10.7.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 180/38


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 25 giugno 2007

sulla compatibilità con il diritto comunitario delle misure adottate dalla Finlandia a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive

(2007/481/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive (1), in particolare l’articolo 3 bis, paragrafo 2,

visto il parere del comitato istituito a norma dell’articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera del 22 settembre 2006, ricevuta dalla Commissione il 2 ottobre 2006, la Finlandia ha notificato alla Commissione le misure che intendeva adottare a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE.

(2)

La Commissione ha verificato, entro un termine di tre mesi dalla notifica, la compatibilità di tali misure con il diritto comunitario, in particolare per quanto riguarda la loro proporzionalità e la trasparenza della procedura nazionale di consultazione.

(3)

Nel corso della verifica, la Commissione ha tenuto conto dei dati disponibili sul panorama audiovisivo finlandese.

(4)

L’elenco degli eventi di particolare rilevanza per la società inserito nelle misure adottate dalla Finlandia è stato redatto in modo chiaro e trasparente e in Finlandia è stata avviata una consultazione di ampio respiro.

(5)

La Commissione ha constatato che gli eventi elencati nelle misure adottate dalla Finlandia rispettano almeno due dei criteri che seguono, ritenuti indicatori affidabili dell’importanza che gli eventi hanno per la società: i) una particolare rilevanza nello Stato membro interessato e non semplicemente un significato per coloro che seguono normalmente lo sport o l’attività in questione; ii) hanno una specifica importanza culturale, ampiamente riconosciuta dalla popolazione dello Stato membro e, in particolare, in quanto catalizzatore dell’identità culturale; iii) vedono la partecipazione della squadra nazionale all’evento nell’ambito di una gara o di un torneo di importanza internazionale; e iv) l’evento è tradizionalmente trasmesso dalla televisione gratuita e attira un grande numero di telespettatori.

(6)

Molti degli eventi elencati nelle misure adottate dalla Finlandia, comprese le Olimpiadi estive e invernali, la partita inaugurale, le semifinali e le finali dei campionati mondiali ed europei di calcio, nonché le partite disputate dalla nazionale finlandese in questi tornei, rientrano nella categoria di eventi tradizionalmente considerati di particolare rilevanza per la società, come indicato esplicitamente nel considerando 18 della direttiva 97/36/CE. Questi eventi hanno una grande importanza in Finlandia, in quanto hanno una risonanza particolare presso il pubblico in generale e non solo presso il pubblico che segue abitualmente gli eventi sportivi.

(7)

I campionati del mondo maschili di hockey su ghiaccio, organizzati dalla Federazione internazionale hockey su ghiaccio (IIHF), rispondono al criterio della rilevanza particolare, in quanto l’hockey su ghiaccio è largamente praticato dai finlandesi ed ha una specifica importanza culturale ampiamente riconosciuta a motivo delle importanti vittorie conquistate dalla squadra finlandese in questo torneo internazionale. A causa della loro modalità specifica di organizzazione, i campionati del mondo di hockey su ghiaccio devono essere trattati come un evento unico in quanto gli incontri disputati tra altri paesi determinano anche quale squadra dovrà affrontare la Finlandia e influenzano il risultato finale della competizione.

(8)

I campionati mondiali di sci nordico (sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica), organizzati dalla Federazione internazionale sci (FIS), rispettano il criterio della particolare rilevanza ed hanno una specifica importanza culturale ampiamente riconosciuta dai finlandesi in quanto catalizzatori dell’identità culturale dato che lo sci nordico è considerato sport nazionale in Finlandia.

(9)

Gli eventi di atletica leggera citati nelle misure, vale a dire i campionati del mondo di atletica leggera, organizzati dalla IAAF (International Association of Athletics Federations) e i campionati europei di atletica leggera, organizzati dalla EAA (European Athletics Association), hanno una specifica importanza culturale ampiamente riconosciuta dai finlandesi in quanto catalizzatori dell’identità culturale, visto che gli atleti finlandesi di alto livello che rappresentano la Finlandia sulla scena internazionale fanno parte dell’élite mondiale nelle loro rispettive discipline.

(10)

Gli eventi elencati sono tradizionalmente trasmessi da canali televisivi gratuiti e attirano numerosi spettatori.

(11)

Le misure adottate dalla Finlandia appaiono proporzionate per giustificare una deroga al principio fondamentale della libera prestazione di servizi sancita nel trattato CE, per il motivo imperativo del pubblico interesse di assicurare l’ampio accesso dei telespettatori alle trasmissioni televisive di avvenimenti di particolare rilevanza per la società.

(12)

Le misure adottate dalla Finlandia sono compatibili con le regole comunitarie della concorrenza in quanto la definizione degli organismi di radiodiffusione televisiva abilitati a trasmettere gli eventi elencati è basata su criteri oggettivi che permettono una concorrenza effettiva e potenziale per l’acquisizione dei diritti di trasmissione di tali eventi. Inoltre, il numero degli eventi citati non è talmente elevato da creare distorsioni della concorrenza sui mercati a valle della televisione gratuita e della televisione a pagamento.

(13)

La proporzionalità delle misure finlandesi è rafforzata dall’assenza di qualsiasi efficacia retroattiva delle medesime e quindi dall’assenza di conseguenze per l’esercizio dei diritti di trasmissione degli eventi elencati che sono stati acquisiti prima della data di entrata in vigore delle misure in esame.

(14)

La Commissione ha comunicato agli altri Stati membri le misure notificate dalla Finlandia e ha presentato i risultati di questa verifica durante la riunione del comitato istituito a norma dell’articolo 23 bis della direttiva 89/552/CEE, del 15 novembre 2006. Nel corso della riunione il comitato ha adottato un parere favorevole.

(15)

Le misure finlandesi sono state adottate il 22 febbraio 2007 e sono entrate in vigore il 1o marzo 2007,

DECIDE:

Articolo 1

Le misure ai sensi dell’articolo 3 bis, paragrafo 1, della direttiva 89/552/CEE, notificate dalla Finlandia alla Commissione il 22 settembre 2006 sono compatibili con il diritto comunitario.

Articolo 2

Le misure definitive adottate dalla Finlandia ed elencate nell’allegato della presente decisione sono pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE.

Fatto a Bruxelles, il 25 giugno 2007.

Per la Commissione

Viviane REDING

Membro della Commissione


(1)  GU L 298 del 17.10.1989, pag. 23. Direttiva modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 202 del 30.7.1997, pag. 60).


ALLEGATO

Pubblicazione a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l’esercizio delle attività televisive

Le misure adottate dalla Finlandia che devono essere pubblicate a norma dell’articolo 3 bis, paragrafo 2, della direttiva 89/552/CEE sono le seguenti:

«DECRETO GOVERNATIVO

in materia di trasmissione televisiva di eventi d'interesse sociale

adottato a Helsinki, il 22 febbraio 2007

Conformemente alla decisione governativa adottata su proposta del ministero dei Trasporti e delle comunicazioni, sono adottate le disposizioni che seguono in applicazione dell’articolo 20, paragrafo 3, della legge sulle attività radiotelevisive (744/1998), del 9 ottobre 2003, modificata dalla legge n. 394/2003:

Articolo 1

Manifestazioni di interesse sociale

Gli eventi che seguono sono eventi di interesse sociale in Finlandia, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, della legge sulle attività radiotelevisive (744/1998):

1)

le Olimpiadi estive ed invernali, organizzate dal comitato olimpico internazionale;

2)

l’incontro di apertura, i quarti di finale, le semifinali e la finale del campionato mondiale di calcio organizzato dalla FIFA (Fédération Internationale de Football Association) e gli incontri disputati dalla squadra finlandese;

3)

l’incontro di apertura, i quarti di finale, le semifinali e la finale del campionato europeo di calcio organizzato dalla UEFA (Union of European Football Associations) e gli incontri disputati dalla squadra finlandese;

4)

i campionati del mondo maschili di hockey su ghiaccio, organizzati dalla Federazione internazionale hockey su ghiaccio (IIHF);

5)

i campionati mondiali di sci nordico (sci di fondo, salto con gli sci e combinata nordica), organizzati dalla Federazione internazionale sci (FIS);

6)

i campionati mondiali di atletica leggera, organizzati dalla IAAF (International Association of Athletics Federations);

7)

i campionati europei di atletica leggera, organizzati dalla EAA (European Athletics Association).

L’incontro di apertura, le semifinali e la finale del campionato mondiale di calcio e le partite della squadra finlandese in tale torneo, l’incontro di apertura, le semifinali e la finale del campionato europeo di calcio e le partite della squadra finlandese in tale torneo, le semifinali e la finale del campionato del mondo maschile di hockey e le partite della squadra finlandese in tale torneo, di cui all'articolo 1, devono essere trasmessi integralmente in diretta.

Gli altri eventi di cui all'articolo 1 possono essere trasmessi totalmente o parzialmente in diretta oppure in differita.

Articolo 2

Il presente decreto entra in vigore il 1o marzo 2007.

Il presente decreto non si applica ai diritti esclusivi acquistati prima della sua entrata in vigore.

Helsinki, il 22 febbraio 2007.

Susanna HUOVINEN

Ministro dei Trasporti e delle comunicazioni

Ismo KOSONEN

Direttore dell’Unità