30.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 138/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 maggio 2007

che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

[notificata con il numero C(2007) 2099]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/363/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che stabilisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (1), e in particolare l’articolo 43, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

Il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002 che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (2) fornisce la base per garantire un livello elevato di protezione della salute e degli interessi dei consumatori per quanto riguarda i prodotti alimentari.

(2)

Il regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce le regole generali applicabili alla realizzazione, da parte della Comunità o delle autorità competenti degli Stati membri, dei controlli ufficiali destinati a verificare il rispetto della legislazione sui mangimi e sugli alimenti e delle disposizioni relative alla salute animale e al benessere degli animali.

(3)

L’articolo 41 del Regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che ciascuno Stato membro deve elaborare un unico piano di controllo nazionale pluriennale integrato per garantire l’attuazione effettiva dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, delle disposizioni relative alla salute animale e al benessere degli animali e dell’articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 («piano di controllo nazionale»).

(4)

I piani di controllo nazionali si propongono inoltre di dotare i servizi ispettivi della Commissione di una solida base per la realizzazione di controlli negli Stati membri.

(5)

L’articolo 27 bis della direttiva 2000/29/CE del Consiglio dell’8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l’introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (3) stabilisce che gli articoli da 41 a 46 del regolamento (CE) n. 882/2004 relativi ai piani di controllo nazionali, alle relazioni annuali e ai controlli comunitari negli Stati membri e nei paesi terzi, sono applicabili, se del caso, per garantire l’effettiva attuazione di tale direttiva.

(6)

L’articolo 42 del regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce i principi che disciplinano l’elaborazione dei piani di controllo nazionali e in particolare le informazioni generali che essi devono contenere.

(7)

L’articolo 43 del regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che la Commissione deve fissare orientamenti relativi ai piani di controllo nazionali, destinati in particolare a promuovere un approccio coerente, completo e integrato ai controlli ufficiali che abbracciano tutti i settori e tutte le fasi della catena alimentare animale e umana, comprese l’importazione e l’introduzione nella Comunità di mangimi e alimenti e che verificano la conformità con la normativa sui mangimi e sugli alimenti, sulla salute e sul benessere degli animali («gli orientamenti»).

(8)

L’articolo 43 del regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce inoltre che piani di controllo nazionali devono tenere conto degli orientamenti. Tali orientamenti non impegnano gli Stati membri ma devono orientarli utilmente nell’attuazione del regolamento. Inoltre, l’articolo 43 definisce esplicitamente l’obiettivo e il contenuto degli orientamenti per quanto riguarda i piani di controllo nazionali.

(9)

L’articolo 45 del regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che la Comunità deve effettuare regolarmente audit negli Stati membri, principalmente allo scopo di verificare che i controlli ufficiali si svolgano conformemente ai piani di controllo nazionali e nel rispetto del diritto comunitario.

(10)

Talune questioni possono essere disciplinate solo alla luce dell’esperienza derivante dall’attuazione dei piani di controllo nazionali, dagli audit effettuati dalle autorità competenti negli Stati membri conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 882/2004 e dagli esperti della Commissione in conformità con l’articolo 45 di tale regolamento, nonché dalle informazioni che figurano nelle relazioni annuali presentate dagli Stati membri conformemente all’articolo 44 di tale regolamento. È pertanto opportuno adottare un approccio in varie «fasi» nell’elaborazione degli orientamenti.

(11)

Di conseguenza, è opportuno che gli orientamenti definiti nella presente decisione si concentrino sugli elementi dei piani di controllo nazionali che devono essere attuati negli Stati membri per soddisfare i requisiti minimi del regolamento (CE) n. 882/2004 e in particolare di quelli previsti dall’articolo 42, il quale stabilisce i principi che disciplinano l’elaborazione dei piani di controllo nazionali. Gli orientamenti intendono inoltre fornire una base per i controlli comunitari negli Stati membri.

(12)

Nuovi orientamenti vertenti su punti specifici potranno eventualmente essere elaborati in una fase successiva progressivamente alla luce dell’esperienza acquisita.

(13)

Gli orientamenti che stabiliscono criteri per la realizzazione degli audit di cui all’articolo 4, paragrafo 6, e all’articolo 43, paragrafo 1, lettere i), del regolamento (CE) n. 882/2004 sono definiti nell’allegato della decisione 2006/677/CE della Commissione, del 29 settembre 2006, che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali (4).

(14)

Gli orientamenti che definiscono la struttura e il contenuto della relazione annuale che gli Stati membri devono presentare alla Commissione conformemente all’articolo 44 del regolamento (CE) n. 882/2004 saranno adottati in una fase successiva.

(15)

La Commissione procederà ad un esame permanente degli orientamenti stabiliti nella presente decisione e li aggiornerà, se necessario, dopo aver ricevuto e analizzato i piani di controllo nazionali e alla luce dell’esperienza acquisita dagli Stati membri nell’attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004.

(16)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli orientamenti previsti all’articolo 43, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 che devono essere presi in considerazione nel piano di controllo nazionale pluriennale di cui all’articolo 41 di tale regolamento («piano di controllo nazionale») sono definiti nelll’allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 maggio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

(2)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell’8.4.2006, pag. 3).

(3)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

(4)  GU L 278 del 10.10.2006, pag. 15.


ALLEGATO

Orientamenti relativi ai piani di controllo nazionali pluriennali integrati unici di cui all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004

Sommario

1.

Scopo degli orientamenti

2.

Definizioni

3.

Orientamenti concernenti i requisiti legali applicabili ai piani di controllo nazionali

3.1.

Piani di controllo nazionali

3.2.

Requisiti generali applicabili ai piani di controllo nazionali

3.3.

Obiettivi strategici dei piani di controllo nazionali

3.4.

Categorizzazione dei rischi

3.5.

Designazione delle autorità competenti

3.6.

Organizzazione e gestione generali

3.7.

Sistemi di controllo e di coordinamento delle attività

3.8.

Delega ad organismi di controllo

3.9.

Rispetto dei criteri operativi

3.10.

Formazione del personale che effettua i controlli ufficiali

3.11.

Procedure documentate

3.12.

Piani operativi d’intervento

3.13.

Organizzazione della cooperazione e dell’assistenza reciproca

3.14.

Adeguamento dei piani di controllo nazionali

4.

Orientamenti concernenti la struttura dei piani di controllo nazionali pluriennali integrati unici

4.1.

Titolo

4.2.

Punto di contatto nello Stato membro

4.3.

Contenuto del piano

4.3.1.

Obiettivi strategici nazionali globali

4.3.2.

Designazione delle autorità competenti, dei laboratori nazionali di riferimento e degli organismi di controllo che hanno ricevuto una delega

4.3.3.

Organizzazione e gestione dei controlli ufficiali da parte delle autorità competenti

4.3.4.

Piani d’intervento e assistenza reciproca

4.3.5.

Modalità di realizzazione di audit da parte delle autorità competenti

4.3.6.

Misure adottate per garantire il rispetto dei criteri operativi fissati dal regolamento (CE) n. 882/2004.

4.3.7.

Riesame e adeguamento dei piani di controllo nazionali

5.

Orientamenti concernenti i settori coperti dai piani di controllo nazionali pluriennali integrati unici

1.   SCOPO DEGLI ORIENTAMENTI

I presenti orientamenti hanno lo scopo di aiutare gli Stati membri ad elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico di cui all’articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 («piano di controllo nazionale»). Gli orientamenti riguardano in particolare i requisiti applicabili ai piani di controllo nazionali enunciati all’articolo 42, paragrafo 2, di tale regolamento.

2.   DEFINIZIONI

2.1.   Ai fini dei presenti orientamenti, si applicano le definizioni che figurano negli articoli 2 e 3 del regolamento (CE) n. 178/2002, nell’articolo 2 del regolamento (CE) n. 882/2004 e negli altri testi pertinenti di diritto comunitario.

Sono in particolare da notare le seguenti definizioni, tratte dai regolamenti sopra indicati:

a)

si intende per «legislazione alimentare» le leggi, i regolamenti e le disposizioni amministrative riguardanti gli alimenti in generale, e la sicurezza degli alimenti in particolare, sia nella Comunità che a livello nazionale; sono incluse tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione degli alimenti e anche dei mangimi prodotti per gli animali destinati alla produzione alimentare o ad essi somministrati. (Articolo 3, punto 1, del regolamento (CE) n. 178/2002);

b)

si intende per «normativa in materia di mangimi» le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative che disciplinano i mangimi in generale e la sicurezza dei mangimi in particolare, a livello comunitario e nazionale; essa copre qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, della distribuzione e dell’uso dei mangimi. (Articolo 2, secondo capoverso, punto 3, del regolamento (CE) n. 882/2004);

c)

si intende per «controllo ufficiale» qualsiasi forma di controllo eseguita dall’autorità competente o dalla Comunità per la verifica della conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali. (Articolo 2, secondo capoverso, punto 1, del regolamento (CE) n. 882/2004);

d)

si intende per «autorità competente» l’autorità centrale di uno Stato membro competente per l’organizzazione di controlli ufficiali o qualsiasi altra autorità cui è conferita tale competenza o anche, secondo i casi, l’autorità omologa di un paese terzo. (Articolo 2, secondo capoverso, punto 4, del regolamento (CE) n. 882/2004).

Per quanto riguarda la salute dei vegetali, la nozione di «autorità competente» comprende «l’autorità unica» di cui all’articolo 1, paragrafo 4, della direttiva 2000/29/CE e gli «organismi ufficiali responsabili» di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g, di tale direttiva.

Per quanto riguarda il metodo di produzione biologico di prodotti agricoli, cui si applica il regolamento (CEE) n. 2092/91 del Consiglio (1), la nozione di «autorità competente» comprende «l’autorità» designata per la ricezione delle notifiche, conformemente all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2092/91 e l’autorità designata per il riconoscimento e la supervisione degli organismi privati, in virtù dell’articolo 9, paragrafo 4, di tale regolamento;

e)

si intende per «organismo di controllo» un terzo indipendente cui l’autorità competente ha delegato certi compiti di controllo. (Articolo 2, secondo capoverso, punto 5, del regolamento (CE) n. 882/2004).

Per quanto riguarda la salute dei vegetali, la nozione di «organismo di controllo» comprende le «persone giuridiche» con compiti delegati di cui all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g) della direttiva 2000/29/CE;

per quanto riguarda il modo di produzione biologico di prodotti agricoli, cui si applica il regolamento (CEE) n. 2092/91, la nozione di «organismo di controllo» comprende gli «organismi privati riconosciuti» di cui all’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91;

f)

si intende per «piano di controllo» una descrizione elaborata dall’autorità competente contenente informazioni generali sulla struttura e l’organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale. (Articolo 2, secondo capoverso, punto 20, del regolamento (CE) n. 882/2004);

g)

si intende per «rischio» una funzione della probabilità e della gravità di un effetto nocivo per la salute, conseguente alla presenza di un pericolo (articolo 3, punto 9, del regolamento (CE) n. 178/2002).

Per quanto riguarda la salute dei vegetali, la nozione di «rischio» deve essere interpretata conformemente alla direttiva 2000/29/CE.

2.2.   Oltre alle definizioni di cui al punto 2.1, le seguenti definizioni si applicano ai fini dei presenti orientamenti:

a)

si intende per «coordinamento» qualunque misura adottata per far sì che le autorità competenti pianifichino e realizzino i loro controlli ufficiali in modo coerente, al fine di contribuire efficacemente all’obiettivo o agli obiettivi comuni consistenti in una efficace attuazione del piano di controllo nazionale e della legislazione comunitaria;

b)

si intende per «catena di produzione» l’insieme della catena di produzione comprendente tutte le «fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione», definite all’articolo 3, punto 16, del regolamento (CE) n. 178/2002, comprese, ove opportuno, tutte le fasi della produzione animale e vegetale collegata alla catena non alimentare;

c)

si intende per «fase di produzione» qualsiasi fase della catena di produzione di un prodotto, importazione compresa, a partire dalla produzione primaria inclusa, sino alla trasformazione, alla fabbricazione, al magazzinaggio, al trasporto, alla distribuzione e alla vendita e all’erogazione al consumatore finale compresi;

d)

si intende per «settore» tutta la catena di produzione di un prodotto o gruppo di prodotti dati, di cui una o più autorità competenti possono occuparsi.

3.   ORIENTAMENTI CONCERNENTI I REQUISITI LEGALI APPLICABILI AI PIANI DI CONTROLLO NAZIONALI

Nota riguardante i riferimenti alla legislazione comunitaria

Nei presenti orientamenti qualunque riferimento a un atto comunitario, si intende, salva indicazione contraria, come un riferimento a tale atto così come modificato da ultimo.

3.1.   PIANI DI CONTROLLO NAZIONALI

3.1.1.   LEGISLAZIONE COMUNITARIA APPLICABILE

L’articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 prevede quanto segue:

«Al fine di garantire l’effettiva attuazione dell’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 178/2002, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali e dell’articolo 45 del presente regolamento, ciascuno Stato membro elabora un unico piano di controllo nazionale pluriennale integrato».

L’articolo 27 bis della direttiva 2000/29/CE stabilisce quanto segue:

«Ai fini della presente direttiva e fatto salvo l’articolo 21, si applicano, secondo il caso, gli articoli da 41 a 46 del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali».

3.1.2.   ORIENTAMENTI/DEFINIZIONE DEI REQUISITI

3.1.2.1.   Portata dei piani di controllo nazionali

I piani di controllo nazionali copriranno tutto il campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004, compresa la salute dei vegetali, nella misura in cui l’articolo 27 bis della direttiva 2000/29/CE lo prevede. Da notare che per quanto riguarda la legislazione sui mangimi e gli alimenti e le disposizioni relative alla salute e al benessere degli animali, i piani di controllo nazionali devono estendersi all’insieme dei controlli ufficiali previsti da tutti i testi di diritto comunitario applicabili e non limitarsi ai controlli vertenti sull’igiene e la sicurezza dei mangimi e degli alimenti.

Di conseguenza, per quanto riguarda i controlli ufficiali dei mangimi e degli alimenti, i piani di controllo nazionali comprenderanno l’insieme delle disposizioni legislative relative ai mangimi e agli alimenti, compresa, ad esempio, l’igiene dei mangimi e degli alimenti, i materiali a contatto con gli alimenti, organismi geneticamente modificati (OGM), l’irradiazione (2), i requisiti in materia di qualità e di composizione previsti dalla legislazione relativa ai mangimi e agli alimenti, l’etichettatura, gli aspetti nutrizionali, l’agricoltura biologica, le specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (3) nonché la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (4). In materia di salute animale, l’insieme delle malattie e delle questioni disciplinate dalla legislazione comunitaria dovranno figurare nei piani di controllo nazionali.

I piani di controllo nazionali copriranno tutti i prodotti pertinenti: alimenti, mangimi, e prodotti non alimentari d’origine animale o non animale, compresi i sottoprodotti animali, e tutte le fasi di produzione (comprese eventualmente l’importazione, la produzione primaria, la trasformazione, la fabbricazione includendo inoltre l’immagazzinamento, il trasporto, la distribuzione e la vendita o la consegna al consumatore finale). Per quanto riguarda la salute dei vegetali, tutti i controlli imposti dalla direttiva 2000/29/CE dovranno figurare nei piani di controllo nazionali.

Cfr. la sezione 5 un ulteriore chiarimento dei settori coperti dai piani di controllo nazionali.

3.1.2.2.   Applicazione alla salute dei vegetali

L’articolo 27 bis del direttiva 2000/29/CE stabilisce che gli articoli da 41 a 46 del regolamento (CE) n. 882/2004 sono applicabili alla salute dei vegetali. Tuttavia le informazioni richieste ai sensi dell’articolo 42, paragrafo 2, lettere da f) a k), di tale regolamento rinviano alle disposizioni di quest’ultimo che non sono applicabili alla salute dei vegetali.

Da notare inoltre che la direttiva 2000/29/CE contiene disposizioni corrispondenti o equivalenti a quelle previste all’articolo 42, paragrafo 2, lettere f), h), i) e k), del regolamento (CE) 882/2004, ma applicabili alla salute dei vegetali. Si prega di fare riferimento ai punti seguenti:

per l’articolo 42, paragrafo 2, lettera f) (delega di compiti a organismi di controllo), vedi le indicazioni orientative alla sezione 3.8 dei presenti orientamenti;

per l’articolo 42, paragrafo 2, lettera h) (formazione dei funzionari che eseguono i controlli ufficiali), vedi le indicazioni orientative alla sezione 3.10 dei presenti orientamenti;

per l’articolo 42, paragrafo 2, lettera i) (procedure documentate) vedi le indicazioni orientative alla sezione 3.11 dei presenti orientamenti;

per l’articolo 42, paragrafo 2, lettera k) (organizzazione della cooperazione e dell’assistenza reciproca), vedi le indicazioni orientative alla sezione 3.13 dei presenti orientamenti.

I piani di controllo nazionali dovranno contenere informazioni concernenti le disposizioni adottate per garantire il rispetto di tali requisiti per quanto riguarda la direttiva 2000/29/CE.

Gli orientamenti relativi ai requisiti di cui all’articolo 42, paragrafo 2, lettere c), d) ed e), contengono alcuni ulteriori rinvii a disposizioni del regolamento (CE) n. 882/2004 che non sono applicabili alla salute dei vegetali. Per quanto riguarda tali requisiti, gli aspetti relativi degli orientamenti non devono necessariamente essere applicati alla salute dei vegetali. Ad esempio, gli orientamenti di cui alla sezione 3.6 riguardano la realizzazione, da parte delle autorità competenti, degli audit previsti all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 882/2004, che non sono applicabili alla salute dei vegetali. Tuttavia, se gli Stati membri procedono a tali audit o applicano altre disposizioni degli orientamenti relative ai controlli ufficiali per quanto riguarda la salute dei vegetali, essi sono liberi di far figurare tali informazioni nella descrizione del loro sistema di controllo per la salute dei vegetali.

3.1.2.3.   Piani di controllo nazionali pluriennali integrati unici

L’articolo 41 del regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che ciascuno Stato membro elabora un unico piano di controllo nazionale pluriennale integrato. Questi piani di controllo nazionali si applicheranno ai controlli ufficiali effettuati dall’insieme delle autorità competenti a tutti i livelli (centrale, regionale e locale), secondo le modalità nazionali vigenti in questo settore.

Per gli Stati membri con un’amministrazione decentrata, il piano di controllo nazionale descriverà il modo in cui il coordinamento tra i vari organi è garantito al fine di elaborare un piano di controllo nazionale integrato unico.

Una semplice compilazione di vari piani per settore o per autorità competente, che non affronti l’integrazione e il coordinamento dei controlli ufficiali nell’ambito delle autorità competenti e dei settori tra di loro, in collegamento con i controlli ufficiali collegati, non soddisfa il requisito di un piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico.

Le autorità competenti elaboreranno sistemi appropriati per una pianificazione, una realizzazione e un coordinamento integrati delle attività collegate ai piani di controllo nazionali. Tale processo comprenderà l’attuazione di un dispositivo per la trasmissione di un piano di controllo nazionale unico alla Commissione e la designazione di un punto di contatto unico nello Stato membro per le comunicazioni relative al piano di controllo nazionale.

Al momento dell’elaborazione del piano di controllo nazionale unico, gli Stati membri prevederanno che, durante la sua esecuzione, prove di conformità siano raccolte, conservate e messe a disposizione di qualunque organismo coinvolto nella realizzazione di audit, nonché della Commissione, se questa lo richiede, affinché sia possibile verificare l’attuazione effettiva del piano. Queste prove comprenderanno procedure scritte, documenti e registrazioni di controlli ufficiali.

3.1.2.4.   Periodicità (durata del ciclo di pianificazione)

Spetta allo Stato membro determinare il periodo di validità/durata del piano di controllo nazionale, che può essere fissato in modo da corrispondere ad altre attività nazionali di pianificazione, come il ciclo di bilancio. Le ragioni della scelta di durata saranno indicate succintamente nel piano di controllo nazionale.

Considerando che il piano di controllo nazionale deve avere un carattere pluriennale, si raccomanda un periodo minimo di tre anni. Considerando la difficoltà di elaborare previsioni in un ambiente in costante evoluzione, la durata di ciascun ciclo di pianificazione non dovrebbe superare i cinque anni.

Il grado di dettaglio sui controlli ufficiali che potrà essere fornito per ciascun anno del piano sarà determinato dalle incertezze e dai vincoli. In particolare è possibile che gli obiettivi operativi dei controlli ufficiali debbano essere fissati provvisoriamente per gli anni ulteriori del piano di controllo nazionale e aggiornati costantemente in corrispondenza con la preparazione della relazione annuale che deve essere presentata a norma dell’articolo 44, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004. A tale proposito, preghiamo di fare riferimento alle disposizioni concernenti l’adeguamento o la modifica del piano di controllo nazionale di cui all’articolo 42, paragrafo 3, di tale regolamento.

3.2.   REQUISITI GENERALI APPLICABILI AI PIANI DI CONTROLLO NAZIONALI

3.2.1.   LEGISLAZIONE COMUNITARIA APPLICABILE

L’articolo 42, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce quanto segue:

«Ciascun piano di controllo nazionale pluriennale contiene informazioni generali sulla struttura e sull’organizzazione dei sistemi di controllo dei mangimi e alimenti e della salute e del benessere degli animali nello Stato membro interessato, in particolare su: (…)»

L’articolo 27 bis della direttiva 2000/29/CE stabilisce che tale disposizione del regolamento (CE) n. 882/2004 è applicabile anche alla salute dei vegetali.

3.2.2.   ORIENTAMENTI/DEFINIZIONE DEI REQUISITI

I piani di controllo nazionali devono contenere informazioni generali sulla struttura e l’organizzazione di sistemi di controllo ufficiali negli Stati membri, che coprono l’insieme dei settori e tutte le fasi della catena di produzione di mangimi e di alimenti, salute animale, il benessere degli animali e, come prevede l’articolo 27 bis della direttiva 2000/29/CE, la salute dei vegetali. Anche se i piani di controllo nazionali hanno un carattere generale, essi debbono comprendere informazioni sulle questioni specifiche di cui all’articolo 42, paragrafo 2, lettere da a) a k) del regolamento (CE) n. 882/2004. Orientamenti concernenti tali questioni specifiche figurano alle sezioni da 3.3 a 3.13 dei presenti orientamenti. Inoltre, la sezione 3.14 contiene orientamenti sull’adeguamento dei piani di controllo nazionali.

I piani di controllo nazionali non sostituiscono i piani di controllo specifici, la cui elaborazione è prevista da altri testi di diritto comunitario. D’altro canto, la pianificazione e l’esecuzione di questi piani di controllo specifici dovranno essere integrate nei piani di controllo nazionali generali. Una descrizione globale della struttura e dell’organizzazione dei sistemi di controllo ufficiali applicati a ciascuno dei settori particolari deve essere inserita nei piani di controllo nazionali e potrà comprendere rinvii incrociati ai piani di controllo specifici.

3.3.   OBIETTIVI STRATEGICI DEI PIANI DI CONTROLLO NAZIONALI

3.3.1.   LEGISLAZIONE COMUNITARIA APPLICABILE

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 882/2004, il piano di controllo nazionale contiene informazioni:

«sugli obiettivi strategici del piano di controllo e sul modo in cui le priorità dei controlli e lo stanziamento delle risorse rispecchiano tali obiettivi»

L’articolo 27 bis della direttiva 2000/29/CE stabilisce che tale disposizione del regolamento (CE) n. 882/2004 è applicabile anche alla salute dei vegetali.

3.3.2.   ORIENTAMENTI/DEFINIZIONE DEI REQUISITI

Tenuto conto del fatto che il regolamento (CE) 882/2004 ha come principale obiettivo quello di garantire un’attuazione effettiva della legislazione sui mangimi e sugli alimenti nonché delle disposizioni relative alla salute animale e al benessere degli animali, nonché alla salute dei vegetali, conformemente all’articolo 27 bis della direttiva 2000/29/CE, e considerato l’obbligo generale imposto agli Stati membri di applicare la legislazione comunitaria, gli Stati membri devono elaborare obiettivi e strategie appropriati al fine di perseguire tale scopo. Questi obiettivi e strategie costituiscono la base del piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico e vi sono esposti in modo succinto.

La strategia adottata dagli Stati membri può comportare una concentrazione o gerarchizzazione dei controlli ufficiali o la destinazione di risorse a talune attività o a talune fasi della catena di produzione. In questo caso, tale concentrazione o gerarchizzazione ed i loro motivi devono essere indicati nel piano di controllo nazionale.

3.4.   CATEGORIZZAZIONE DEI RISCHI

3.4.1.   LEGISLAZIONE COMUNITARIA APPLICABILE

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 882/2004 il piano di controllo nazionale contiene informazioni:

«sulla categorizzazione del rischio delle attività interessate.»

L’articolo 27 bis della direttiva 2000/29/CE stabilisce che tale disposizione del regolamento (CE) n. 882/2004 è applicabile anche alla salute dei vegetali.

3.4.2.   ORIENTAMENTI/DEFINIZIONE DEI REQUISITI

Tenuto conto del fatto che per quanto riguarda la legislazione sui mangimi e sugli alimenti nonché le disposizioni relative alla salute e al benessere degli animali, l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce che i controlli ufficiali devono essere eseguiti periodicamente, in base a una valutazione dei rischi e con frequenza appropriata, i piani di controllo nazionali devono indicare la categorizzazione degli eventuali rischi assegnata alle varie attività soggette ai controlli ufficiali.

È opportuno rilevare che l’articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 non si applica alla salute dei vegetali. Tuttavia, se gli Stati membri stabiliscono una categorizzazione dei rischi per la realizzazione dei controlli ufficiali a titolo della direttiva 2000/29/CE, una descrizione di tale categorizzazione deve figurare nei piani di controllo nazionali.

Se lo Stato membro lo desidera, può far figurare nel suo piano nazionale di controllo una descrizione succinta del procedimento di categorizzazione dei rischi utilizzato. Tali informazioni potranno contribuire ulteriormente all’elaborazione di orientamenti riguardanti l’identificazione delle priorità in funzione dei rischi e delle procedure di controllo più efficaci, conformemente all’articolo 43, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 882/2004.

3.5.   DESIGNAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

3.5.1.   LEGISLAZIONE COMUNITARIA APPLICABILE

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004 il piano di controllo nazionale contiene informazioni:

«sulla designazione delle autorità competenti e sui loro compiti a livello centrale, regionale e locale, nonché sulle risorse di cui esse dispongono».

L’articolo 27 bis della direttiva 2000/29/CE stabilisce che tale disposizione del regolamento (CE) n. 882/2004 è applicabile anche alla salute dei vegetali.

3.5.2.   ORIENTAMENTI/DEFINIZIONE DEI REQUISITI

I piani di controllo nazionali devono fornire un panorama particolareggiato della struttura e dei compiti delle autorità competenti.

I piani di controllo nazionali:

a)

identificano le organizzazioni, o, ove opportuno, le categorie di organizzazioni designate come autorità competenti per i controlli ufficiali; il piano di controllo indica l’insieme delle autorità competenti, o eventualmente la categoria di autorità competenti, a tutti i livelli, (centrale, regionale e locale), nonché l’insieme degli organismi di controllo cui alcuni compiti di controllo ufficiale sono stati delegati per quanto riguarda la salute dei vegetali;

b)

descrivono la ripartizione dei compiti e delle responsibilità in materia di controlli ufficiali, per qualunque catena di produzione di mangimi e di alimenti, nonché per la salute animale, il benessere degli animali e la salute dei vegetali;

c)

indicano le risorse (vedi gli orientamenti al quarto comma della presente sezione) di cui dispongono le autorità competenti;

d)

menzionano i laboratori nazionali di riferimento designati conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004, i settori di cui sono responsabili e l’autorità competente responsabile.

Le informazioni di cui alle lettere da a) a d) possono essere illustrate sotto forma di un organigramma integrato a livello nazionale che presenta le autorità competenti nonché i rispettivi compiti e responsabilità.

La descrizione delle risorse di cui dispongono le autorità competenti deve comprendere le risorse umane nonché le installazioni e i servizi di supporto, come i sistemi informatici specializzati e gli impianti e servizi di laboratorio, di diagnostica, di ricerca e di formazione, ove opportuno. Le risorse umane devono essere espresse in posti a tempo pieno o «equivalenti tempo pieno» autorizzati. Gli impianti e i servizi disponibili possono essere quantificati in termini di livello di servizi, di capacità del laboratorio e di gamma di attività di analisi; tali informazioni possono eventualmente essere presentate a livello nazionale o regionale, con l’indicazione del numero di autorità competenti che condividono gli impianti.

Un elenco completo dei laboratori ufficiali incaricati di analizzare i campioni prelevati in occasione dei controlli ufficiali non deve obbligatoriamente figurare nel piano, ma deve essere tenuto dall’autorità competente e messo a disposizione per gli audit e le ispezioni della Comunità.

Per soddisfare il presente requisito, gli Stati membri devono indicare gli organismi equivalenti alle autorità competenti di cui all’articolo 1, paragrafo 4, e all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g) della direttiva 2000/29/CE, nonché all’articolo 8, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2092/91.

3.6.   ORGANIZZAZIONE E GESTIONE GENERALI

3.6.1.   LEGISLAZIONE COMUNITARIA APPLICABILE

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 882/2004 il piano di controllo nazionale contiene informazioni:

«sull’organizzazione e gestione generali dei controlli ufficiali a livello nazionale, regionale e locale, compresi i controlli ufficiali in singoli stabilimenti».

L’articolo 27 bis della direttiva 2000/29/CE stabilisce che tale disposizione del regolamento (CE) n. 882/2004 è applicabile anche alla salute dei vegetali.

3.6.2.   ORIENTAMENTI/DEFINIZIONE DEI REQUISITI

L’articolo 42, paragrafo 2, lettera d), del regolamento 882/2004 prevede che il piano di controllo nazionale debba contenere una descrizione generale dell’organizzazione e della struttura di ciascuna organizzazione, designata quale autorità competente, a tutti i livelli, nel rispetto, ove necessario, dei requisiti specifici posti dal regolamento (CE) n. 882/2004. Una stessa categoria di autorità competenti (organizzazione e struttura fondamentalmente identiche) ai livelli regionale e/o locale può essere oggetto di una descrizione generale. Il piano di controllo nazionale descrive il modo in cui i controlli ufficiali, compresi i controlli all’importazione, sono organizzati e gestiti a livello nazionale, regionale e locale.

Per l’elaborazione del piano di controllo nazionale, le descrizioni dell’organizzazione e della gestione dei controlli ufficiali possono essere presentate secondo le seguenti rubriche: legislazione sui mangimi e gli alimenti, legislazione sulla salute animale, legislazione sul benessere degli animali e legislazione sulla salute dei vegetali.

3.6.2.1.   I piani di controllo nazionali contengono una descrizione generale dei seguenti elementi:

a)

l’organizzazione delle autorità competenti;

b)

i rapporti gerarchici e le modalità di rendiconto nell’ambito delle autorità competenti e tra di loro, e con gli organismi di controllo;

c)

i meccanismi di verifica destinati a garantire la qualità, l’imparzialità, la coerenza e l’efficacia dei controlli ufficiali a tutti i livelli, nell’ambito delle autorità competenti e tra di loro, anche all’interno di tutte le autorità regionali e/o locali conformemente all’articolo 4, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 882/2004;

d)

per la salute dei vegetali, i poteri giuridici e amministrativi di cui le autorità competenti e gli organismi di controllo dispongono per vigilare sul rispetto della legislazione applicabile (per altri settori, tale questione è affrontata nella sezione 3.9);

e)

la procedura di designazione dei laboratori abilitati ad effettuare l’analisi dei campioni prelevati nel corso dei controlli ufficiali e i meccanismi volti a garantire che tali laboratori siano conformi alle norme europee di cui all’articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004 ed esercitino le loro attività nel rispetto di tali norme;

f)

le disposizioni adottate per fare in modo che i laboratori nazionali di riferimento designati conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004, siano conformi ai requisiti enunciati all’articolo 33 di tale regolamento ed esercitino le loro attività nel rispetto di tali norme.

Il piano di controllo nazionale descrive il modo in cui gli audit effettuati o fatti effettuare dalle autorità competenti per garantire l’efficacia e la pertinenza dei controlli ufficiali, conformemente all’articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 882/2004, siano organizzati e gestiti ai livelli nazionale, regionale e locale.

3.6.2.2.   I piani di controllo nazionali contengono una descrizione dei meccanismi posti in essere:

a)

per gli audit interni o esterni che le autorità competenti effettuano o fanno effettuare;

b)

per garantire che le autorità competenti adottino le misure appropriate alla luce dei risultati degli audit di cui alla lettera a);

c)

per garantire che gli audit di cui alla lettera a) siano oggetto di un esame indipendente e siano eseguiti in modo trasparente.

Questi meccanismi dovranno tener conto degli orientamenti che stabiliscono criteri per la realizzazione degli audit secondo quanto stabilito dalla decisione della Commissione 2006/677/CE.

3.7.   SISTEMI DI CONTROLLO E COORDINAMENTO DELLE ATTIVITÀ

3.7.1.   LEGISLAZIONE COMUNITARIA APPLICABILE

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 2, lettera e) del regolamento (CE) n. 882/2004, il piano di controllo nazionale contiene informazioni:

«sui sistemi di controllo applicati ai diversi settori e sul coordinamento tra i diversi servizi delle autorità competenti incaricati dei controlli ufficiali in tali settori».

L’articolo 27 bis della direttiva 2000/29/CE stabilisce che tale disposizione del regolamento (CE) n. 882/2004 è applicabile anche alla salute dei vegetali.

3.7.2.   ORIENTAMENTI/DEFINIZIONE DEI REQUISITI

3.7.2.1.   Organizzazione dei controlli ufficiali.

3.7.2.1.1.   Per l’organizzazione dei sistemi di controllo ufficiale si terrà conto dei seguenti elementi:

a)

la necessità di determinare la natura, la frequenza, il momento e il luogo dei controlli ufficiali, al fine di garantire un rispetto massimo della legislazione sui mangimi e gli alimenti e delle disposizioni relative alla salute animale, al benessere degli animali e alla salute dei vegetali;

b)

il ruolo dell’individuazione delle priorità nella determinazione dell’equilibrio tra i compiti e le risorse;

c)

i piani o i programmi di controllo nazionali specifici previsti dalla legislazione comunitaria;

d)

qualunque piano nazionale specifico di lotta contro la malattia o per l’eradicazione di una malattia;

e)

qualunque categorizzazione dei rischi pertinente.

3.7.2.1.2.   Il piano di controllo nazionale descrive i seguenti elementi:

a)

i sistemi di controllo ufficiale applicati ai vari settori e in particolare:

i)

i metodi e le tecniche di controllo ufficiale utilizzati, come il monitoraggio, la sorveglianza, la verifica, l’audit, l’ispezione, il campionamento e l’analisi, tenendo conto dei requisiti enunciati agli articoli 10 e 11 del regolamento (CE) n. 882/2004, nonché il luogo e il momento in cui tali metodi e tecniche di controllo ufficiale sono utilizzati;

ii)

la frequenza (o eventualmente i criteri di determinazione della frequenza) e la natura dei controlli ufficiali;

iii)

l’ampiezza e lo svolgimento dei controlli ufficiali effettuati sulle importazioni dell’insieme degli alimenti, generi alimentari, animali e prodotti di origine animale;

b)

il modo in cui le categorie di rischio di cui alla sezione 3.4.1 sono applicate per far sì che i controlli ufficiali siano mirati in modo efficace;

c)

il modo in cui i meccanismi di controllo ufficiale per le disposizioni legislative comunitarie orizzontali e i piani di controllo specifici di cui alla sezione 3.2.2 sono integrati nei controlli ufficiali applicabili a ciascun settore o sottosettore interessato; quando più di un settore o sottosettore è coinvolto, devono essere stabiliti collegamenti «appropriati» tra i vari settori o sottosettori.

3.7.2.2.   Coordinamento e cooperazione

Devono essere posti in essere meccanismi volti a garantire un efficace coordinamento delle attività e la cooperazione nell’ambito delle autorità competenti tra di loro, in particolare per le questioni che richiedono l’azione congiunta o la cooperazione di vari servizi nell’ambito di un’autorità competente o di varie autorità competenti. Tali meccanismi dovranno contribuire inoltre a garantire la qualità, l’imparzialità, la coerenza e l’efficacia dei controlli ufficiali. Sarà inoltre opportuno trasmettere informazioni sulle misure generali adottate per gestire il rapporto tra le varie autorità competenti responsabili di vari sottosettori o di varie fasi della catena di produzione e sui meccanismi volti a garantire una cooperazione efficace quando la competenza è stata attribuita ad autorità competenti regionali e/o locali o è ripartita con tali autorità.

I piani di controllo nazionali descrivono i seguenti elementi:

a)

i meccanismi posti in essere per garantire una cooperazione effettiva ed efficace ed il coordinamento delle attività nell’ambito di un’autorità competente, tra due o più autorità competenti responsabili di uno stesso settore e in particolare, quando uno Stato membro attribuisce la competenza di effettuare controlli ufficiali a un’autorità diversa da un’autorità centrale competente, tra le autorità centrali, regionali e locali interessate, conformemente all’articolo 4, paragrafo 3 e all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 882/2004, nonché all’articolo 2, paragrafo 1, lettera g) della direttiva 2000/29/CE; ad esempio, i meccanismi formali volti a garantire il coordinamento delle attività e la coerenza dei controlli ufficiali, quali riunioni, comitati congiunti e gruppi di collegamento, e i requisiti applicabili agli accordi o azioni congiunti;

b)

le iniziative di formazione comuni destinate al personale che partecipa ai controlli ufficiali, in settori quali le competenze tecniche, la sorveglianza dei servizi di controllo, la gestione della qualità, gli audit, ove applicabile;

c)

la condivisione dell’accesso agli impianti di laboratorio e di diagnostica, ove applicabile;

d)

la gestione e l’utilizzazione di basi nazionali condivise, ove applicabile;

e)

i settori nei quali il coordinamento e la comunicazione tra le autorità competenti costituiscono una questione importante, comprese:

i)

le misure poste in essere per garantire il corretto svolgimento di tali attività, in modo da evitare qualunque carenza dei controlli ufficiali;

ii)

le modalità in base alle quali le autorità competenti scambiano le informazioni necessarie per garantire la continuità e la coerenza dei controlli ufficiali e per consentire il funzionamento efficace dei sistemi di tracciabilità.

3.8.   DELEGA AD ORGANISMI DI CONTROLLO

3.8.1.   LEGISLAZIONE COMUNITARIA APPLICABILE

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 882/2004 il piano di controllo nazionale contiene informazioni:

«se del caso, sulla delega di compiti a organismi di controllo»

L’articolo 27 bis della direttiva 2000/29/CE stabilisce che tale disposizione del regolamento (CE) n. 882/2004 è applicabile anche alla salute dei vegetali, per quanto riguarda gli organismi ufficiali responsabili designati in applicazione dell’articolo 2, paragrafo 1, lettera g), di tale direttiva.

3.8.2.   ORIENTAMENTI/DEFINIZIONE DEI REQUISITI

Ove opportuno, i piani di controllo nazionali:

a)

identificano le autorità competenti che delegano compiti di controllo ufficiali ad organismi di controllo;

b)

enumerano i compiti specifici delegati a ciascuna categoria di organismi di controllo;

c)

descrivono i meccanismi posti in essere per garantire che le autorità competenti abbiano dato delega e gli organismi di controllo soddisfino, se del caso, i requisiti posti dalle seguenti disposizioni:

i)

l’articolo 5, paragrafo 2, lettere b), c), d) ed f) e l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004;

ii)

l’allegato II, capitolo II, punto 2, del regolamento (CE) n. 882/2004;

iii)

l’articolo 2, paragrafo 1, lettera g) della direttiva 2000/29/CE, per quanto riguarda la salute dei vegetali;

iv)

l’articolo 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91, per quanto riguarda l’agricoltura biologica;

v)

l’articolo 15 del regolamento (CE) n. 509/2006, per quanto riguarda le specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e degli alimenti;

vi)

l’articolo 11 del regolamento (CE) n. 510/2006, per quanto riguarda la protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari.

Quando gli stessi compiti di controllo ufficiali sono delegati a più organismi di controllo, la delega di tali compiti può essere descritta, nel piano di controllo nazionale, in termini di categoria di organismo di controllo.

Se viene scelta tale soluzione, le autorità competenti interessate terranno un elenco completo ed aggiornato degli organismi di controllo cui sono stati delegati compiti di controllo ufficiale e metteranno tale elenco a disposizione per gli audit e le ispezioni.

3.9.   RISPETTO DEI CRITERI OPERATIVI

3.9.1.   LEGISLAZIONE COMUNITARIA APPLICABILE

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 2, lettera g), del regolamento (CE) n. 882/2004, il piano di controllo nazionale contiene informazioni:

«sui metodi per assicurare la conformità ai criteri operativi di cui all’articolo 4, paragrafo 2».

3.9.2.   ORIENTAMENTI/DEFINIZIONE DEI REQUISITI

Questo requisito non si applica ai controlli ufficiali riguardanti la salute dei vegetali. I piani di controllo nazionali descrivono i metodi impiegati per garantire che le organizzazioni designate come autorità competenti rispettino effettivamente i requisiti enunciati all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 882/2004.

I piani di controllo nazionali descrivono, in particolare, i meccanismi posti in essere per garantire quanto segue, per quanto riguarda tutte le autorità competenti:

a)

che controlli ufficiali efficaci ed appropriati siano effettuati sugli animali, gli alimenti, i mangimi e i vegetali, in tutte le fasi della produzione, della trasformazione e della distribuzione, e sull’utilizzazione di mangimi, come prevede l’articolo 4, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 882/2004;

b)

che siano adottate misure per garantire che i membri del personale che effettuano i controlli ufficiali non si trovino in una situazione di conflitto di interessi che potrebbe nuocere alla loro obiettività e alla loro indipendenza o compromettere il loro giudizio professionale e per regolare qualunque potenziale conflitto di interessi, come prevede l’articolo 4, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 882/2004;

c)

che siano adottate misure per fare in modo che, quando i controlli ufficiali sono effettuati da personale esterno o contrattuale, queste persone abbiano lo stesso grado di indipendenza e di responsabilità del personale permanente nell’esecuzione dei loro compiti di controllo ufficiale;

d)

che tutte le autorità competenti dispongano di laboratori aventi un’adeguata capacità per effettuare gli esami, nonché di personale debitamente qualificato e sperimentato in numero sufficiente per poter eseguire i controlli ufficiali e rispettare gli obblighi di controllo in modo efficace ed effettivo, ovvero abbiano accesso a tali laboratori, come prevede l’articolo 4, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 882/2004;

e)

che tutte le autorità competenti dispongano di impianti e attrezzature appropriati e correttamente mantenuti in efficienza tali da consentire al personale di effettuare i controlli ufficiali in modo efficace ed effettivo, come prevede l’articolo 4, paragrafo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 882/2004;

f)

che le autorità competenti abbiano le competenze legali necessarie per effettuare i controlli ufficiali, conformemente all’articolo 4, paragrafo 2, lettera e), e tenuto conto delle esigenze di cui all’articolo 8, paragrafo 2, nonché agli articoli 54 e 55 del regolamento (CE) n. 882/2004, compreso il potere di entrare nei locali, ispezionare gli animali, i vegetali, i prodotti, i dati o altri documenti, compresi i sistemi informatici, di prelevare campioni e di adottare misure appropriate in caso di sospetto o individuazione di infrazioni, e in particolare l’imposizione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive;

g)

che i piani di intervento siano stati elaborati e che le autorità competenti siano in grado di attuare tali piani nei casi di emergenza, come prevede l’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), del regolamento (CE) n. 882/2004;

h)

che gli operatori commerciali del settore dei mangimi e degli alimenti siano tenuti a sottoporsi a qualunque ispezione effettuata conformemente al regolamento (CE) n. 882/2004 e ad assistere il personale dell’autorità competente nello svolgimento dei suoi compiti, come prevede l’articolo 4, paragrafo 2, lettera g) del regolamento (CE) n. 882/2004.

3.10.   FORMAZIONE DEL PERSONALE CHE EFFETTUA I CONTROLLI UFFICIALI

3.10.1.   LEGISLAZIONE COMUNITARIA APPLICABILE

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 2, lettera h), del regolamento (CE) n. 882/2004 il piano di controllo nazionale contiene informazioni:

«sulla formazione dei funzionari che eseguono i controlli ufficiali di cui all’articolo 6».

L’articolo 27 bis della direttiva 2000/29/CE stabilisce che tale disposizione del regolamento (CE) n. 882/2004 è applicabile anche alla salute dei vegetali, per quanto riguarda i requisiti enunciati all’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2000/29 (CE), nonché ai punti 1 e 2 dell’allegato della direttiva 98/22/CE della Commissione (5).

3.10.2.   ORIENTAMENTI/DEFINIZIONE DEI REQUISITI

Per quanto riguarda la legislazione sui mangimi e gli alimenti, nonché le disposizioni relative alla salute e al benessere degli animali, i piani di controllo nazionali descrivono i sistemi o meccanismi posti in essere per garantire che il personale che effettua i controlli ufficiali riceva, o abbia ricevuto la formazione prevista all’articolo 6, del regolamento (CE) n. 882/2004.

Per tutti i settori, compresa la salute dei vegetali, i piani di controllo nazionali descrivono anche le disposizioni adottate per garantire che l’insieme del personale che effettua i controlli ufficiali possieda le qualifiche, la formazione e le competenze necessarie per effettuare tali controlli in modo efficace.

Per quanto riguarda la salute dei vegetali, i piani di controllo nazionali descrivono, in particolare, il modo in cui i requisiti enunciati all’articolo 2, paragrafo 1, lettera i), della direttiva 2000/29/CE nonché ai punti 1 e 2 dell’allegato della direttiva 98/22/CE sono rispettati.

I piani di controllo nazionali descrivono, per tutti i settori, i sistemi o meccanismi posti in essere per:

a)

identificare le esigenze in materia di formazione del personale che effettua i controlli ufficiali;

b)

fornire e valutare tali formazioni;

c)

documentare tali formazioni a fini di audit.

La raccolta di informazioni relative a tali formazioni da parte delle autorità competenti deve comprendere la registrazione del soggetto e del livello di formazione, del numero di giorni di formazione e del numero di partecipanti. Tali dati devono essere aggiornati e disponibili per gli audit e le ispezioni.

I meccanismi posti in essere per la delega di compiti di controllo ufficiale ad organismi di controllo dovranno garantire che il personale di tali organismi sia in possesso della formazione, delle qualifiche e delle competenze necessarie per effettuare tali compiti in modo efficace (vedi anche gli orientamenti alla sezione 3.8.2).

3.11.   PROCEDURE DOCUMENTATE

3.11.1.   LEGISLAZIONE COMUNITARIA APPLICABILE

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 2, lettera i), del regolamento (CE) n. 882/2004 il piano di controllo nazionale contiene informazioni:

«sulle procedure documentate di cui agli articoli 8 e 9»

L’articolo 27 bis della direttiva 2000/29/CE stabilisce che tale disposizione del regolamento (CE) n. 882/2004 è applicabile anche alla salute dei vegetali, per quanto riguarda i requisiti enunciati al punto 1, lettere a) e b) dell’allegato della direttiva 98/22/CE.

3.11.2.   ORIENTAMENTI/DEFINIZIONE DEI REQUISITI

Per quanto riguarda la legislazione sui mangimi e sugli alimenti nonché le disposizioni relative alla salute e al benessere animali, i piani di controllo nazionali descrivono i sistemi o meccanismi posti in essere per garantire l’attuazione effettiva dei requisiti enunciati all’articolo 8, paragrafi 1 e 3, del regolamento (CE) n. 882/2004, relativi alle procedure documentate, e all’articolo 9 di tale regolamento, per quanto riguarda le relazioni relative ai controlli ufficiali.

Per la salute dei vegetali, i piani di controllo nazionali descrivono, in particolare, i sistemi o meccanismi posti in essere per garantire l’attuazione effettiva del punto 1, lettere a) e b) dell’allegato della direttiva 98/22/CE.

3.11.2.1.   I piani di controllo nazionali descrivono, per tutti i settori, i sistemi o meccanismi posti in essere per garantire che:

a)

le procedure documentate applicabili siano facilmente accessibili:

i)

per tutto il personale incaricato dei controlli ufficiali;

ii)

per le autorità competenti interessate;

iii)

per l’autorità competente centrale;

iv)

per qualunque organismo che interviene nella realizzazione degli audit;

v)

per la Commissione, su sua richiesta;

b)

le procedure documentate siano riesaminate e aggiornate ad intervalli opportuni.

Un elenco particolareggiato o un indice delle procedure documentate sarà tenuto dall’autorità competente e reso disponibile per gli audit e le ispezioni.

3.11.2.2.   I piani di controllo nazionali descrivono, per tutti i settori, i sistemi o meccanismi posti in essere per registrare la realizzazione e i risultati dei controlli ufficiali, conformemente all’articolo 9, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 882/2004, per classificare tali registrazioni e per garantire che queste ultime siano facilmente accessibili:

a)

per tutto il personale incaricato dei controlli ufficiali;

b)

per le autorità competenti interessate;

c)

per l’autorità competente centrale;

d)

per qualunque organismo che interviene nella realizzazione degli audit;

e)

per la Commissione, su sua richiesta.

3.12.   PIANI OPERATIVI D’INTERVENTO

3.12.1.   LEGISLAZIONE COMUNITARIA APPLICABILE

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 2, lettera j), del regolamento (CE) n. 882/2004 il piano di controllo nazionale contiene informazioni:

«sull’organizzazione e sul funzionamento dei piani di emergenza in caso di emergenze per malattie di origine animale o alimentare, contaminazione di mangimi e di alimenti e altri rischi per la salute umana»

3.12.2.   ORIENTAMENTI/DEFINIZIONE DEI REQUISITI

Questo requisito non si applca ai controlli ufficiali riguardanti la salute dei vegetali.

3.12.2.1.   La presente sezione si applica, in particolare, ai piani di intervento di cui all’articolo 4, paragrafo 2, lettera f), e all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004. È tuttavia opportuno fare riferimento ad altri piani di intervento richiesti da testi normativi comunitari vigenti, come:

a)

la direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica (6);

b)

la direttiva 2003/85/CE del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativa a misure comunitarie di lotta contro l’afta epizootica, che abroga la direttiva 85/511/CEE e le decisioni 89/531/CEE e 91/665/CEE e recante modifica della direttiva 92/46/CEE (7);

c)

la direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992 che introduce misure generali di lotta contro alcune malattie degli animali, nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini (8).

3.12.2.2.   I piani di controllo nazionali:

a)

indicano ciascuno dei settori per i quali sono stati messi a punto piani di intervento specifici;

b)

precisano il settore o i settori coperti da ciascuno di tali piani di intervento;

c)

indicano, per ciascuno di questi piani di intervento, l’organismo o gli organismi incaricati di elaborarli e di aggiornarli;

d)

descrivono i sistemi o meccanismi posti in essere per garantire la diffusione dei piani d’intervento e offrire formazioni appropriate concernenti la loro attuazione.

Non è tuttavia necessario allegare una copia dei vari piani d’intervento.

Se del caso, questi meccanismi possono essere descritti mediante un organigramma o una tabella o un’altra presentazione chiara.

3.13.   ORGANIZZAZIONE DELLA COOPERAZIONE E DELL’ASSISTENZA RECIPROCA

3.13.1.   LEGISLAZIONE COMUNITARIA APPLICABILE

Conformemente all’articolo 42, paragrafo 2, lettera k), del regolamento (CE) n. 882/2004 il piano di controllo nazionale contiene informazioni:

«sull’organizzazione della cooperazione e dell’assistenza reciproca»

L’articolo 27 bis della direttiva 2000/29/CE stabilisce che tale disposizione del regolamento (CE) n. 882/2004 è applicabile anche alla salute dei vegetali, per quanto riguarda i requisiti enunciati all’articolo 12, paragrafo 4, secondo capoverso, all’articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera c), e all’articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/29/CE.

3.13.2.   ORIENTAMENTI/DEFINIZIONE DEI REQUISITI

3.13.2.1.   Per quanto riguarda la legislazione sui mangimi e sugli alimenti, i piani di controllo nazionali:

a)

descrivono i meccanismi generali posti in essere per garantire che i requisiti degli articoli da 34 a 39 del regolamento (CE) n. 882/2004 siano rispettati;

b)

individuano l’organismo o gli organismi di collegamento designati e i loro settori di responsabilità o di competenza rispettivi.

3.13.2.2.   Per quanto riguarda la salute animale (legislazione veterinaria e zootecnica), i piani di controllo nazionali descrivono i meccanismi generali posti in essere per garantire che siano rispettati i requisiti posti dalla direttiva 89/608/CEE del Consiglio (9).

3.13.2.3.   Per quanto riguarda la salute dei vegetali, i piani di controllo nazionali descrivono i meccanismi posti in essere per conformarsi all’articolo 12, paragrafo 4, secondo capoverso, all’articolo 13 quater, paragrafo 2, lettera c) e all’articolo 16, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2000/29/CE.

3.14.   ADEGUAMENTO DEI PIANI DI CONTROLLO NAZIONALI

3.14.1.   LEGISLAZIONE COMUNITARIA APPLICABILE

L’articolo 42, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 882/2004 stabilisce quanto segue:

«I piani di controllo nazionali pluriennali possono essere adattati durante la loro applicazione. Modifiche possono essere apportate in considerazione dei seguenti fattori o per tenerne conto:

a)

nuova normativa;

b)

il manifestarsi di nuove malattie o di altri rischi per la salute;

c)

cambiamenti significativi nella struttura, nella gestione o nel funzionamento delle autorità nazionali competenti;

d)

i risultati dei controlli ufficiali effettuati dagli Stati membri;

e)

i risultati dei controlli comunitari a norma dell’articolo 45;

f)

qualsiasi modifica degli orientamenti di cui all’articolo 43;

g)

i risultati scientifici;

h)

il risultato di audit effettuati da un paese terzo in uno Stato membro.»

L’articolo 27 bis della direttiva 2000/29/CE stabilisce che tale disposizione del regolamento (CE) n. 882/2004 è applicabile anche alla salute dei vegetali.

3.14.2.   ORIENTAMENTI/DEFINIZIONE DEI REQUISITI

Si ricorda agli Stati membri che sono tenuti a prevedere di adeguare il piano di controllo nazionale durante la sua attuazione, alla luce dei fattori enunciati all’articolo 42, paragrafo 3, all’articolo 44, paragrafo 5 e all’articolo 45, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 882/2004 e di far figurare qualunque ulteriore modifica nella relazione annuale prevista dall’articolo 44, paragrafo 1, di tale regolamento.

Di conseguenza, il piano di controllo nazionale descrive:

a)

il processo di riesame dell’esecuzione del piano di controllo nazionale, che si svolgerà ogni anno a titolo di contributo alla relazione annuale sull’attuazione del piano di controllo nazionale;

b)

i modi in cui i risultati degli audit che le autorità competenti nazionail sono tenute ad effettuare o fare effettuare in virtù dell’articolo 14, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 882/2004 alimenteranno tale processo.

4.   ORIENTAMENTI CONCERNENTI LA STRUTTURA DEI PIANI DI CONTROLLO NAZIONALI PLURIENNALI INTEGRATI UNICI

Al fine di garantire un approccio coerente e globale all’organizzazione e all’attuazione dei controlli ufficiali, il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico deve essere presentato secondo il seguente modello.

4.1.   TITOLO

Piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico presentato da … (Stato membro) per il periodo dal … al … (periodo di validità del piano).

4.2.   PUNTO DI CONTATTO NELLO STATO MEMBRO: (PER QUALUNQUE COMUNICAZIONE RELATIVA AL PIANO)

Punto di contatto: (può essere un’unità o un servizio di un’amministrazione designata e non deve essere necessariamente un responsabile designato nominativamente)

Indirizzo:

 

Indirizzo elettronico:

 

Telefono:

 

Fax

 

4.3.   CONTENUTO DEL PIANO

4.3.1.

OBIETTIVI STRATEGICI NAZIONALI GLOBALI

4.3.2.

DESIGNAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI, DEI LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO E DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO CHE HANNO RICEVUTO UNA DELEGA

4.3.3.

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

4.3.4.

PIANI D’INTERVENTO E ASSISTENZA RECIPROCA

4.3.5.

MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DI AUDIT DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

4.3.6.

MISURE ADOTTATE PER GARANTIRE IL RISPETTO DEI CRITERI OPERATIVI FISSATI DAL REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004

4.3.7.

RIESAME E ADATTAMENTO DEI PIANI DI CONTROLLO NAZIONALI

4.3.1.   OBIETTIVI STRATEGICI NAZIONALI GLOBALI

Orientamenti di riferimento:

sezione 3.1

Piani di controllo nazionali

sezione 3.3

Obiettivi strategici dei piani di controllo nazionale

Obiettivi strategici, ad esempio:

 

Obiettivo 1

 

Obiettivo 2

 

Obiettivo 3, ecc.

4.3.2.   DESIGNAZIONE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI, DEI LABORATORI NAZIONALI DI RIFERIMENTO E DEGLI ORGANISMI DI CONTROLLO CHE HANNO RICEVUTO UNA DELEGA

Orientamenti di riferimento:

sezione 3.5

Designazione delle autorità competenti

sezione 3.8

Delega ad organismi di controllo

Autorità competenti designate (denominazione, struttura e organizzazione su base nazionale)

Fornire particolari sui seguenti elementi:

settori di competenza/portata delle responsabilità

modalità di notifica e di comunicazione

È possibile eventualmente utilizzare organigrammi o tabelle per descrivere la struttura, le responsabilità, le modalità di notifica o di comunicazione, ecc.

Delega dei compiti di controllo ufficiale ad organismi di controllo

Autorità competente responsabile

Organismi di controllo o categoria di organismi di controllo, ove opportuno

Compiti di controllo ufficiale delegati

 

 

 

Descrivere i meccanismi posti in essere per garantire il rispetto dei requisiti legislativi concernenti la delega dei compiti di controllo ad organismi di controllo

Laboratori nazionali di riferimento (10):

questo requisito non si applica ai controlli ufficiali concernenti la salute dei vegetali

Laboratori nazionali di riferimento

Autorità competente responsabile

Attività di analisi designata

 

 

 

Descrivere i sistemi di gestione e di controllo della qualità applicati nell’ambito di ciascun laboratorio nazionale di riferimento.

Descrivere i meccanismi posti in essere per la pianificazione e la realizzazione delle prove interlaboratorio/di confronto e indicare il programma delle prove interlaboratorio/di confronto per la durata del piano di controllo nazionale, se del caso.

Descrivere le disposizioni adottate per fare in modo che i laboratori nazionali di riferimento designati conformemente all’articolo 33, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 882/2004 siano conformi all’articolo 33 di tale regolamento ed esercitino le loro attività nel rispetto di tale articolo.

4.3.3.   ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CONTROLLI UFFICIALI DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI

Orientamenti di riferimento:

sezione 3.2

Requisiti generali applicabili ai piani di controllo nazionali

sezione 3.4

Categorizzazione dei rischi

sezione 3.6

Organizzazione e gestione generali

sezione 3.7

Sistemi di controllo e coordinamento delle attività

sezione 3.9

Rispetto dei criteri operativi

sezione 3.10

Formazione del personale che effettua i controlli ufficiali

sezione 3.11

Procedure documentate

Autorità competente (completare individualmente per ciascuna autorità competente designata; tali dati possono tuttavia essere aggregati a livello nazionale o regionale per una stessa categoria di autorità competenti regionali o locali)

Descrivere quanto segue:

l’organizzazione e la struttura interne in termini generali

le risorse umane disponibili per la realizzazione dei controlli ufficiali (equivalenti a tempo pieno)

le risorse di sostegno per la realizzazione dei controlli ufficiali

impianti di laboratorio

altre risorse/infrastrutture

a seconda dei casi

Le informazioni sulle autorità competenti possono essere presentate per settore (alimenti/mangimi/salute animale/benessere degli animali/salute dei vegetali), ad esempio nel modo seguente:

 

Settore (vale a dire alimenti/mangimi/salute animale/benessere degli animali/salute dei vegetali a seconda dei casi)

 

Autorità centrali competenti (ACC)

 

Autorità competente ACC 1

 

Autorità competente ACC 2

 

ecc.

 

Autorità competenti regionali (ACR) (ad esempio federali/provinciali)

 

Autorità competente ACR 1, 2, 3…..,e/o

 

Autorità competente «ACR categoria 1, 2, 3….»

 

ecc.

 

Autorità competenti locali (ACL) (ad esempio a livello del distretto o della municipalità)

 

Autorità competente ACL 1 o categoria 1

 

Autorità competente ACL 2 o categoria 2

 

ecc.

Laboratori (diversi dai laboratori nazionali di riferimento):

Descrivere le procedure stabilite per:

la designazione dei laboratori

garantire il rispetto dei requisiti applicabili ai laboratori ufficiali

Sistemi di controllo (per settore, comprendendo eventualmente i meccanismi orizzontali)

Per ciascuno dei settori menzionati qui di seguito, descrivere:

i metodi e le tecniche di controllo utilizzati nonché il luogo e il momento in cui sono applicati

le priorità di controllo, la ripartizione delle risorse e il collegamento con la categorizzazione dei rischi

la verifica dei meccanismi previsti, comprese le modalità di rendicontazione

le modalità di applicazione della legislazione orizzontale tra i vari settori/sottosettori

il modo in cui i piani o programmi di controllo specifici previsti dalla legislazione comunitaria sono integrati nei sistemi di controllo dei settori o sottosettori interessati, se del caso.

1.

Sistema di controllo per la legislazione sugli alimenti

2.

Sistema di controllo per la legislazione sui mangimi

3.

Sistema di controllo per la legislazione sulla salute animale

4.

Sistema di controllo per la legislazione sul benessere degli animali

5.

Sistema di controllo per la legislazione sulla salute dei vegetali

Per quanto riguarda i sistemi di controllo, descrivere le misure adottate per:

gestire il coordinamento tra le autorità competenti che hanno responsabilità collegate

garantire una cooperazione effettiva ed efficace nell’ambito delle autorità competenti e tra di loro

garantire la presa in considerazione di tutti i settori nei quali sono necessari il coordinamento e la cooperazione, sia nell’ambito delle autorità competenti che tra di loro

Misure di formazione (tali misure possono essere indicate, a seconda dei casi, per ciascuna autorità competente o per categoria di autorità competenti nel caso di sistemi equivalenti. Quando ciò sia opportuno, le misure di formazione possono essere descritte su base settoriale)

Descrivere le misure adottate per:

identificare le esigenze in materia di formazione

attuare il piano o i piani di formazione

registrare e valutare le formazioni

4.3.4.   PIANI DI INTERVENTO E ASSISTENZA RECIPROCA

Orientamenti di riferimento:

sezione 3.12

Piani operativi d’intervento

sezione 3.13

Organizzazione della cooperazione e dell’assistenza reciproca

La presente sezione deve essere riempita su base nazionale

Piani d’intervento: (non applicabile alla salute dei vegetali)

Descrivere i seguenti elementi:

settori/soggetti/aree per i quali esistono piani d’intervento

il settore o i settori coperti da ciascun piano d’intervento

l’autorità o le autorità competenti responsabili

le modalità di diffusione e di formazione volte a garantire un’attuazione effettiva, compresi gli esercizi di simulazione

Modalità dell’assistenza reciproca:

Organismo/i di collegamento

Settori di responsabilità

 

 

4.3.5.   MODALITÀ DI REALIZZAZIONE DI AUDIT DA PARTE DELLE AUTORITÀ COMPETENTI (NON APPLICABILE ALLA SALUTE DEI VEGETALI)

Orientamenti di riferimento:

sezione 3.6

Organizzazione e gestione generali

Descrivere i meccanismi posti in essere per:

gli audit interni o esterni delle autorità competenti comprese la frequenza e la natura degli audit

garantire che le autorità competenti adottino le misure appropriate alla luce dei risultati di tali audit

garantire che gli audit siano oggetto di un esame indipendente e siano eseguiti in modo trasparente

4.3.6.   MISURE ADOTTATE PER GARANTIRE IL RISPETTO DEI CRITERI OPERATIVI FISSATI DAL REGOLAMENTO (CE) N. 882/2004 (NON APPLICABILE ALLA SALUTE DEI VEGETALI)

Orientamenti di riferimento:

sezione 3.9

Rispetto dei criteri operativi

sezione 3.11

Procedure documentate

Descrivere i meccanismi posti in essere per garantire quanto segue:

l’imparzialità, la qualità e la coerenza dei controlli ufficiali

il fatto che il personale non si trovi in situazioni di conflitto di interessi

le capacità adeguate dei laboratori

il fatto che il personale sia sufficientemente qualificato, esperto e in numero sufficiente

le installazioni e le attrezzature adeguate

le competenze legali adeguate

la cooperazione degli operatori del settore dei mangimi con il personale che effettua i controlli ufficiali

la disponibilità di procedure documentate

la tenuta di registri

4.3.7.   RIESAME E ADEGUAMENTO DEI PIANI DI CONTROLLO NAZIONALI

Orientamenti di riferimento:

sezione 3.14

Adeguamento dei piani di controllo nazionali

Descrivere il processo di riesame dell’esecuzione del piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico

5.   ORIENTAMENTI CONCERNENTI I SETTORI COPERTI DAI PIANI DI CONTROLLO NAZIONALI PLURIENNALI INTEGRATI UNICI

Il piano di controllo nazionale verterà sui meccanismi posti in essere per tutti i controlli ufficiali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004. Le seguenti tabelle danno un’indicazione dell’ambito di disposizioni legislative/temi da affrontare nel piano. Esse non costituiscono e non pretendono di essere un elenco esaustivo di tutti i temi legislativi pertinenti. Nell’elaborazione del piano di controllo nazionale, si dovrà tener conto dei requisiti stabiliti dalla legislazione primaria e dalle misure d’esecuzione.

LA LEGISLAZIONE SULLA SALUTE ANIMALE COMPRENDE

Animali vivi

Acquacultura

Bovini

Equini

Ovini e caprini

Suini

Pollame e uova da cova

Animali da compagnia

Altri, ad esempio animali selvatici

Sperma, ovuli e embrioni

Bovini

Equini

Ovini e caprini

Suini

Malattie animali

Misure di controllo

malattie specifiche

disposizioni generali

Eradicazione e vigilanza

Sistema di notifica delle malattie degli animali

ANIMO/TRACES

Movimenti degli animali e tracciabilità

Laboratori comuni di riferimento

Sottoprodotti animali

 

Identificazione degli animali

Bovini

Equini

Ovini e caprini

Suini

Animali da compagnia

Controlli all’importazione

Tutte le categorie sopra citate, se del caso


LA LEGISLAZIONE SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI COMPRENDE

Benessere negli allevamenti

 

Benessere durante il trasporto

 

Benessere al momento della macellazione

 


LA LEGISLAZIONE FITOSANITARIA COMPRENDE

Organismi nocivi (ai sensi della direttiva 2000/29/CE del Consiglio)

Misure di controllo previste dalla direttiva 2000/29/CE del Consiglio


LA LEGISLAZIONE SUI MANGIMI E GLI ALIMENTI COMPRENDE

Legislazione generale relativa a mangimi e alimenti

Responsabilità degli operatori e procedure

Controlli ufficiali

Tracciabilità

Sistema di allarme rapido

Controlli all’importazione

Etichettatura degli alimenti e nutrizione

Etichettatura generale degli alimenti

Indicazioni nutrizionali e sulla salute

Etichettatura nutrizionale

Acque minerali naturali

Supplementi alimentari

Aggiunta di vitamine e minerali

Alimenti per particolari usi nutrizionali (alimenti dietetici)

Alimenti destinati ai neonati e ai bambini in tenera età

Alimenti destinati alla perdita di peso

Prodotti alimentari specifici (alimenti dietetici per specifiche finalità mediche)

Igiene (tutti gli alimenti)

Igiene alimentare (generale tutti i settori e prodotti di base)

produzione primaria

trasformazione

fabbricazione

magazzinaggio

distribuzione

trasporto

vendita al dettaglio

Prelievi di campioni e analisi

Omologazione degli stabilimenti

Sicurezza biologica

Salmonelle e malattie di origine alimentare

Igiene degli alimenti (di origine animale)

carni/prodotti a base di carne/preparazioni di carni, ecc. (comprese le carni di pollame)

carni di selvaggina/prodotti a base di carne di selvaggina/preparazioni di carni di selvaggina, ecc.

latte e prodotti del latte

uova e prodotti delle uova

pesce/prodotti della pesca

acquacoltura

molluschi bivalvi

altri prodotti

EST

Sottoprodotti animali (tema che riguarda anche la salute animale)

Sicurezza chimica

Additivi alimentari

Aromi alimentari

Nuovi alimenti

Contaminanti

Residui

prodotti medicinali

pesticidi

Ormoni/sostanze vietate nei prodotti di origine animale

Prelievi di campioni e analisi

Materiali a contatto con gli alimenti

Laboratori comunitari di riferimento

Laboratori incaricati delle analisi chimiche e biologiche

Irradiazione

Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Biotecnologia

Mangimi e alimenti per animali geneticamente modificati

Piante e semi geneticamente modificati

Altra legislazione alimentare

Agricoltura biologica

Specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e degli alimenti

Indicazioni geografiche e denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e degli alimenti

Pratiche fraudolente

Ad esempio: etichettatura o indicazioni fallaci o ingannevoli, in materia di qualità o di composizione

Ad esempio: falsificazione di alimenti o mangimi

Alimentazione animale

Materie prime per mangimi

Etichettatura dei mangimi

Alcuni prodotti utilizzati nei mangimi «Bioproteinati» [direttiva 82/471/CEE del Consiglio (11)]

Additivi per l’alimentazione animale

Alimenti composti per animali (compresi gli alimenti per animali da compagnia)

Alimenti per animali con specifiche finalità nutrizionali

Mangimi medicati

Sostanze indesiderate

Metodi di prelievo di campioni e di analisi

Sostanze vietate

Igiene dei mangimi


(1)  GU L 198 del 22.7.1991, pag. 1.

(2)  Direttiva 1999/2 CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 febbraio 1999 relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti (GU L 66 del 13.3.1999, pag. 16).

(3)  Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006 relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 1).

(4)  Regolamento (CE) n. 510 del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d’origine dei prodotti agricoli e alimentari (GU L 93 del 31.3.2006, pag. 12).

(5)  GU L 126 del 28.4.1998, pag. 26.

(6)  GU L 316 dell’1.12.2001, pag. 5.

(7)  GU L 306 del 22.11.2003, pag. 1.

(8)  GU L 62 del 15.3.1993, pag. 69.

(9)  GU L 351 del 2.12.1989, pag. 34.

(10)  La legislazione fitosanitaria non prevede la designazione di laboratori nazionali di riferimento.

(11)  Direttiva 82/471/CEE del Consiglio, del 30 giugno 1982, relativa a taluni prodotti impiegati nell’alimentazione degli animali (GU L 213 del 21.7.1982, pag. 8).