1.6.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 140/52


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 31 maggio 2007

che modifica la decisione 2004/20/CE per trasformare «l'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente» in Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione

(2007/372/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÁ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 58/2003 del Consiglio, del 19 dicembre 2002, che definisce lo statuto delle agenzie esecutive incaricate dello svolgimento di alcuni compiti relativi alla gestione dei programmi comunitari (1),

considerando quanto segue:

(1)

Nel quadro della strategia di Lisbona per la crescita e l'occupazione la Comunità ha adottato una serie di provvedimenti volti a promuovere e sviluppare la competitività e l'innovazione al fine di contribuire alla crescita e di potenziare l'attrattiva dell'Europa per chi investe e lavora.

(2)

Tali provvedimenti comprendono la decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce un programma quadro per la competitività e l'innovazione (2007-2013) (2). Il programma quadro per la competitività e l'innovazione (di seguito «PCI») mira a promuovere la competitività delle imprese, in particolare delle piccole e medie imprese (PMI), ad incoraggiare tutte le forme di innovazione, compresa l'ecoinnovazione, ad accelerare lo sviluppo di una società dell'informazione e a promuovere l'efficienza energetica e fonti energetiche nuove e rinnovabili. Tali obiettivi sono perseguiti mediante l'attuazione dei seguenti programmi specifici: il programma per l'innovazione e l'imprenditorialità, il programma di sostegno alla politica in materia di tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) e il programma «Energia intelligente — Europa».

(3)

Tra i provvedimenti adottati nel quadro della strategia di Lisbona figura anche il regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, che istituisce il secondo programma Marco Polo relativo alla concessione di contributi finanziari comunitari per migliorare le prestazioni ambientali del sistema di trasporto merci (Marco Polo II) e abroga il regolamento (CE) n. 1382/2003 (3). Il programma Marco Polo II mira a ridurre la congestione sulle strade, a migliorare la sostenibilità ambientale del sistema di trasporto e a potenziare il trasporto intermodale, contribuendo in tal modo ad un sistema di trasporti efficace e sostenibile e alla competitività e all'innovazione, soprattutto delle PMI, all'interno della Comunità.

(4)

L'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente (di seguito «AEEI») è stata istituita dalla decisione 2004/20/CE della Commissione (4), allo scopo di gestire l'azione comunitaria nel settore dell'energia nel quadro del programma Energia intelligente — Europa 2003-2006 (di seguito «programma EIE 2003-2006»), adottato dalla decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (5). La decisione 2004/20/CE dispone che l'AEEI svolga le sue funzioni sino al 31 dicembre 2008 ai fini dell'esecuzione degli appalti e delle sovvenzioni sottoscritti nel quadro del programma EIE 2003-2006.

(5)

Un'analisi costi/benefici realizzata da consulenti esterni ha dimostrato che continuare ad affidare all'AEEI i compiti di esecuzione relativi al nuovo programma EIE 2007-2016 costituirebbe la soluzione economicamente più vantaggiosa.

(6)

Le analisi costi/benefici hanno inoltre dimostrato che i compiti di esecuzione relativi al programma per l'innovazione e l'imprenditorialità, nel quadro del PCI, e al programma Marco Polo II potrebbero essere svolti con maggiore efficacia da un'agenzia esecutiva, garantendo nel contempo la gestione generale di tali programmi da parte della Commissione.

(7)

Poiché il programma EIE 2007-2013 è stato integrato nel PCI e affinché i progetti nel quadro del PCI vengano attuati in modo coerente, è opportuno affidare all'AEEI alcuni compiti di esecuzione inerenti al programma per l'innovazione e l'imprenditorialità, che a sua volta fa parte del PCI, oltre all'esecuzione del programma EIE 2007-2013. Dato che il programma Marco Polo II presenta obiettivi comuni con il PCI, in particolare con il programma EIE, segnatamente quello di migliorare l'efficacia energetica nei trasporti e di ridurre il loro impatto sull'ambiente, e poiché entrambi i programmi potrebbero beneficiare di importanti sinergie, è opportuno delegare all'AEEI anche alcuni compiti di esecuzione relativi al programma Marco Polo II.

(8)

Per tener conto di questi compiti aggiuntivi, occorre trasformare l'AEEI in Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione.

(9)

La decisione 2004/20/CE va dunque modificata di conseguenza.

(10)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato delle agenzie esecutive,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2004/20/CE è modificata come segue:

1)

All'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dal seguente:

«2.   La denominazione dell'agenzia è “Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione”».

2)

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Articolo 3

Durata

L'agenzia adempie ai propri compiti dal 1o gennaio 2004 al 31 dicembre 2015.»

3)

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Articolo 4

Obiettivi e compiti

1.   L'agenzia è incaricata di svolgere i seguenti compiti di esecuzione per la gestione delle azioni comunitarie nei settori dell'energia, dell'imprenditorialità e dell'innovazione, compresa l'ecoinnovazione, e del sistema di trasporto merci sostenibile nell'ambito del programma quadro per la competitività e l'innovazione 2007-2013, istituito dalla decisione n. 1639/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (6) (di seguito “PCI”), e del secondo programma Marco Polo 2007-2013, istituito dal regolamento (CE) n. 1692/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (7):

a)

gestire tutte le fasi del ciclo di progetti specifici nell'ambito del programma per l'innovazione e l'imprenditorialità e del programma Energia intelligente — Europa, istituiti dalla decisione 1639/2006/CE, e del secondo programma Marco Polo, nonché i controlli a tal fine necessari, adottando le decisioni pertinenti sulla base della delega della Commissione;

b)

adottare gli atti d'esecuzione del bilancio in entrate e spese e, sulla base della delega della Commissione, svolgere tutte le operazioni necessarie alla gestione delle misure di esecuzione, in particolare di quelle inerenti alla concessione di appalti e sovvenzioni nel quadro del PCI e del secondo programma Marco Polo;

c)

raccogliere, analizzare e trasmettere alla Commissione tutte le informazioni necessarie per orientare e valutare l'attuazione del PCI e del secondo programma Marco Polo.

2.   L'agenzia gestisce inoltre tutte le fasi del ciclo delle misure di esecuzione ad essa delegate nel quadro dei seguenti programmi:

a)

Energia intelligente — Europa (2003-2006), istituito dalla decisione n. 1230/2003/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (8);

b)

Marco Polo (2003-2006), istituito dal regolamento (CE) n. 1382/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio (9).

I diritti e gli obblighi della Commissione riguardo alle misure di esecuzione di cui alla lettera b) sono conferiti all'agenzia.

3.   L'agenzia può essere incaricata dalla Commissione, a seguito del parere del comitato istituito dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 58/2003, dell'esecuzione di compiti della stessa natura nell'ambito del PCI o di altri programmi comunitari, a termini dell'articolo 2 di detto regolamento, nei settori indicati al paragrafo 1.

4.   La decisione di delega della Commissione definisce in dettaglio tutti i compiti affidati all'agenzia ed è adattata in funzione dei compiti addizionali eventualmente affidati all'agenzia. Essa è trasmessa, a titolo d’informazione, al comitato previsto dall'articolo 24 del regolamento (CE) n. 58/2003.

4)

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

«Articolo 6

Sovvenzioni

L'agenzia riceve sovvenzioni iscritte nel bilancio generale delle Comunità europee e prelevate sulla dotazione finanziaria del PCI e del secondo programma Marco Polo e, se necessario, di altri programmi comunitari o azioni la cui esecuzione è affidata all'agenzia a norma dell'articolo 4, paragrafo 3.»

5)

L'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«Articolo 8

Esecuzione del bilancio di funzionamento

L'agenzia provvede all'esecuzione del suo bilancio di funzionamento conformemente alle disposizioni del regolamento (CE) n. 1653/2004 della Commissione (10).

Articolo 2

Tutti i riferimenti all'Agenzia esecutiva per l'energia intelligente si intendono fatti all'Agenzia esecutiva per la competitività e l'innovazione a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 31 maggio 2007.

Per la Commissione

Günter VERHEUGEN

Vicepresidente


(1)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 1.

(2)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

(3)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 1.

(4)  GU L 5 del 9.1.2004, pag. 85.

(5)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29. Decisione modificata dalla decisione n. 787/2007/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 12).

(6)  GU L 310 del 9.11.2006, pag. 15.

(7)  GU L 328 del 24.11.2006, pag. 1.

(8)  GU L 176 del 15.7.2003, pag. 29.

(9)  GU L 196 del 2.8.2003, pag. 1

(10)  GU L 297 del 22.9.2004, pag. 6