12.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 182/29


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 10 luglio 2007

che autorizza l’Austria a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni di deroga all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2007/485/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 396,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

A norma dell’articolo 396, paragrafo 1, della direttiva 2006/112/CE, il Consiglio, deliberando all’unanimità su proposta della Commissione, può autorizzare uno Stato membro a concludere con un paese terzo un accordo che contenga deroghe a detta direttiva.

(2)

Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 13 settembre 2005, l’Austria ha chiesto di essere autorizzata a concludere con la Svizzera un accordo relativo ad una centrale elettrica transfrontaliera sul fiume Inn tra Prutz (Austria) e Tschlin (Svizzera).

(3)

In conformità dell’articolo 396, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione, con lettera del 1o marzo 2007, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dall’Austria. Con lettera del 6 marzo 2007, la Commissione ha comunicato all’Austria di disporre di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.

(4)

L’accordo contiene disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto (IVA) che derogano all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE per quanto riguarda i beni importati in Austria per la centrale transfrontaliera. Tali importazioni di beni dalla Svizzera in Austria da parte di soggetti passivi aventi diritto alla detrazione totale non saranno assoggettate ad IVA, al fine di ottenere dalla Svizzera un regime analogo per i beni importati dall’Austria in Svizzera.

(5)

La deroga pertanto non avrà effetti negativi sulle risorse proprie delle Comunità europee derivanti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’Austria è autorizzata a concludere con la Svizzera un accordo contenente disposizioni di deroga alla direttiva 2006/112/CE relativamente alla costruzione, alla manutenzione, al rinnovo e al funzionamento di una centrale elettrica transfrontaliera sul fiume Inn tra Prutz (Austria) e Tschlin (Svizzera).

Le disposizioni di deroga all’IVA previste dall’accordo sono definite nell’articolo 2.

Articolo 2

In deroga all’articolo 2, paragrafo 1, lettera d), della direttiva 2006/112/CE, le importazioni di beni dalla Svizzera in Austria effettuate da soggetti passivi aventi diritto alla detrazione totale non sono soggette all’IVA se i beni sono utilizzati per la costruzione, la manutenzione, il rinnovo e il funzionamento della centrale elettrica transfrontaliera di cui all’articolo 1.

Articolo 3

La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 10 luglio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).