21.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 160/26


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 giugno 2007

relativa alla non iscrizione del cadusafos nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e alla revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza

[notificata con il numero C(2007) 2511]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/428/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE dispone che uno Stato membro possa, per un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro.

(2)

I regolamenti (CE) n. 451/2000 (2) e (CE) n. 703/2001 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il cadusafos.

(3)

Gli effetti del cadusafos sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni di cui ai regolamenti (CE) n. 451/2000 e (CE) n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dal notificante. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il cadusafos lo Stato membro relatore era la Grecia e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 1o giugno 2004.

(4)

La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA e presentata alla Commissione il 24 aprile 2006 sotto forma di conclusioni dell’EFSA sulla revisione tra pari della valutazione dei rischi degli antiparassitari riguardante la sostanza attiva cadusafos (4). Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimato il 24 novembre 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il cadusafos.

(5)

La valutazione di questa sostanza attiva ha messo in luce alcuni motivi di preoccupazione. In base alle informazioni disponibili non è stato dimostrato che l’esposizione stimata dei consumatori, derivante dalla valutazione dell’assunzione acuta e cronica, sia accettabile a causa dei dati insufficienti sul livello dei residui. Inoltre, il rischio per le acque sotterranee non ha potuto essere valutato a causa dell’assenza di dati. In base alle informazioni disponibili non è stato pertanto possibile concludere che il cadusafos sia conforme ai criteri di inclusione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(6)

La Commissione ha invitato il notificante a presentare osservazioni sulla revisione tra pari e a comunicare se intende continuare a proporre la sostanza. Il notificante ha presentato le proprie osservazioni che sono state oggetto di un esame approfondito. Tuttavia, nonostante le argomentazioni presentate, le preoccupazioni emerse permangono e le valutazioni effettuate sulla base delle informazioni fornite e vagliate durante le riunioni degli esperti dell’EFSA non hanno dimostrato che, nelle condizioni di uso proposte, i prodotti fitosanitari contenenti cadusafos possano soddisfare le prescrizioni di cui all’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE.

(7)

Il cadusafos non va pertanto iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

(8)

È opportuno prendere misure volte a garantire che le autorizzazioni concesse per prodotti fitosanitari contenenti cadusafos siano ritirate entro un termine prescritto, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti.

(9)

Eventuali periodi di moratoria concessi da uno Stato membro per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’impiego delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti cadusafos non devono superare i dodici mesi per consentire l’utilizzo delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo.

(10)

La presente decisione non pregiudica la presentazione di una richiesta, conformemente alle disposizioni dell’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, relativa a un’eventuale iscrizione del cadusafos nell’allegato 1.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Il cadusafos non viene iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.

Articolo 2

Gli Stati membri provvedono affinché:

a)

le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti cadusafos siano revocate entro il 18 dicembre 2007;

b)

non siano concesse o rinnovate, in virtù della deroga prevista all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti cadusafos.

Articolo 3

Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, a norma dell’articolo 4, paragrafo 6 della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 18 dicembre 2008.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 giugno 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/31/CE della Commissione (GU L 140 dell’1.6.2007, pag. 44).

(2)  GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).

(3)  GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2006) 68, 1-70, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of cadusafos.