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9.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/24 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
dell’8 giugno 2007
che riconosce in linea di massima la completezza del fascicolo presentato per un esame particolareggiato in vista della possibile iscrizione dell’ethaboxam nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio
[notificata con il numero C(2007) 2336]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/396/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 6, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
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(1) |
Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE, il 30 settembre 2003 il Regno Unito ha ricevuto dalla LG LIFE Science Ltd la richiesta di iscrizione della sostanza attiva ethaboxam nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
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(2) |
Con la decisione 2004/409/CE (2), la Commissione ha confermato che, sulla base di un esame preliminare, il fascicolo è «completo» e, in linea di massima, può essere considerato conforme ai requisiti in materia di dati e di informazioni previsti negli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. |
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(3) |
Conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, agli Stati membri è stata pertanto offerta la possibilità di concedere autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti ethaboxam. Nessuno Stato membro ha fatto uso di tale possibilità. |
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(4) |
Il Regno Unito ha informato la Commissione che da un esame approfondito del fascicolo risultano mancanti diversi dati significativi, che sono necessari a norma degli allegati II e III della direttiva 91/414/CEE. Tali dati riguardano principalmente la tossicità. Pertanto il fascicolo concernente l’ethaboxam non può essere considerato completo. |
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(5) |
La decisione 2004/409/CE va pertanto abrogata. |
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(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 2004/409/CE è abrogata.
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, l’8 giugno 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).
(2) GU L 151 del 30.4.2004, pag. 25; rettifica nella GU L 208 del 10.6.2004, pag. 30.