7.7.2007   

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Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 179/38


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 30 maggio 2007

relativa alla firma e all'applicazione provvisoria dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Kirghizistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

(2007/470/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 80, paragrafo 2, in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Il 5 giugno 2003 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi al fine di sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali esistenti con un accordo comunitario.

(2)

La Commissione ha negoziato, a nome della Comunità, un accordo con la Repubblica del Kirghizistan su taluni aspetti dei servizi aerei conformemente ai meccanismi e alle direttive di cui all'allegato della decisione del Consiglio che autorizza la Commissione ad avviare negoziati con i paesi terzi per sostituire alcune disposizioni degli accordi bilaterali in vigore con un accordo comunitario.

(3)

È opportuno firmare ed applicare in via provvisoria l'accordo negoziato dalla Commissione, fatta salva la sua eventuale conclusione in una data successiva,

DECIDE:

Articolo 1

La firma dell'accordo tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Kirghizistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei è approvata dalla Comunità, fatta salva la decisione del Consiglio relativa alla conclusione di tale accordo.

Il testo dell'accordo è accluso alla presente decisione.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare la(le) persona(persone) abilitata(abilitate) a firmare l'accordo a nome della Comunità, fatta salva la conclusione dello stesso.

Articolo 3

In attesa della sua entrata in vigore l'accordo è applicato in via provvisoria dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

Articolo 4

Il Presidente del Consiglio è autorizzato ad effettuare la notifica di cui all'articolo 9, paragrafo 2 dell'accordo.

Fatto a Bruxelles, addì 30 maggio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F. MÜNTEFERING



7.7.2007   

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L 179/39


ACCORDO

tra la Comunità europea e il governo della Repubblica del Kirghizistan su alcuni aspetti relativi ai servizi aerei

LA COMUNITÀ EUROPEA,

da una parte, e

IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL KIRGHIZISTAN

dall'altra

(in appresso denominate «le Parti»)

CONSTATANDO che vari Stati membri della Comunità europea e la Repubblica del Kirghizistan hanno concluso accordi bilaterali in materia di servizi aerei che contengono disposizioni in contrasto col diritto comunitario,

CONSTATANDO che la Comunità europea dispone di una competenza esclusiva in relazione a diversi aspetti che possono essere disciplinati dagli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi dagli Stati membri della Comunità europea con paesi terzi,

CONSTATANDO che, in virtù della legislazione comunitaria, i vettori della Comunità stabiliti in uno Stato membro hanno diritto ad un accesso senza discriminazioni alle rotte aeree fra gli Stati membri della Comunità europea e i paesi terzi,

VISTI gli accordi fra la Comunità europea ed alcuni paesi terzi che prevedono, per i cittadini di tali paesi terzi, la possibilità di acquisire la proprietà di vettori aerei titolari di una licenza rilasciata in conformità alla legislazione comunitaria,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi tra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica del Kirghizistan, che sono in contrasto con la legislazione comunitaria, devono essere rese integralmente conformi a quest'ultima, in modo da istituire un fondamento giuridico valido per la prestazione dei servizi aerei tra la Comunità europea e la Repubblica del Kirghizistan e per garantire la continuità di tali servizi aerei,

RICONOSCENDO che le disposizioni degli accordi bilaterali sui servizi aerei conclusi fra gli Stati membri della Comunità europea e la Repubblica del Kirghizistan che i) comportano o favoriscono l'adozione di accordi tra imprese, decisioni da parte di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscono, restringono o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, o ii) rafforzano gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate, o iii) delegano ai vettori aerei o ad altri operatori economici privati la responsabilità di adottare misure che impediscono, restringono o falsano la concorrenza fra vettori aerei sulle relative rotte, possono rendere inefficaci le norme sulla concorrenza applicabili alle imprese,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Disposizioni generali

1.   Ai fini del presente accordo, si intende per «Stati membri» gli Stati membri della Comunità europea.

2.   In ciascuno degli accordi elencati nell'allegato I, i riferimenti ai cittadini dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai cittadini degli Stati membri della Comunità europea.

3.   In ciascuno degli accordi elencato nell'allegato I, i riferimenti ai vettori o alle compagnie aeree dello Stato membro che è parte di tale accordo si intendono fatti ai vettori o alle compagnie aeree designate da tale Stato membro.

4.   La concessione di diritti di traffico continua ad essere effettuata mediante gli accordi bilaterali vigenti o futuri.

Articolo 2

Designazione da parte di uno Stato membro

1.   Le disposizioni di cui ai paragrafi 2 e 3 del presente articolo sostituiscono le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera a) e lettera b) rispettivamente, in relazione alla designazione dei vettori aerei da parte dello Stato membro interessato, alle autorizzazioni e permessi ad essi rilasciati dalla Repubblica del Kirghizistan, nonché al rifiuto, alla revoca, alla sospensione o alla limitazione di tali autorizzazioni o permessi.

2.   Una volta ricevuta la designazione da parte di uno Stato membro, la Repubblica del Kirghizistan rilascia gli opportuni permessi e autorizzazioni con tempi procedurali minimi, a condizione che:

i)

il vettore aereo sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione e che sia in possesso di una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii)

lo Stato membro competente per il rilascio del certificato di operatore aereo eserciti e mantenga l'effettivo controllo regolamentare sul vettore aereo e l'autorità aeronautica competente sia chiaramente indicata nella designazione; e

iii)

il vettore aereo appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati elencati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, e sia da questi effettivamente controllato.

3.   La Repubblica del Kirghizistan può rifiutare, revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni o permessi di un vettore aereo designato da uno Stato membro qualora:

i)

il vettore non sia stabilito, a norma del trattato che istituisce la Comunità europea, nel territorio dello Stato membro che ha fatto la designazione ovvero non possieda una licenza di esercizio valida ai sensi della legislazione comunitaria;

ii)

il controllo regolamentare effettivo del vettore aereo non sia esercitato o non sia mantenuto dallo Stato membro responsabile del rilascio del suo certificato di operatore aereo oppure l'autorità aeronautica competente non sia chiaramente indicata nella designazione; oppure

iii)

il vettore aereo non appartenga direttamente o tramite partecipazione maggioritaria a Stati membri e/o a cittadini di Stati membri e/o ad altri Stati elencati nell'allegato III e/o a cittadini di questi altri Stati, o non sia da questi effettivamente controllato.

Nell'esercizio dei suoi diritti a norma del presente paragrafo la Repubblica del Kirghizistan non opera discriminazioni fondate sulla cittadinanza tra i vettori aerei della Comunità.

Articolo 3

Sicurezza

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo del presente articolo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera c).

2.   Se uno Stato membro ha designato un vettore aereo il cui controllo regolamentare è esercitato e mantenuto da un altro Stato membro, i diritti spettanti alla Repubblica del Kirghizistan ai sensi delle disposizioni sulla sicurezza contenute nell'accordo fra lo Stato membro che ha designato il vettore e la Repubblica del Kirghizistan si applicano parimenti all'adozione, all'esercizio o al mantenimento delle norme di sicurezza da parte dell'altro Stato membro e per quanto riguarda l'autorizzazione all'esercizio rilasciata a tale vettore aereo.

Articolo 4

Tassazione del carburante per la navigazione aerea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera d).

2.   Nonostante qualsiasi altra disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi indicati nell'allegato II, lettera d) osta a che uno Stato membro imponga, su base non discriminatoria, tasse, prelievi, imposte, diritti o canoni sul carburante fornito sul suo territorio per essere utilizzato dagli aeromobili di un vettore aereo designato dalla Repubblica del Kirghizistan che operano tra due scali situati nel territorio di tale Stato membro o fra uno scalo situato nello stesso Stato membro e uno scalo situato in un altro Stato membro.

Articolo 5

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea

1.   Le disposizioni di cui al paragrafo 2 integrano le corrispondenti disposizioni degli articoli di cui all'allegato II, lettera e).

2.   Le tariffe praticate dal vettore o dai vettori aerei designati dalla Repubblica del Kirghizistan in virtù di un accordo di cui all'allegato I, che contenga una disposizione elencata nell'allegato II, lettera e), per trasporti effettuati interamente nella Comunità europea, sono soggette alla legislazione della Comunità europea.

Articolo 6

Compatibilità con le norme sulla concorrenza

1.   Nonostante qualsiasi eventuale disposizione contraria, nessuna disposizione degli accordi elencati nell'allegato I, i) favorisce l'adozione di accordi tra imprese, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate che impediscano, restringano o falsino la concorrenza; ii) rafforza gli effetti di tali accordi, decisioni o pratiche concordate; o iii) delega ad operatori economici privati la responsabilità per l'adozione di misure che impediscano, restringano o falsino la concorrenza.

2.   Le disposizioni contenute negli accordi elencati nell'allegato I che sono incompatibili con il paragrafo 1 del presente articolo non vengono applicate.

Articolo 7

Allegati dell'accordo

Gli allegati del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 8

Revisione o modifica

Le Parti possono rivedere o modificare il presente accordo in qualsiasi momento mediante reciproco consenso.

Articolo 9

Entrata in vigore e applicazione transitoria

1.   Il presente accordo entra in vigore alla data in cui le Parti si sono notificate per iscritto l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne necessarie per la sua entrata in vigore.

2.   In deroga al paragrafo 1, le Parti convengono di applicare in via transitoria il presente accordo dal primo giorno del mese successivo alla data alla quale le Parti si sono notificate l'avvenuto espletamento delle procedure necessarie a tal fine.

3.   Il presente accordo si applica a tutti gli accordi e alle altre intese concluse tra Stati membri e la Repubblica del Kirghizistan, elencati all'allegato I che, alla data della firma del presente accordo non siano ancora entrati in vigore, al momento della loro entrata in vigore o della loro applicazione transitoria.

Articolo 10

Cessazione

1.   La cessazione di uno degli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia di tutte le disposizioni del presente accordo relative all'accordo in questione.

2.   La cessazione di tutti gli accordi di cui all'allegato I comporta automaticamente l'inefficacia delle disposizioni del presente accordo.

IN FEDE DI CHE i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

Fatto a Bruxelles in duplice esemplare, il 1o giugno 2007, nelle lingue bulgara, spagnola, ceca, danese, tedesca, estone, greca, inglese, francese, italiana, lettone, lituana, ungherese, maltese, olandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, finlandese, svedese, russa e kirghisa.

За Европейската общнoст

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Европa Шериктештиги γчγн

За Европейское Сообщество

Image

Image

За правителствοтο на Рeпублика Киргизстан

Por el Gobierno de la República Kirguisa

Za vládu Kyrgyzské republiky

For Den Kirgisiske Republiks regering

Für die Regierung der Kirgisischen Republik

Kirgiisi Vabariigi valitsuse nimel

Για την Κυβέρνηοη της Δημοκρατίας της Κιργιζίας

For the Government of the Kyrgyz Republic

Pour le gouvernement de la République kirghize

Per il governo della Repubblica del Kirghizistan

Kirgizstānas Republikas valdības vārdā

Kirgizijos Respublikos Vyriausybės vardu

A Kirgiz Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern Tar-Repubblika Kirgiża

Voor de Regering van de Republiek Kirgizië

W imieniu rządu Republiki Kirgiskiej

Pelo Governo da República do Quirguizistão

Pentru Guvernul Republicii Kârgâszstan

Za vládu Kirgizskej republiky

Za vlado Kirgiške republike

Kirgisian tasavallan hallituksen puolesta

För Republiken Kirgizistans regering

Image

За Правительство Кыргызской Республики

Image


ALLEGATO I

Elenco degli accordi di cui all'articolo 1 del presente accordo

Accordi in materia di servizi aerei fra la Repubblica del Kirghizistan e Stati membri della Comunità europea conclusi, firmati e/o siglati alla data della firma del presente accordo

Accordo sui trasporti aerei fra il governo federale austriaco e il governo della Repubblica del Kirghizistan, fatto a Vienna il 17 marzo 1998, in seguito denominato «accordo Kirghizistan-Austria» nell'allegato II,

Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica ceca e il governo della Repubblica del Kirghizistan, fatto a Praga il 29 aprile 2004, in seguito denominato «accordo Kirghizistan-Repubblica ceca» nell'allegato II,

Accordo fra il governo della Repubblica federale di Germania e il governo della Repubblica del Kirghizistan in materia di servizi aerei, fatto a Bishkek il 13 maggio 1997, in seguito denominato «accordo Kirghizistan-Germania» nell'allegato II,

Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica del Kirghizistan e il governo della Repubblica ellenica, fatto ad Atene il 1o novembre 2004, in seguito denominato «accordo Kirghizistan-Grecia» nell'allegato II;

Accordo sui servizi aerei fra il governo della Repubblica del Kirghizistan e il governo della Repubblica slovacca, siglato a Bishkek il 27 settembre 2006, in seguito denominato «accordo Kirghizistan-Slovacchia» nell'allegato II;

Accordo fra il governo del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord e il governo della Repubblica del Kirghizistan in materia di servizi aerei, fatto a Londra l'8 dicembre 1994, in seguito denominato «accordo Kirghizistan-Regno Unito» nell'allegato II.

Modificato da ultimo dal memorandum di intesa fra le autorità dell'aviazione civile dei due paesi fatto a Londra il 2 settembre 2003, in seguito denominato «memorandum di intesa Kirghizistan-Regno Unito».


ALLEGATO II

Elenco degli articoli facenti parte degli accordi elencati nell'allegato I, e di cui agli articoli da 2 a 5 del presente accordo

a)

Designazione da parte di uno Stato membro:

articolo 3, paragrafo 5, dell'accordo Kirghizistan-Austria,

articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Kirghizistan-Repubblica ceca,

articolo 3, paragrafo 4, dell'accordo Kirghizistan-Germania,

articolo 3, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo Kirghizistan-Grecia,

articolo 4, paragrafo 4, dell'accordo Kirghizistan-Regno Unito e allegato B, articolo 4, lettera a), del memorandum di intesa Kirghizistan-Regno Unito.

b)

Rifiuto, revoca, sospensione o limitazione delle autorizzazioni o permessi:

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Kirghizistan-Austria,

articolo 4, paragrafo 1, lettera b), dell'accordo Kirghizistan-Repubblica ceca,

articolo 4, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Kirghizistan-Grecia,

articolo 5, paragrafo 1, lettera a), dell'accordo Kirghizistan-Regno Unito e allegato B, articolo 5, paragrafo 1, lettera a), del memorandum di intesa Kirghizistan-Regno Unito.

c)

Sicurezza:

articolo 6 dell'accordo Kirghizistan-Austria,

articolo 7 dell'accordo Kirghizistan-Repubblica ceca,

articolo 12 dell'accordo Kirghizistan-Germania,

articolo 8 dell'accordo Kirghizistan-Grecia,

allegato B, articolo 13 bis del memorandum di intesa Kirghizistan-Regno Unito.

d)

Tassazione del carburante:

articolo 7 dell'accordo Kirghizistan-Austria,

articolo 8 dell'accordo Kirghizistan-Repubblica ceca,

articolo 6 dell'accordo Kirghizistan-Germania,

articolo 9 dell'accordo Kirghizistan-Grecia,

articolo 9 dell'accordo Kirghizistan-Slovacchia,

articolo 8 dell'accordo Kirghizistan-Regno Unito.

e)

Tariffe di trasporto all'interno della Comunità europea:

articolo 11 dell'accordo Kirghizistan-Austria;

articolo 12 dell'accordo Kirghizistan-Repubblica ceca;

articolo 10 dell'accordo Kirghizistan-Germania;

articolo 13 dell'accordo Kirghizistan-Grecia;

articolo 7 dell'accordo Kirghizistan-Regno Unito e allegato B, articolo 7, del memorandum di intesa Kirghizistan-Regno Unito.


ALLEGATO III

Elenco degli altri Stati di cui all'articolo 2 del presente accordo

a)

La Repubblica d'Islanda (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

b)

Il Principato del Liechtenstein (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

c)

Il Regno di Norvegia (ai sensi dell'accordo sullo Spazio economico europeo);

d)

La Confederazione svizzera (ai sensi dell'accordo sul trasporto aereo fra la Comunità europea e la Confederazione svizzera).