9.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/11 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 giugno 2007
che modifica la direttiva 90/377/CEE del Consiglio concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/394/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 90/377/CEE del Consiglio, del 29 giugno 1990, concernente una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica (1), in particolare l’articolo 6,
considerando quanto segue:
(1) |
La direttiva 90/377/CEE precisa in dettaglio la forma, il contenuto e altre caratteristiche delle informazioni che devono essere comunicate dalle imprese che forniscono gas o energia elettrica ai consumatori finali industriali. |
(2) |
La metodologia utilizzata per raccogliere le informazioni sui prezzi deve essere aggiornata in modo da rispecchiare la realtà effettiva dei mercati dell’elettricità e del gas che sono stati aperti alla concorrenza dalla direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che abroga la direttiva 96/92/CE (2), nonché dalla direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 98/30/CE (3), e tener conto del fatto che, attualmente, sui singoli mercati nazionali sono attivi numerosi fornitori. |
(3) |
La direttiva 90/377/CEE deve essere modificata di conseguenza. |
(4) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di cui all’articolo 7 della direttiva 90/377/CEE, |
DECIDE:
Articolo 1
Gli allegati alla direttiva 90/377/CEE sono sostituiti dal testo che figura nell’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 7 giugno 2007.
Per la Commissione
Andris PIEBALGS
Membro della Commissione
(1) GU L 185 del 17.7.1990, pag. 16. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/108/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 414).
(2) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla decisione 2006/653/CE della Commissione (GU L 270 del 29.9.2006, pag. 72).
(3) GU L 176 del 15.7.2003, pag. 57.
ALLEGATO
ALLEGATO I
PREZZI DEL GAS
I prezzi del gas fornito ai consumatori finali industriali (1) sono rilevati e compilati secondo la seguente metodologia:
a) |
Sono comunicati i prezzi pagati dai consumatori finali industriali che acquistano gas naturale distribuito attraverso la rete primaria per il loro uso interno; |
b) |
sono presi in considerazione tutti gli impieghi industriali del gas. Sono esclusi i consumatori che utilizzano il gas:
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c) |
i prezzi rilevati sono ordinati per fasce di consumo, definite in base alla quantità minima e massima di gas consumata in un anno [cfr. punto (j)]; |
d) |
i prezzi sono rilevati due volte all’anno all’inizio di ogni semestre (gennaio e luglio) e si riferiscono ai prezzi medi pagati per il gas dai consumatori finali industriali nel corso del semestre precedente. La prima comunicazione dei dati sui prezzi all’Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) riguarda la situazione al 1o gennaio 2008; |
e) |
i prezzi sono espressi in moneta nazionale per gigajoule. L’unità dell’energia utilizzata è misurata dal potere calorifico superiore; |
f) |
i prezzi sono comprensivi di tutte le spese: tasse per l’uso della rete, più il prezzo dell’energia consumata, meno eventuali premi o riduzioni, più altri eventuali oneri (affitto del contatore, canone fisso, ecc.). Non è compresa nel prezzo la spesa del primo allacciamento; |
g) |
i prezzi da comunicare sono i prezzi medi nazionali; |
h) |
gli Stati membri approntano e applicano procedure efficienti per la compilazione dei dati rappresentativi in base alle seguenti regole:
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i) |
devono essere comunicati tre livelli di prezzo:
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j) |
sono rilevati i prezzi del gas per ciascuna delle seguenti categorie di consumatori finali industriali:
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k) |
una volta ogni due anni vengono comunicate ad Eurostat, contestualmente alla comunicazione dei prezzi di gennaio, informazioni sul sistema di compilazione e, in particolare: una descrizione dell’indagine e della sua estensione (numero di imprese fornitrici presso le quali sono stati rilevati i prezzi, quota di mercato detenuta, ecc.), nonché i criteri utilizzati per calcolare i prezzi medi ponderati e il consumo aggregato di ciascuna categoria. La prima comunicazione relativa al sistema di compilazione riguarda la situazione al 1o gennaio 2008; |
l) |
una volta all’anno vengono comunicate ad Eurostat, contestualmente alla comunicazione dei prezzi di gennaio, informazioni sui principali fattori e caratteristiche medie che incidono sui prezzi comunicati per ciascuna categoria di consumatori. Le suddette informazioni comprendono:
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m) |
una volta all’anno devono essere comunicati, contestualmente alla comunicazione di gennaio, anche le tariffe, il metodo di calcolo e una descrizione delle tasse sulle vendite di gas ai consumatori finali industriali. La descrizione deve illustrare tutti gli oneri non fiscali che coprono i costi della rete e gli obblighi di servizio pubblico. La descrizione delle tasse comprende tre sezioni chiaramente distinte:
Segue una breve panoramica delle imposte, tasse, tasse parafiscali, corrispettivi, canoni e oneri vari:
Le imposte sul reddito, le imposte sulla proprietà immobiliare, sui carburanti per autotrazione, pedaggi stradali, i diritti per licenze o concessioni per la radio e le telecomunicazioni, la pubblicità, i canoni per la concessione di licenze, le tasse sui rifiuti, ecc. non entrano in considerazione in questa sede e sono quindi escluse da questo elenco poiché formano incontestabilmente parte dei costi operativi e si applicano anche ad altre attività economiche e industriali; |
n) |
negli Stati membri in cui esiste un’unica società che effettua tutte le vendite ai clienti industriali, i dati possono essere comunicati da questa società. Negli Stati membri in cui operano più società le informazioni prescritte devono essere comunicate da un organismo statistico indipendente. |
ALLEGATO II
PREZZI DELL’ENERGIA ELETTRICA
I prezzi dell’energia elettrica fornita ai consumatori finali industriali (2) sono rilevati e compilati secondo la seguente metodologia:
a) |
sono comunicati i prezzi pagati dai consumatori finali industriali che acquistano energia elettrica per il loro uso interno; |
b) |
sono presi in considerazione tutti gli impieghi industriali dell’energia elettrica; |
c) |
i prezzi rilevati sono ordinati per fasce di consumo, definite con riferimento alla quantità minima e massima di energia elettrica consumata in un anno [cfr. punto (j)]; |
d) |
i prezzi sono rilevati due volte all’anno all’inizio di ogni semestre (gennaio e luglio) e si riferiscono ai prezzi medi pagati per l’energia elettrica dai consumatori finali industriali nel corso del semestre precedente. La prima comunicazione dei dati sui prezzi all’Istituto statistico delle Comunità europee (Eurostat) riguarda la situazione al 1o gennaio 2008; |
e) |
i prezzi sono espressi in moneta nazionale per KWh; |
f) |
i prezzi sono comprensivi di tutte le spese: tasse per l’uso della rete, più il prezzo dell’energia consumata, meno eventuali premi o riduzioni, più altri eventuali oneri (affitto del contatore, canone fisso, costi connessi alla capacità, ecc.). Non è compresa nel prezzo la spesa del primo allacciamento; |
g) |
i prezzi da comunicare sono i prezzi medi nazionali; |
h) |
gli Stati membri approntano e applicano procedure efficienti per la compilazione dei dati rappresentativi in base alle seguenti regole:
|
i) |
devono essere comunicati tre livelli di prezzo:
|
j) |
sono rilevati i prezzi dell’energia elettrica per ciascuna delle seguenti categorie di consumatori finali industriali:
|
k) |
una volta ogni due anni vengono comunicate ad Eurostat, contestualmente alla comunicazione dei prezzi di gennaio, informazioni sul sistema di compilazione e, in particolare: una descrizione dell’indagine e della sua estensione (numero di imprese fornitrici presso le quali sono stati rilevati i prezzi, quota di mercato detenuta, ecc.), nonché i criteri utilizzati per calcolare i prezzi medi ponderati e il consumo aggregato di ciascuna categoria. La prima comunicazione relativa al sistema di compilazione riguarda la situazione al 1o gennaio 2008; |
l) |
una volta all’anno vengono comunicate ad Eurostat, contestualmente alla comunicazione dei prezzi di gennaio, informazioni sui principali fattori e caratteristiche medie che incidono sui prezzi comunicati per ciascuna categoria di consumatori. Le suddette informazioni comprendono:
|
m) |
una volta all’anno devono essere comunicati, contestualmente alla comunicazione di gennaio, anche le tariffe, il metodo di calcolo e una descrizione delle tasse sulle vendite di energia elettrica ai consumatori finali industriali. La descrizione deve illustrare tutti gli oneri non fiscali che coprono i costi della rete e gli obblighi di servizio pubblico. La descrizione delle tasse comprende tre sezioni chiaramente distinte:
Segue una breve panoramica delle imposte, tasse, tasse parafiscali, corrispettivi, canoni e oneri vari:
Le imposte sul reddito, le imposte sulla proprietà immobiliare, le accise sui prodotti petroliferi e sui combustibili non destinati alla produzione di energia elettrica, le imposte sui carburanti per autotrazione, i pedaggi stradali, i diritti per licenze o concessioni per la radio e le telecomunicazioni, la pubblicità, i canoni per la concessione di licenze, le tasse sui rifiuti, ecc. non entrano in considerazione in questa sede e sono quindi escluse da questo elenco poiché formano incontestabilmente parte dei costi operativi e si applicano anche ad altre attività economiche e industriali. |
n) |
una volta all’anno viene comunicata ad Eurostat, contestualmente alla comunicazione dei prezzi di gennaio, una suddivisione dei prezzi dell’energia elettrica nelle loro principali componenti basata sulla seguente metodologia: il prezzo completo dell’energia per fascia di consumo può essere considerato come la somma dei prezzi “rete”, dei prezzi “energia e approvvigionamento” (ossia, dalla produzione fino alla commercializzazione, eccettuata le rete) e di tutte le tasse, imposte e altri oneri,
NOTA: se vengono indicati separatamente servizi complementari, questi possono essere inclusi in una delle due componenti principali, seme segue:
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o) |
negli Stati membri in cui esiste un’unica società che effettua tutte le vendite ai clienti industriali, i dati possono essere comunicati da questa società. Negli Stati membri in cui operano più società le informazioni prescritte devono essere comunicate da un organismo statistico indipendente. |
(1) I consumatori finali industriali possono comprendere altri consumatori non residenziali.
(2) I consumatori finali industriali possono comprendere altri consumatori non residenziali.