13.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 183/23


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 giugno 2007

che abroga la decisione 2003/89/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Germania

(2007/490/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 12,

vista la raccomandazione della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con decisione 2003/89/CE del Consiglio (1), adottata su raccomandazione della Commissione a norma dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato, è stato stabilito che in Germania esisteva un disavanzo eccessivo. Il Consiglio osservava che il disavanzo pubblico ammontava al 3,7 % del PIL nel 2002, superando ampiamente il valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato, mentre il debito pubblico lordo era stimato al 60,9 %, leggermente superiore al valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato.

(2)

Il 21 gennaio 2003, a norma dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (2), il Consiglio ha rivolto una raccomandazione alla Germania affinché questa ponesse termine alla situazione di disavanzo eccessivo entro il 2004, al più tardi. La raccomandazione è stata resa pubblica. In considerazione delle circostanze eccezionali venutesi a creare a seguito delle conclusioni del Consiglio del 25 novembre 2003 e della sentenza della Corte di giustizia del 13 luglio 2004 (3), l’anno 2005 dovrebbe essere considerato il termine di riferimento per la correzione del deficit eccessivo.

(3)

Conformemente al protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato, la Commissione fornisce i dati necessari per l’applicazione della procedura. Nell’ambito dell’applicazione del protocollo, gli Stati membri devono trasmettere dati relativi al disavanzo e al debito pubblici, nonché altre variabili connesse, due volte all’anno, e segnatamente entro il 1o aprile ed entro il 1o ottobre, a norma dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (4).

(4)

I dati attualizzati forniti dalla Commissione (Eurostat) a seguito di una notifica provvisoria effettuata dalla Germania nel febbraio 2006 indicavano che il disavanzo eccessivo non era stato corretto entro il 2005. Il 14 marzo 2006, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1467/97, il Consiglio ha immediatamente deciso, su raccomandazione della Commissione, di intimare alla Germania, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 9, del trattato, di prendere le misure volte alla riduzione del disavanzo ritenute necessarie per correggere la situazione di disavanzo eccessivo il più rapidamente possibile e al più tardi nel 2007 (5). Più particolarmente, il Consiglio decise che nel 2006 e nel 2007 la Germania assicurasse un miglioramento cumulativo del saldo di bilancio corretto per il ciclo, al netto di misure una tantum e di altre misure temporanee, di almeno un punto percentuale.

(5)

A norma dell’articolo 104, paragrafo 12, del trattato, la decisione del Consiglio riguardante l’esistenza di un disavanzo eccessivo deve essere abrogata quando, a giudizio del Consiglio, il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione è stato corretto.

(6)

I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell’articolo 8 octies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3605/93 a seguito della notifica della Germania prima del 1o aprile 2007 e le previsioni di primavera 2007 dei servizi della Commissione giustificano le conclusioni seguenti:

dopo essere aumentato dal 3,7 % del PIL nel 2002 al 4,0 % del PIL nel 2003, il disavanzo pubblico è sceso al 3,7 % del PIL nel 2004 e successivamente al 3,2 % del PIL nel 2005, giungendo infine all’1,7 % del PIL nel 2006. Questo risultato è migliore dell’obiettivo del 3,3 % del PIL che era stato fissato nel programma di stabilità aggiornato del febbraio 2006 e ampiamente inferiore al valore di riferimento del 3 % del PIL, e ciò un anno prima della scadenza del termine stabilito dal Consiglio,

nel precedente periodo di congiuntura favorevole, la Germania non ha saputo garantirsi un margine di bilancio sufficiente per far fronte al rallentamento prolungato dell’economia tra il 2002 e il 2005, con una crescita media del PIL reale dello 0,5 % all’anno. Inoltre, il bilancio era ulteriormente gravato da una serie di riduzioni fiscali, applicate fino al 2005, mentre le misure compensative dal lato delle spese sono state applicate soltanto con un certo ritardo. Le misure di risanamento includevano il contenimento delle retribuzioni degli statali, accompagnato da una riduzione del personale del settore pubblico, la riforma del sistema sanitario pubblico introdotta nel 2004, la riduzione delle sovvenzioni e degli investimenti pubblici, nonché una crescita modesta dei salari nel settore privato, che ha rallentato la crescita delle spese pensionistiche. Inoltre, nel 2006 le imposte dirette, e in particolare le imposte legate agli utili, hanno generato entrate più ingenti di quanto lo sviluppo della situazione economica avrebbe fatto ipotizzare. Il saldo corretto per il ciclo è migliorato a partire dal 2002, senza ricorso a significative misure una tantum. In particolare, nel 2006, il saldo strutturale stimato al netto di misure una tantum e di misure temporanee espresso in percentuale del PIL è migliorato di 1 punto percentuale,

per il 2007, le previsioni della primavera 2007 dei servizi della Commissione prevedono un disavanzo ulteriormente ridotto allo 0,6 % del PIL, grazie a una crescita del PIL sempre sostenuta e, in particolare, all’aumento dell’aliquota IVA ordinaria, dal 16 % al 19 %, entrato in vigore nel gennaio 2007. Non sono previste misure una tantum. Nella loro notifica della primavera 2007, le autorità tedesche ritenevano che il disavanzo si sarebbe stabilizzato all’1,2 % del PIL nel 2007. I servizi della Commissione prevedono anche un miglioramento del saldo strutturale, espresso in percentuale del PIL, pari a Formula di punto percentuale nel 2007. Pertanto, la Germania sembra essersi conformata alla raccomandazione del Consiglio assicurando un miglioramento cumulativo del saldo strutturale di almeno un punto percentuale nel 2006 e 2007. Per il 2008, le previsioni di primavera indicano un’ulteriore diminuzione del disavanzo, che dovrebbe attestarsi allo 0,3 % del PIL, sempre che non intervengano cambiamenti nelle politiche. Tale risultato comprova che il disavanzo è stato riportato al di sotto della soglia del 3 % del PIL con interventi credibili e sostenibili. A politiche invariate, il disavanzo strutturale dovrebbe tuttavia contrarsi soltanto in modo marginale nel 2008. Tale risultato dovrebbe essere considerato in funzione dei progressi necessari per conseguire l’obiettivo a medio termine stabilito dalle autorità tedesche, ovvero il raggiungimento di una posizione strutturale equilibrata,

secondo le previsioni della primavera 2007 dei servizi della Commissione, dopo un aumento dal 60,3 % del PIL nel 2002 ad un valore massimo del 67,9 % del PIL nel 2005, il rapporto debito/PIL si è stabilizzato nel 2006 e dovrebbe scendere nuovamente al 65,4 % del PIL nel 2007, quindi al 63Formula % circa entro il 2008, nell’ipotesi di politiche invariate, avvicinandosi in tal modo al valore di riferimento più rapidamente di quanto previsto nell’ultimo aggiornamento del programma di stabilità.

(7)

Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo della Germania sia stato corretto e che la decisione 2003/89/CE debba pertanto essere abrogata,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Da una valutazione complessiva si evince che il disavanzo eccessivo è stato corretto in Germania.

Articolo 2

La decisione 2003/89/CE è abrogata.

Articolo 3

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 5 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  GU L 34 dell’11.2.2003, pag. 16.

(2)  GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1056/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5).

(3)  Causa C-27/04, Commissione vs Consiglio, Racc. 2004, pag. I-6649.

(4)  GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2103/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 1).

(5)  Decisione 2006/344/CE del Consiglio (GU L 126 del 13.5.2006, pag. 20).