27.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 165/33


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 18 giugno 2007

che autorizza la Repubblica italiana ad applicare misure di deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), e all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2007/441/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

In una lettera del 9 ottobre 2006, protocollata dal segretariato generale della Commissione l’11 ottobre 2006, l’Italia ha chiesto l’autorizzazione ad introdurre misure di deroga alle disposizioni della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (2), che disciplinano il diritto di un soggetto passivo di detrarre l’IVA versata sull’acquisto e a quelle che impongono di contabilizzare le imposte sui beni professionali utilizzati a scopo privato.

(2)

La direttiva 77/388/CEE è stata sostituita dalla direttiva 2006/112/CE.

(3)

A norma dell’articolo 395, paragrafo 2, della direttiva 2006/112/CE, la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri, con lettera del 28 febbraio 2007, la richiesta presentata dall’Italia. Con lettera del 21 novembre 2006, la Commissione ha comunicato all’Italia che disponeva di tutti i dati da essa ritenuti necessari per valutare la richiesta.

(4)

L’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE stabilisce il diritto del soggetto passivo di detrarre l’IVA imposta su beni e i servizi impiegati ai fini di sue operazioni soggette ad imposta. L’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della stessa direttiva contiene l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA un bene professionale destinato a uso privato.

(5)

L’uso privato dei veicoli è difficile da stabilire accuratamente e, anche quando ciò è possibile, il meccanismo necessario è spesso oneroso. In base alle misure richieste, l’importo dell’IVA sulle spese ammissibili per la detrazione in relazione ai veicoli che non sono interamente utilizzati a fini professionali dovrebbe, con alcune eccezioni, essere fissato a un tasso forfettario. Sulla base delle informazioni attualmente disponibili, le autorità italiane ritengono che una percentuale del 40 % sia giustificabile. Al tempo stesso, per evitare la doppia imposizione, l’obbligo di contabilizzare ai fini dell’IVA l’uso privato di un veicolo dovrebbe essere sospeso quando è soggetto a questa restrizione. Tali misure possono essere giustificate dall’esigenza di semplificare la procedura per l’imposizione dell’IVA e di evitare l’evasione mediante contabilizzazione scorretta.

(6)

Tali misure di deroga dovrebbero essere limitate nel tempo per consentire una valutazione della loro efficacia e della percentuale appropriata, poiché la percentuale proposta si basa su osservazioni iniziali relative all’uso professionale.

(7)

Il 4 novembre 2004 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 77/388/CEE, ora 2006/112/CE, per quanto riguarda il diritto a detrarre l’IVA (3). Le misure di deroga dovrebbero avere fine all’entrata in vigore della direttiva proposta, se tale data è precedente a quella indicata nella presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 168 della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è autorizzata a limitare al 40 % il diritto a detrarre l’IVA sulle spese relative ai veicoli stradali a motore non interamente utilizzati a fini professionali.

Articolo 2

In deroga all’articolo 26, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE, l’Italia è anche tenuta a non assimilare a prestazioni di servizi a titolo oneroso l’uso a fini privati di veicoli che rientrano fra i beni dell’impresa di un soggetto passivo, se tale veicolo è stato soggetto a restrizione del diritto a detrazione ai sensi della presente decisione.

Articolo 3

Le spese relative ai veicoli sono escluse dalla restrizione del diritto a detrazione autorizzato dalla presente decisione se il veicolo rientra in una delle seguenti categorie:

il veicolo rientra fra i beni strumentali del soggetto passivo nell’esercizio della sua attività,

il veicolo viene utilizzato come taxi,

il veicolo viene utilizzato a fini di formazione da una scuola guida,

il veicolo viene utilizzato per noleggio o leasing,

il veicolo viene utilizzato da rappresentanti di commercio.

Articolo 4

Le spese relative ai veicoli in questione coprono acquisto del veicolo, compresi i contratti di assemblaggio e simili, fabbricazione, acquisto intracomunitario, importazione, leasing o noleggio, modificazione, riparazione e manutenzione, nonché le spese relative a cessioni o prestazioni effettuate in relazione ai veicoli e al loro uso, compresi lubrificanti e carburante.

Articolo 5

Gli articoli 1 e 2 si applicano a tutti i veicoli a motore — trattori agricoli o forestali esclusi — normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3 500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto.

Articolo 6

Una valutazione che copra i primi due anni dell’applicazione della presente decisione, compresa una revisione della percentuale di restrizione applicata, viene presentata alla Commissione dopo il secondo anniversario della presente decisione, e in ogni caso entro il 31 dicembre 2009.

Articolo 7

La presente decisione scade alla data di entrata in vigore delle norme comunitarie che stabiliscono quali spese relative ai veicoli stradali a motore non possono beneficiare della detrazione totale dell’imposta sul valore aggiunto, e comunque il 31 dicembre 2010.

Articolo 8

La Repubblica italiana è destinataria della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 18 giugno 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).

(2)  GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/98/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129).

(3)  GU C 24 del 29.1.2005, pag. 10.