12.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 150/5


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 giugno 2007

che istituisce un gruppo di esperti sulle questioni demografiche

(2007/397/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, segnatamente l'articolo 140,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 140 del trattato che istituisce la Comunità europea prevede che la Commissione incoraggi la cooperazione tra gli Stati membri e faciliti il coordinamento della loro azione in tutti i settori della politica sociale.

(2)

Conformemente alla comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2006 intitolata «Il futuro demografico dell’Europa, trasformare una sfida in un’opportunità» la Commissione ha deciso di ricorrere a un gruppo di esperti governativi.

(3)

Il gruppo dovrà contribuire allo sviluppo delle politiche di adattamento all'evoluzione demografica.

(4)

Verranno assicurate la complementarietà e la non sovrapposizione con le attività di altri gruppi e comitati europei impegnati sulle questioni relative alla demografia, segnatamente il comitato per l'occupazione, il comitato per la protezione sociale, il comitato di politica economica, il comitato economico e finanziario, il consiglio consultivo per la parità tra uomini e donne nonché il gruppo di alto livello sull'integrazione della dimensione della parità tra uomini e donne. La Commissione li terrà informati sulle attività del gruppo di esperti sulle questioni demografiche.

(5)

Il gruppo dovrà essere composto da rappresentanti dei governi degli Stati membri e da esperti indipendenti.

(6)

È opportuno pertanto istituire il gruppo di esperti sulle questioni demografiche, definirne il mandato e stabilirne le strutture,

DECIDE:

Articolo 1

È istituito per una durata di cinque anni (rinnovabile), in seno alla Commissione, un «gruppo di esperti sulle questioni demografiche», di seguito «il gruppo».

Articolo 2

Funzione

Al gruppo spetta il compito di consigliare la Commissione nel processo di monitoraggio dell'evoluzione demografica e di attuazione degli orientamenti politici definiti nella comunicazione della Commissione del 12 ottobre 2006 sul futuro demografico dell’Europa [COM(2006) 571].

Più precisamente, il gruppo:

aiuterà la Commissione a trarre le conclusioni dai risultati della ricerca, a individuare i dati pertinenti per i rapporti in materia demografica e ad agevolare lo scambio di buone pratiche per il quale il forum demografico offrirà una piattaforma. Terrà conto dei risultati di numerose azioni e dei lavori di ricerca svolti in materia dalle istituzioni europee;

consentirà agli Stati membri di esprimere i propri pareri sulle risposte da fornire globalmente alla sfida demografica e sulle iniziative specifiche derivanti dalla comunicazione del 12 ottobre 2006 sul futuro demografico dell'Europa e dal suo seguito, segnatamente sui settori non ancora ottimamente coperti dai comitati e dai gruppi consultivi attualmente esistenti;

aiuterà la Commissione nell'elaborazione dei futuri rapporti in materia demografica e nella valutazione dello stato di preparazione dell'UE all'evoluzione demografica (bilancio da inserire nella relazione annuale sui progressi nell'attuazione della strategia di Lisbona);

consentirà di scambiare esperienze e buone pratiche in materia di politiche familiari e sosterrà gli sforzi miranti a migliorare la qualità della vita delle persone con responsabilità familiari;

raccoglierà i contributi orali e scritti delle parti sociali e delle organizzazioni della società civile.

Il Presidente del gruppo può indicare alla Commissione l’opportunità di consultare il gruppo in merito ad una questione specifica.

Articolo 3

Composizione — Nomina

1.   Il gruppo comprende esperti governativi ed esperti indipendenti. Ciascuno Stato membro designa un esperto governativo incaricato di rappresentarlo. La Commissione nomina a titolo personale, scegliendo tra specialisti di alto livello competenti nei settori di cui all’articolo 2, degli esperti indipendenti incaricati di fornirle consulenze indipendentemente da qualsiasi suggerimento esterno.

2.   Si applicano le seguenti disposizioni:

i membri restano in carica fino alla loro sostituzione o al termine del mandato;

i membri che non sono più in grado di contribuire efficacemente ai lavori del gruppo, che presentano le dimissioni o che non rispettano gli obblighi di cui al primo o al secondo trattino del presente articolo o all’articolo 287 del trattato, possono essere sostituiti per la parte restante del mandato;

i nomi dei membri sono pubblicati sul sito Internet della DG Occupazione, affari sociali e pari opportunità nonché sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C. La raccolta, la gestione e la pubblicazione dei nomi dei membri sono effettuate conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (1) relative alla tutela e al trattamento dei dati personali.

Articolo 4

Funzionamento

1.   La Commissione nomina il presidente del gruppo.

2.   Il rappresentante della Commissione può invitare, ove sia utile e/o necessario, esperti od osservatori con particolari competenze su un argomento iscritto all’ordine del giorno a partecipare ai lavori del gruppo o dei sottogruppi.

3.   Non possono essere divulgate le informazioni ottenute nell’ambito della partecipazione ai lavori del gruppo, qualora la Commissione ne precisi la natura riservata.

4.   Il gruppo si riunisce di norma presso una delle sedi della Commissione e dei suoi servizi, secondo le modalità e il calendario da essa stabiliti. Esso può essere chiamato a riunirsi in altri luoghi, segnatamente su proposta di uno Stato membro che desideri accogliere il gruppo nel quadro di un evento di particolare rilevanza per il gruppo. Le funzioni di segreteria sono assicurate dai servizi della Commissione. A tali riunioni possono partecipare eventuali altri funzionari della Commissione interessati.

5.   Il gruppo adotta il proprio regolamento interno sulla base di un modello di regolamento interno adottato dalla Commissione.

6.   I servizi della Commissione possono pubblicare su Internet, nella lingua originale del documento in questione, qualsiasi conclusione, sintesi, parte di conclusione o documento di lavoro del gruppo.

Articolo 5

Spese di riunione

Le spese di viaggio e soggiorno sostenute dai membri, esperti ed osservatori nell’ambito delle attività del gruppo sono rimborsate dalla Commissione in conformità delle disposizioni vigenti in seno a quest’ultima. Le funzioni esercitate dagli esperti governativi non sono retribuite.

Le spese di riunione sono rimborsate nei limiti dei fondi disponibili assegnati ai servizi interessati nell’ambito della procedura annuale di assegnazione delle risorse.

Articolo 6

Entrata in vigore

La presente decisione entra in vigore alla data della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, l'8 giugno 2007.

Per la Commissione

Vladimír ŠPIDLA

Membro della Commissione


(1)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.