 122/2005: «Salvo spiegazioni contrarie, la Commissione applica ai progetti notificati la regola in vigore alla data di valutazione della rispettiva compatibilità».

(13)  Nella versione modificata dal regolamento (CE) n. 502/2004 del Consiglio.

(14)  Il settimo considerando conferma tale valutazione: «Il meccanismo difensivo temporaneo dovrà essere autorizzato solo dopo che la Comunità abbia avviato nei confronti della Corea la procedura di risoluzione della controversia (…), e non sarà più applicabile una volta che tale procedura sia stata conclusa o sospesa (…)».

(15)  Sottolineatura dell'autore.

(16)  Causa C-53/96, Hermes International/FHT Marketing Choice BV, punto 28, Racc. 1998, pag. I-3603 e causa C-76/00 P, Petrotub SA e Republica SA/Consiglio, punto 57, Racc. 2003, pag. I-79.

(17)  Cfr. EC — Measures affecting trade in commercial vessels, WT/DS301/R, punto 7.21.