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22.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 161/63 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 7 giugno 2007
che autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse della Comunità europea, la convenzione sul lavoro marittimo del 2006 dell’Organizzazione internazionale del lavoro
(2007/431/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 42 in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, primo comma, prima frase, e l’articolo 300, paragrafo 3, primo comma,
vista la proposta della Commissione,
visto il parere del Parlamento europeo (1),
considerando quanto segue:
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(1) |
La convenzione sul lavoro marittimo del 2006 dell’Organizzazione internazionale del lavoro (in seguito denominati rispettivamente «la convenzione» e «l’OIL») è stata adottata il 7 febbraio 2006 dalla sessione marittima della conferenza internazionale del lavoro dell’OIL, riunitasi a Ginevra. |
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(2) |
Tale convenzione costituisce un contributo essenziale al settore marittimo su scala internazionale in quanto promuove condizioni di vita e di lavoro dignitose per la gente di mare e condizioni più eque di concorrenza per gli operatori e i proprietari delle navi, ed è pertanto auspicabile che le disposizioni siano applicate quanto prima. |
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(3) |
La convenzione getta le basi per un codice internazionale del lavoro marittimo fissando norme minime in materia di lavoro. |
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(4) |
La Comunità intende istituire condizioni di concorrenza eque nel settore marittimo. |
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(5) |
L’articolo 19, paragrafo 8, della costituzione dell’OIL stabilisce che «in nessun caso l’accettazione di una convenzione o di una raccomandazione da parte della conferenza, o la ratificazione di una convenzione da parte di un membro devono essere interpretate nel senso che esse siano di pregiudizio a leggi, sentenze, usanze o accordi che garantiscono ai lavoratori condizioni più favorevoli di quelle previste nella convenzione o nella raccomandazione». |
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(6) |
Alcune disposizioni della convenzione rientrano nell’ambito di competenza esclusiva della Comunità in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale. |
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(7) |
La Comunità non può ratificare la convenzione, in quanto solo gli Stati possono esserne parti. |
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(8) |
Il Consiglio dovrebbe quindi autorizzare gli Stati membri, che sono vincolati dalle norme comunitarie in materia di coordinamento dei regimi di sicurezza sociale in base all’articolo 42 del trattato, a ratificare la convenzione nell’interesse della Comunità, alle condizioni definite nella presente decisione, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Gli Stati membri sono autorizzati a ratificare, per le parti di competenza comunitaria, la convenzione sul lavoro marittimo del 2006 dell’Organizzazione internazionale del lavoro, adottata il 7 febbraio 2006.
Articolo 2
Gli Stati membri dovrebbero sforzarsi di adottare le misure necessarie per depositare gli strumenti di ratifica della convenzione presso la direzione generale dell’Ufficio internazionale del lavoro il più presto possibile, di preferenza entro il 31 dicembre 2010. Il Consiglio esaminerà lo stato di avanzamento della ratifica entro gennaio 2010.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea.
Fatto a Lussemburgo, addì 7 giugno 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
M. GLOS
(1) Parere del 14 marzo 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).