17.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 185/18


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 febbraio 2007

relativa all’aiuto di stato C 16/2006 (ex NN 34/2006) della Regione Sardegna a favore della Nuova Mineraria Silius SpA

[notificata con il numero C(2007) 473]

(Il testo in lingua italiana è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/499/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 88, paragrafo 2, primo comma,

visto l’accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l’articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver chiesto agli interessati (1) di presentare osservazioni, a norma dei suddetti articoli, e viste le osservazioni inviatele,

considerando quanto segue:

PROCEDIMENTO

(1)

L’aiuto che l’Italia intende concedere alla Nuova Mineraria Silius è stato notificato alla Commissione con lettera del 30 novembre 2005. Il 21 dicembre la Commissione ha chiesto maggiori informazioni, che l’Italia le ha inviato con lettera protocollata il 7 febbraio 2006.

(2)

Con lettera del 26 aprile 2006 la Commissione ha informato l’Italia di aver deciso di avviare, riguardo all’aiuto in questione, il procedimento previsto all’articolo 88, paragrafo 2 del trattato CE.

(3)

La decisione della Commissione di avviare il procedimento è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (2). La Commissione ha chiesto alle parti interessate di presentare le loro osservazioni su tale provvedimento.

(4)

Il 12 maggio 2006 vi è stata una riunione con le autorità italiane, le quali hanno poi reagito all’avvio del procedimento con lettere del 14 luglio e del 30 agosto 2006. La Commissione ha chiesto informazioni supplementari con lettera del 18 settembre, alla quale l’Italia ha risposto il 3 novembre e il 31 dicembre 2006.

(5)

La Commissione ha ricevuto osservazioni di parti interessate e le ha trasmesse all’Italia, dandole la possibilità di replicare. Le autorità italiane hanno risposto nella lettera del 3 novembre 2006.

DESCRIZIONE DELLA BENEFICIARIA E DELLE MISURE DI AIUTO

(6)

Beneficiaria dell’aiuto sarebbe la Nuova Mineraria Silius SpA («NMS»), una società appartenente al 100 % alla regione autonoma Sardegna («RAS»). L’NMS sfrutta un giacimento di fluorite (3) nel comune di Silius, in Sardegna. Nel 2004 (ultimi dati disponibili), la società ha registrato un fatturato di 4,96 milioni di EUR e aveva 163 dipendenti.

(7)

L’NMS è stata costituita nel 1992 dalla RAS e dalla Minmet Financing Company. Successivamente, la RAS ne ha ceduto la proprietà (il 97,5 % nel 1996 e attualmente il 100 %) all’ente pubblico «Ente Minerario Sardo» («EMSA»). Nel 1998 l’EMSA è stato messo in liquidazione. Il commissario liquidatore ha ricevuto il mandato di privatizzare le attività, se possibile, o di procedere alla loro cessazione. Nondimeno, quando sono falliti i tentativi di privatizzare l’NMS e l’EMSA ha cessato le attività (nel giugno 2002), l’NMS non è stata liquidata.

(8)

In seguito all’insuccesso della privatizzazione, l’Italia ha notificato alla Commissione il progetto di un nuovo apporto di capitale nella società, per l’importo di circa 24 milioni di EUR. Secondo l’Italia, il nuovo capitale consentirebbe investimenti intesi a predisporre lo sfruttamento di nuovi giacimenti più profondi, il che porterebbe a un incremento del contenuto di fluorite nei minerali estratti e aumenterebbe la produzione totale della miniera.

(9)

L’Italia ha sostenuto di aver notificato la misura soltanto a fini di certezza giuridica, poiché la misura proposta non comporterebbe un aiuto di Stato, per i due seguenti motivi:

a)

Non vi sarebbe alcuna incidenza sugli scambi intracomunitari, poiché l’offerta comunitaria di fluorite soddisfa a stento il 30 % della domanda. Di conseguenza, i soli risultati probabili del progetto consisterebbero nel ridurre le importazioni dai paesi terzi e nel limitare l’aumento dei prezzi;

b)

la RAS si comporta come un investitore operante in economia di mercato, in quanto i) le esportazioni di fluorite dalla Cina, che costituiscono circa il 50 % della produzione mondiale, sono in calo in seguito all’incremento del consumo nazionale, il che probabilmente avrà ripercussioni positive sui prezzi della fluorite; ii) l’NMS ha preparato un nuovo piano industriale per i prossimi 8 anni, nel quale si prevede il recupero integrale degli investimenti e la realizzazione di utili già dal quarto anno, persino alle attuali condizioni di mercato; iii) proseguendo le attività, l’azionista evita la perdita dei precedenti investimenti nella società e anche, probabilmente, il sorgere di varie vertenze legali con i clienti.

In alternativa, se la Commissione concludesse che nella misura proposta si può ravvisare un elemento di aiuto di Stato, l’Italia sostiene che tale elemento sarebbe limitato all’importo dell’eccedenza di profitti che si otterrebbero grazie al progetto d’investimenti. Secondo i calcoli dell’Italia, tale eccedenza non sarebbe superiore al 26 % degli investimenti, il che rientra nella soglia prevista per gli aiuti regionali compatibili nell’area in questione (4).

(10)

Oltre alla misura notificata, secondo le informazioni fornite dalle autorità italiane l’NMS ha beneficiato negli ultimi anni di continui conferimenti di fondi pubblici provenienti dalla sua unica azionista, la RAS (5), aventi lo scopo di coprire le costanti perdite registrate dalle attività nel corso della preliquidazione. Dal 1997, questi conferimenti hanno raggiunto l’importo di 90,7 milioni di EUR, secondo la seguente ripartizione.

(EUR)

Anno

Importo conferito

1997

7 230 397

1998

9 296 224

1999

5 706 849

2000

12 496 708

2001

11 671 925

2002

11 834 000

2003

14 379 827

2004

6 890 000

2005

11 200 000

Totale

90 705 931

Questi conferimenti sono iscritti nel bilancio patrimoniale della società, alle voci contabili denominate « RAS c/copertura perdite future » ed « EMSA c/copertura perdite future ».

(11)

Inoltre, le autorità italiane hanno confermato che l’NMS ha beneficiato dei seguenti sussidi pubblici:

a)

con decreto ministeriale del 9 maggio 2002, sono stati erogati alla società 7,66 milioni di EUR a norma della legge 19 dicembre 1992 n. 488 (legge 488/92) (6), per investimenti ammissibili dell’importo di 14,31 milioni di EUR;

b)

con decreto ministeriale del 28 dicembre 2000 (7), sono stati erogati alla società 1,869 milioni di EUR a norma dell’articolo 9 della legge 6 ottobre 1982, n. 752 (legge 752/82), allo scopo di finanziare la ricerca, nella miniera, di giacimenti più profondi. Tuttavia, secondo le autorità italiane questi importi non sono ancora stati versati.

AVVIO DEL PROCEDIMENTO

(12)

Nella decisione di avvio del procedimento, la Commissione ha sollevato dubbi riguardo alla compatibilità delle misure in questione con il mercato comune, e in particolare alla loro ottemperanza agli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione d’imprese in difficoltà (8) (in prosieguo «gli orientamenti»).

OSSERVAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE

(13)

All’invito della Commissione a presentare osservazioni sulla misura in oggetto hanno risposto tre società concorrenti.

(14)

Secondo la prima, l’NMS è in crisi da 20 anni e può sopravvivere soltanto grazia all’erogazione costante di fondi pubblici. Anche se i prezzi di mercato sono aumentati molto negli ultimi 5 anni, il che ha indotto altre società a espandere le loro miniere o ad aprirne di nuove, l’NMS ha sempre continuato a non registrare utili. Inoltre, privatizzarla era impossibile perché tale società era considerata non redditizia, nonostante gli aiuti di Stato già ricevuti. Secondo questa concorrente, gli importi degli aiuti sono spettacolosi, scandalosi e incredibilmente sproporzionati, come mostra il fatto che nel 2004 sono stati superiori al doppio del fatturato di tale società.

(15)

La seconda concorrente si è dichiarata esterrefatta della situazione. L’NMS e altri produttori europei di fluorite hanno risentito gravemente delle avverse condizioni del mercato negli anni 1990, causate dalle pratiche di dumping della Cina, condizioni che si sono mitigate soltanto dopo il 2000. Anche se era noto che l’NMS riceveva fondi pubblici, la società concorrente in questione sostiene di non essere stata al corrente dell’entità degli aiuti, che a suo parere sono irragionevolmente elevati In base ai suoi ampi calcoli, questa concorrente stima che negli ultimi 5-6 anni l’NMS ha ricevuto sussidi pari a circa 10 volte l’importo di un investimento tipico per tonnellata, secondo i normali standard del settore. Questa concorrente, nella sua qualità di produttore europeo operante sul mercato della fluorite, che è caratterizzato da forte concorrenza, conclude di non poter accettare una situazione nella quale una singola società è tenuta in vita mediante ampi conferimenti statali per molti anni.

(16)

La terza concorrente ha espresso le sue energiche obiezioni contro l’erogazione all’NMS di un aiuto che, a suo parere, è di entità sostanziale e sproporzionata. Secondo questa concorrente, l’importo della sovvenzione finanziaria prevista per una società che svolge attività minerarie tanto esigue sembra presentare un rapporto estremamente misero tra costi e risultati e vi è il rischio che la sovvenzione sia utilizzata semplicemente a sostegno di un’occupazione non economicamente vantaggiosa nella miniera.

REAZIONE DELL’ITALIA

(17)

Nella loro reazione all’avvio del procedimento, le autorità italiane hanno indicato che la RAS ha deciso di non dare esecuzione all’aiuto notificato e di liquidare la società, date le sue difficoltà finanziarie. Con lettera del 30 agosto 2006, le autorità italiane hanno confermato che è effettivamente prevista la liquidazione dell’NMS, secondo quanto concluso dall’assemblea straordinaria tenutasi il 28 luglio.

(18)

Inoltre, l’Italia ha sostenuto: a) che la liquidazione delle attività dell’NMS non consentirebbe di restituire i finanziamenti erogati dalla RAS, b) che con l’uscita della società dal mercato non si avrebbero altre ripercussioni sugli scambi intracomunitari e c) che, date queste circostanze, un eventuale ordine di recupero dell’aiuto non avrebbe alcun risultato concreto. Come conclusione, l’Italia ha chiesto alla Commissione di non emettere un ordine di recupero.

(19)

Per quanto riguarda le osservazioni presentate dalle concorrenti dell’NMS, l’Italia le ritiene non più pertinenti, poiché la notifica è stata ritirata e la società sarà liquidata.

VALUTAZIONE DELLA MISURA

1.   Presenza di un aiuto di Stato

(20)

L’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE dichiara incompatibile con il mercato comune gli aiuti concessi in qualsiasi forma da uno Stato membro, o mediante risorse statali, che incidano negativamente sugli scambi intracomunitari e falsino o minaccino di falsare la concorrenza, favorendo determinate imprese o produzioni.

Il progetto d’investimenti e la copertura delle perdite

(21)

La Commissione osserva che le misure elencate ai punti 8 e 10 comportano l’attribuzione di risorse statali, che sono imputabili all’autorità pubblica. Poiché è a favore di una singola società, questa sovvenzione pubblica risponde al criterio della selettività. Inoltre, dato che l’NMS operava sul mercato della fluorite, un settore nel quale vi sono scambi tra gli Stati membri, sussiste anche il criterio delle ripercussioni sugli scambi intracomunitari. In particolare, l’argomentazione delle autorità italiane secondo cui non vi sarebbero ripercussioni va respinta poiché, secondo giurisprudenza costante, quando un aiuto concesso da uno Stato o mediante risorse statali rafforza la posizione di un’impresa rispetto alle altre imprese concorrenti negli scambi intracomunitari, si deve ritenere che l’aiuto incida negativamente sulle concorrenti (9). Del resto, che vi siano scambi intracomunitari è risultato con evidenza dalle osservazioni presentate, come reazione all’avvio del procedimento, da imprese concorrenti fornitrici di fluorite in Stati membri diversi.

(22)

Per quanto riguarda l’argomentazione sostenuta nella notifica iniziale, secondo la quale il comportamento della RAS era analogo a quello di un investitore operante in economia di mercato, la Commissione osserva che, visti i risultati economici negli ultimi esercizi e l’andamento dei suoi indici finanziari (10), l’NMS deve essere considerata «un’impresa in difficoltà» ai sensi della sezione 2.1 degli orientamenti.

(23)

In quest’ottica, e considerata la continua necessità dell’NMS di coprire le perdite negli ultimi anni, senza alcun miglioramento della sua situazione finanziaria, sembra molto improbabile che un investitore operante in economia di mercato impegnerebbe ancora altri fondi, per l’importo di 24 milioni di EUR, in un progetto che sinora si è rivelato non redditizio. A sostegno supplementare di questa conclusione vi è il fatto che non hanno avuto successo nessuno dei tentativi di privatizzare la società, iniziati nel 1999 e proseguiti fino al 2002. Un’altra conferma in tal senso sono le reazioni delle imprese concorrenti nel settore.

(24)

Inoltre, in passato la RAS non si è curata di misurare i costi da sostenere in caso di liquidazione, rispetto ai costi necessari per far proseguire le attività dell’NMS. Al contrario, la liquidazione è stata esplicitamente evitata nel giugno 2002, quando era ormai chiaro che la privatizzazione non aveva avuto successo.

(25)

Per di più, dalla notifica risultava con chiarezza che, in ampia misura, la RAS aveva sovvenzionato l’NMS per motivi sociali, in quanto si trattava di una delle poche imprese industriali rimanenti nella regione. Tuttavia, argomentazioni di questo tipo non hanno rilevanza per un investitore operante in economia di mercato.

(26)

La Commissione aveva quindi concluso nella decisione di avvio del procedimento, e ribadisce che gli investimenti proposti nella notifica iniziale, unitamente a tutti i conferimenti dell’azionista intesi a coprire le perdite, per l’importo totale di 114,7 milioni di EUR, costituiscono un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato CE. Il secondo aiuto (la copertura delle perdite) è illegittimo, in quanto è stato erogato in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato. Per quanto riguarda la misura formante oggetto della notifica iniziale, le autorità italiane hanno confermato che una parte dei fondi era già stata versata al beneficiario perché intraprendesse «alcune opere urgenti e indifferibili». Di conseguenza, era illegittima anche questa parte dell’aiuto, il cui importo non è noto.

Fondi erogati in applicazione delle leggi n. 488/92 e n. 752/82

(27)

Per quanto riguarda le misure nazionali menzionate al punto 11, non è contestato che esse costituiscano un aiuto di Stato ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 1 del trattato. L’Italia ha dichiarato peraltro che nessun aiuto è stato ancora erogato in applicazione della legge n. 752/82.

2.   Deroghe previste all’articolo 87, paragrafi 2 e 3 del trattato

(28)

L’obiettivo primario delle misure menzionate ai precedenti punti 8 e 10 sembra consistere in un aiuto a un’impresa in difficoltà. In tali casi si può applicare, se risultano soddisfatte le pertinenti condizioni, unicamente la deroga prevista all’articolo 87, paragrafo 3, lettera c) del trattato, che permette di autorizzare un aiuto di Stato inteso ad agevolare lo sviluppo di determinate attività economiche, se tale aiuto non incide negativamente sulle condizioni degli scambi in misura contraria all’interesse comune.

(29)

Gli aiuti per il salvataggio e per la strutturazione d’imprese in difficoltà sono disciplinati dagli orientamenti.

(30)

Le disposizioni provvisorie degli orientamenti prevedono che questi si applichino per la valutazione di ogni aiuto, per il salvataggio e la ristrutturazione, concesso senza l’autorizzazione della Commissione (aiuto illegittimo) nel caso in cui una parte o la totalità dell’aiuto sia stata concessa dopo il 1o ottobre 2004, giorno della pubblicazione dei nuovi orientamenti nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (punto 104). Di conseguenza, al caso in esame si applicano i nuovi orientamenti, poiché la notifica è stata presentata nel 2005 e almeno 11 milioni di EUR di sovvenzioni pubbliche (sul totale dei 90,7 milioni di EUR per la copertura delle perdite, menzionati al precedente punto 10) sono stati erogati dopo il 1o ottobre 2004.

(31)

Per quanto riguarda gli aiuti concessi in applicazione della legge n. 488/92 ed eventualmente della legge n. 752/82, la loro compatibilità deve essere valutata anch’essa in base agli orientamenti, poiché — la Commissione ritiene che l’aiuto alle imprese in difficoltà possa contribuire allo sviluppo di attività economiche, senza incidere negativamente sugli scambi in misura contraria all’interesse comune, soltanto se vengano rispettate le condizioni indicate negli orientamenti stessi (11). Poiché le imprese in difficoltà sono esplicitamente escluse dal campo di applicazione della legge n. 488/92, la Commissione conclude che l’NMS non era ammissibile ad aiuti regionali a norma della legge n. 488/92, poiché l’impresa era in difficoltà già quando l’aiuto le è stato concesso (nel maggio 2002) (12).

(32)

Per il medesimo motivo deve essere respinta l’argomentazione sussidiaria delle autorità italiane secondo le quali l’aiuto ipotizzato dovrebbe essere considerato come rientrante nella soglia per gli aiuti regionali alla Sardegna.

(33)

Per quanto riguarda l’ammissibilità dell’NMS all’aiuto per la ristrutturazione, la Commissione ritiene che non siano stati soddisfatti i criteri relativi agli aiuti compatibili, enunciati negli orientamenti. In particolare:

a)

i vari aiuti erogati a copertura delle perdite hanno tenuto artificiosamente in vita una società che altrimenti sarebbe stata dichiarata fallita; non risulta che si sia proceduto a una ristrutturazione; le misure in oggetto vanno quindi considerate un aiuto al funzionamento;

b)

né la copertura delle perdite in passato né la misura indicata nella notifica iniziale possono essere considerate un aiuto compatibile per il salvataggio, poiché sono proseguite per vari anni, sono state concesse in forma non ammissibile e non è stato previsto alcun rimborso, o piano di ristrutturazione o di liquidazione della società entro il termine di sei mesi;

c)

piano industriale trasmesso alla Commissione nella notifica consiste in un’analisi delle prospettive di redditività alla luce del nuovo progetto d’investimenti, senza alcuna indicazione di misure di ristrutturazione, senza alcuna condizione relativa all’erogazione di aiuti pubblici e senza tener conto delle aiuti illegittimi erogati in passato;

d)

in mancanza di un piano di ristrutturazione, la Commissione non è in grado di valutare se l’aiuto proposto possa ripristinare la redditività a lungo termine, se tale aiuto sia limitato a un minimo e se si possano evitare indebite distorsioni della concorrenza [in particolare considerando la continua copertura dei debiti negli ultimi esercizi, che è contraria alla giurisprudenza Deggendorf (13)].

Ritiro della notifica e liquidazione della società

(34)

La Commissione prende atto della segnalazione dell’Italia secondo cui la RAS ha deciso di non dare esecuzione all’aiuto notificato, dell’importo di circa 24 milioni di EUR, e di procedere alla liquidazione dell’NMS, date le sue difficoltà finanziarie. Nonostante le argomentazioni italiane, la Commissione ritiene, a norma del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio del 22 marzo 1999, recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (14), che in caso di aiuti illegittimi non compatibili con il mercato comune si debba ripristinare la concorrenza effettiva e che a tale scopo è necessario che l’aiuto, inclusi gli interessi, sia recuperato senza indugio.

CONCLUSIONE

(35)

La Commissione constata che l’Italia ha applicato illegittimamente, in violazione dell’articolo 88, paragrafo 3 del trattato, le misure consistenti nella ripetuta copertura delle perdite dell’NMS, nella concessione dell’aiuto a norma della legge n. 488/92 e del decreto ministeriale del 28 dicembre 2000 e, potenzialmente, nell’erogazione parziale dell’aiuto supplementare formante oggetto della notifica. Inoltre, la Commissione constata che l’aiuto indicato nella notifica iniziale e l’aiuto erogato con decreto ministeriale del 28 dicembre 2000 a norma dell’articolo 9 della legge n. 752/82 della Repubblica Italiana non sono compatibili con il mercato comune, mentre non è ad essi applicabile alcuna delle deroghe previste nel trattato CE. Di conseguenza, non si deve dare esecuzione alle parti delle suddette misure che non siano state ancora erogate (15) e si deve recuperare l’aiuto già versato, per l’importo totale di 98,36 milioni di EUR, che includono 90,7 milioni di EUR a copertura delle perdite (cfr. punto 10) più altri 7,66 milioni di EUR erogati mediante il decreto ministeriale del 9 maggio 2002 (cfr. punto 11),

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1.   L’aiuto di Stato al quale l’Italia ha dato esecuzione a favore della Nuova Mineraria Silius SpA, per un importo di 98 360 000 EUR è incompatibile con il mercato comune.

2.   L’aiuto di Stato al quale l’Italia intende dare esecuzione a favore della Nuova Mineraria Silius SpA, per un importo di 25 869 000 EUR è altresì incompatibile con il mercato comune e ad esso non può essere data esecuzione.

Articolo 2

1.   L’Italia recupera dalla beneficiaria l’aiuto illegittimo di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

2.   Gli importi da recuperare sono produttivi di interessi per tutto il periodo decorrente dalla data alla quale essi sono stati messi a disposizione della beneficiaria, sino alla data del loro effettivo recupero.

3.   Gli interessi sono calcolati secondo il regime dell’interesse composto, a norma del Capo V del regolamento (CE) n. 794/2004 della Commissione, del 21 aprile 2004, recante disposizioni di esecuzione del regolamento (CE) n. 659/1999 del Consiglio recante modalità di applicazione dell’articolo 93 del trattato CE (16).

Articolo 3

1.   L’Italia prende tutti i provvedimenti necessari per recuperare dalla beneficiaria l’aiuto illegittimo e incompatibile di cui all’articolo 1, paragrafo 1.

2.   Al recupero si procede senza indugio e nel rispetto delle procedure stabilite dal diritto nazionale, purché queste consentano l’esecuzione immediata ed effettiva della presente decisione.

3.   L’Italia dà esecuzione alla presente decisione entro quattro mesi dalla data di notifica.

Articolo 4

1.   L’Italia informa la Commissione dell’andamento delle procedure nazionali di esecuzione della presente decisione, sino al loro completamento.

2.   Entro due mesi dalla notifica della presente decisione l’Italia, precisa l’importo totale, in capitale e interessi, da recuperare presso la beneficiaria e fornisce una descrizione particolareggiata dei provvedimenti già adottati o previsti per ottemperare alla presente decisione. Entro lo stesso termine, l’Italia trasmette alla Commissione tutti i documenti attestanti che è stato ordinato alla beneficiaria di rimborsare l’aiuto.

3.   Decorsi i due mesi di cui al paragrafo 2, l’Italia presenta, a semplice richiesta della Commissione, una relazione sui provvedimenti già adottati o previsti per ottemperare alla presente decisione. Tale relazione include anche precisazioni sugli importi dell’aiuto e degli interessi già recuperati presso la beneficiaria.

Articolo 5

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 febbraio 2007.

Per la Commissione

Neelie KROES

Membro della Commissione


(1)   GU C 210 del 1.9.2006, pag. 39.

(2)  Cfr. nota 1.

(3)  La fluorite è utilizzata nella sintesi di molecole organiche per la produzione di materie plastiche, quali teflon, resine, aerosol e lubrificanti.

(4)   N.B. Il comune di Silius si trova nella provincia di Cagliari, in Sardegna, una regione NUTS3 ammissibile a un aiuto dell’intensità del 35 % ESN per l’intero periodo 2000-2006, a norma dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a). Per le PMI è previsto il massimale del 15 % ESL.

(5)  Inclusi i fondi apportati sino al 2003 tramite l’holding pubblica sarda EMSA.

(6)  La legge n. 488/92 riguarda un regime di aiuti regionali, approvato dalla Commissione con decisione del 12 luglio 2000 (caso N 715/99). Il regime è giunto a scadenza il 31 dicembre 2006.

(7)  Prorogato con decreto ministeriale del 20 dicembre 2002, che ne prevedeva la scadenza al dicembre 2004. Nella contabilità della società per l’esercizio 2004 sono iscritti sotto tale voce 1,41 milioni di EUR e vi è prevista la richiesta di un’altra proroga al di là del 2004.

(8)   GU C 244 del 1.10.2004, pag. 2, che hanno sostituito il precedente testo adottato nel 1999 (GU C 288 del 9.10.1999, pag. 2).

(9)  Cfr. per esempio la causa 730/79 Philip Morris contro Commissione, Racc. 1980, pag. 2671, punto 11 e la causa C-156/98 Germania contro Commissione, Racc. 2000, pag. I-6857, punto 33.

(10)  In particolare, nei conti annuali 2004 figurano perdite dell’importo di 10,46 milioni di EUR, pari al 101 % del capitale sottoscritto a quell’epoca (10,33 milioni di EUR). Nel 2003 le perdite sono state di 9,61 milioni di EUR. Anche il fatturato ha avuto un andamento calante: da 7,31 milioni di EUR nel 2003 a 4,96 milioni di EUR nel 2004.

(11)  Punto 20 degli orientamenti.

(12)  Secondo il punto 56 degli orientamenti, il fatto che l’impresa abbia sede in un’area assistita ai sensi dell’articolo 87, paragrafo 3, lettera a) conta soltanto per l’attuazione delle misure compensative e per l’entità del contributo del beneficiario.

(13)  Causa C-355/95 P, Textilwerke Deggendorf contro Commissione e altri, Racc. 1997, pag. I-2549.

(14)   GU L 83 del 27.3.1999, pag. 1.

(15)  Secondo le informazioni fornite dall’Italia, si tratterebbe dei 24 milioni di EUR della notifica iniziale più 1,869 milioni di EUR in applicazione del decreto ministeriale del 28 dicembre 2000 e della legge n. 752/82 (cfr. il precedente punto 11).

(16)   GU L 140 del 30.4.2004, pag.1.