14.8.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 212/20 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 2 agosto 2007
che modifica la decisione 2003/467/CE per quanto riguarda la dichiarazione che alcune regioni amministrative della Polonia sono ufficialmente indenni da leucosi bovina enzootica
[notificata con il numero C(2007) 3657]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/559/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina (1), in particolare l’allegato D, capitolo I, sezione E,
considerando quanto segue:
(1) |
L’allegato D della direttiva 64/432/CEE dispone che uno Stato membro o una regione di uno Stato membro possono essere considerati ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica per quanto riguarda gli allevamenti di bovini purché rispettino alcune condizioni stabilite in tale direttiva. |
(2) |
L’elenco delle regioni degli Stati membri dichiarati indenni dalla leucosi bovina enzootica figurano nella decisione 2003/467/CE della Commissione, del 23 giugno 2003, che stabilisce la qualifica di ufficialmente indenni da tubercolosi, brucellosi e leucosi bovina enzootica di alcuni Stati membri e regioni di Stati membri per quanto riguarda gli allevamenti bovini (2). |
(3) |
Per quanto concerne la Polonia, il «powiat» è la regione amministrativa primaria di cui all’articolo 2, paragrafo 2, lettera p), della direttiva 64/432/CEE. L’allegato X/25 non pubblicato della decisione 2005/176/CE della Commissione, del 1o marzo 2005, che stabilisce la codificazione e i codici per la notifica delle malattie degli animali a norma della direttiva 82/894/CEE (3) include i «powiaty» nella corrispondente unità amministrativa superiore, costituita dal «voivodato». |
(4) |
La Polonia ora ha presentato alla Commissione una documentazione comprovante la conformità alle pertinenti condizioni stabilite dalla direttiva 64/432/CEE relativamente ad alcuni «powiaty», che possono essere considerati regioni della Polonia ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica. |
(5) |
In seguito alla valutazione della documentazione presentata dalla Polonia è opportuno dichiarare tali «powiaty» regioni di detto Stato membro ufficialmente indenni dalla leucosi bovina enzootica. |
(6) |
La decisione 2003/467/CE va dunque modificata di conseguenza. |
(7) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato III della decisione 2003/467/CE è modificato conformemente all’allegato della presente decisione.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 2 agosto 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU 121 del 29.7.1964, pag. 1977/64. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).
(2) GU L 156 del 25.6.2003, pag. 74. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/399/CE (GU L 150 del 12.6.2007, pag. 11).
(3) GU L 59 del 5.3.2005, pag. 40. Decisione modificata dalla decisione 2006/924/CE (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 48).
ALLEGATO
Nell’allegato III, capitolo 2, della decisione 2003/467/CE, il secondo paragrafo relativo alla Polonia è sostituito dal seguente:
«In Polonia:
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Voivodato Dolnośląskie
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Voivodato Łódzkie
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Voivodato Małopolskie
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Voivodato Podkarpackie
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Voivodato Śląskie
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Voivodato Świętokrzyskie
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Voivodato Wielkopolskie
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