9.6.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 148/9 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 giugno 2007
concernente la non iscrizione del diazinone nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE del Consiglio e la revoca delle autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti detta sostanza
[notificata con il numero C(2007) 2339]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/393/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 2, quarto comma,
considerando quanto segue:
(1) |
L’articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE prevede che uno Stato membro può, durante un periodo di dodici anni a decorrere dalla notifica della direttiva, autorizzare l’immissione in commercio di prodotti fitosanitari contenenti sostanze attive non elencate nell’allegato I della direttiva e che si trovano già sul mercato due anni dopo la data della notifica, in attesa che tali sostanze siano progressivamente esaminate nell’ambito di un programma di lavoro. |
(2) |
I regolamenti (CE) nn. 451/2000 (2) e 703/2001 (3) della Commissione stabiliscono le modalità attuative della seconda fase del programma di lavoro di cui all’articolo 8, paragrafo 2 della direttiva 91/414/CEE e fissano un elenco di sostanze attive da valutare ai fini della loro eventuale iscrizione nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. Tale elenco comprende il diazinone. |
(3) |
Gli effetti del diazinone sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati in conformità delle disposizioni dei regolamenti (CE) n. 451/2000 e n. 703/2001 per diversi impieghi proposti dai notificanti. Tali regolamenti designano inoltre gli Stati membri relatori tenuti a presentare all’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) le relazioni di valutazione e le raccomandazioni pertinenti, conformemente all’articolo 8, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 451/2000. Per il diazinone lo Stato membro relatore è il Portogallo e tutte le informazioni pertinenti sono state presentate il 9 luglio 2004. |
(4) |
La relazione di valutazione è stata esaminata con un processo inter pares dagli Stati membri e dall’EFSA e presentata alla Commissione il 23 giugno 2006 sotto forma di conclusioni dell’EFSA relative al processo inter pares della valutazione dei rischi della sostanza attiva diazinone (4) utilizzata come pesticida. Tale relazione è stata riesaminata dagli Stati membri e dalla Commissione nell’ambito del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali ed ultimata il 29 settembre 2006 sotto forma di rapporto di riesame della Commissione per il diazinone. |
(5) |
Nel corso della valutazione di questa sostanza attiva, è stato espresso un certo numero di preoccupazioni. In particolare, sulla base dei dati disponibili, non è stato dimostrato se è accettabile l’esposizione degli operatori, dei lavoratori e delle altre persone presenti. Inoltre non si dispone di informazioni sufficienti su talune impurità estremamente tossiche e non si può escludere la loro presenza a livelli che potrebbero essere preoccupanti da un punto di vista tossicologico o ecotossicologico. |
(6) |
La Commissione invita il notificante a presentare i propri commenti sui risultati del processo inter pares e sull’intenzione o meno di appoggiare ulteriormente la sostanza. Il notificante presenta i commenti che sono stati oggetto di attento esame. Tuttavia, malgrado le argomentazioni avanzate, le preoccupazioni citate poc’anzi rimangono irrisolte e le valutazioni fatte sulla base delle informazioni presentate e valutate durante le riunioni degli esperti EFSA non hanno dimostrato che, alle condizioni d’impiego proposte, i prodotti fitosanitari contenenti diazinone soddisfino, in generale, i requisiti previsti dall’articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva 91/414/CEE. |
(7) |
Il diazinone non può pertanto essere iscritto nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. |
(8) |
Devono essere adottate misure volte a garantire che le autorizzazioni esistenti di prodotti fitosanitari contenenti diazinone siano ritirate entro un termine determinato, non siano ulteriormente rinnovate, né siano concesse nuove autorizzazioni per tali prodotti. |
(9) |
Qualsiasi periodo di moratoria concesso da uno Stato membro per lo smaltimento, l’immagazzinamento, la commercializzazione e l’utilizzazione delle giacenze esistenti di prodotti fitosanitari contenenti diazinone non deve superare i dodici mesi per consentire l’utilizzazione delle giacenze esistenti al massimo entro un ulteriore periodo vegetativo. |
(10) |
La presente decisione non pregiudica la presentazione, conformemente a quanto previsto dall’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, di una richiesta d’iscrizione del diazinone nell’allegato I. |
(11) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Il diazinone non è iscritto come sostanza attiva nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE.
Articolo 2
Gli Stati membri provvedono affinché:
a) |
le autorizzazioni per i prodotti fitosanitari contenenti diazinone revocate entro il 6 dicembre 2007; |
b) |
non siano più concesse né rinnovate autorizzazioni di prodotti fitosanitari contenenti diazinone a partire dalla data di pubblicazione della presente decisione. |
Articolo 3
Il periodo di moratoria eventualmente concesso dagli Stati membri, conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, della direttiva 91/414/CEE, deve essere il più breve possibile e scadere entro il 6 dicembre 2008.
Articolo 4
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).
(2) GU L 55 del 29.2.2000, pag. 25. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1044/2003 (GU L 151 del 19.6.2003, pag. 32).
(3) GU L 98 del 7.4.2001, pag. 6.
(4) EFSA Scientific Report (2006) 85, 1-73, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of diazinon.