15.5.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 125/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

dell'8 maggio 2007

che consente agli Stati membri di prorogare le autorizzazioni provvisorie concesse per le nuove sostanze attive benalaxyl-M, fluoxastrobin, prothioconazole, spirodiclofen, spiromesifen e sulfuryl fluoride

[notificata con il numero C(2007) 1929]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/333/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all’immissione in commercio dei prodotti fitosanitari (1), in particolare l’articolo 8, paragrafo 1, quarto comma,

considerando quanto segue:

(1)

Conformemente all’articolo 6, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE, nel febbraio 2002 il Portogallo ha ricevuto dalla Isagro la domanda di iscrizione della sostanza attiva benalaxyl-M nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE. La decisione 2003/35/CE della Commissione (2) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva.

(2)

Nel marzo 2002 il Regno Unito ha ricevuto dalla Bayer CropScience una domanda di iscrizione della sostanza attiva fluoxastrobin. La decisione 2003/35/CE ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva.

(3)

Nel marzo 2002 il Regno Unito ha ricevuto dalla Bayer CropScience una domanda di iscrizione della sostanza attiva prothioconazole. La decisione 2003/35/CE ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva.

(4)

Nell’agosto 2001 i Paesi Bassi hanno ricevuto dalla Bayer AG una domanda di iscrizione della sostanza attiva spirodiclofen. La decisione 2002/593/CE della Commissione (3) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva.

(5)

Nell’aprile 2002 il Regno Unito ha ricevuto dalla Bayer AG una domanda di iscrizione della sostanza attiva spiromesifen. La decisione 2003/105/CE della Commissione (4) ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva.

(6)

Nel luglio 2002 il Regno Unito ha ricevuto dalla Dow AgroSciences Ltd una domanda di iscrizione della sostanza attiva sulfuryl fluoride. La decisione 2003/305/CE della Commissione (5), che utilizza la denominazione «sulphuryl fluoride» nella versione italiana, ha confermato la completezza del fascicolo che poteva pertanto ritenersi conforme, in linea di massima, alle prescrizioni relative ai dati e alle informazioni di cui agli allegati II e III della direttiva.

(7)

La conferma della completezza dei fascicoli era necessaria per procedere al loro esame dettagliato e per consentire agli Stati membri di concedere autorizzazioni provvisorie, della durata massima di tre anni, per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, nel rispetto delle condizioni di cui all’articolo 8, paragrafo 1, della direttiva 91/414/CEE, in particolare della condizione relativa alla valutazione particolareggiata delle sostanze attive e del prodotto fitosanitario in base ai requisiti previsti dalla direttiva.

(8)

Gli effetti di tali sostanze attive sulla salute umana e sull’ambiente sono stati valutati conformemente all’articolo 6, paragrafi 2 e 4, della direttiva 91/414/CEE, per quanto riguarda gli usi indicati dal richiedente. Gli Stati membri relatori hanno presentato alla Commissione i loro progetti di relazione di valutazione rispettivamente alle date del 4 dicembre 2003 (benalaxyl-M), 14 otttobre 2003 (fluoxastrobin), 20 ottobre 2004 (prothioconazole), 18 maggio 2004 (spirodiclofen), 16 aprile 2004 (spiromesifen) e 9 novembre 2004 (sulfuryl fluoride).

(9)

In seguito alla presentazione dei progetti di relazione di cui sopra da parte degli Stati membri relatori è stato necessario domandare ai richiedenti ulteriori informazioni, che gli Stati membri relatori devono esaminare presentando una loro valutazione. L’esame dei fascicoli è pertanto ancora in corso e non sarà possibile ultimarne la valutazione entro i termini di cui alla direttiva 91/414/CEE.

(10)

Dato che finora da tale valutazione non sono emersi motivi di allarme immediato, è opportuno concedere agli Stati membri la possibilità di prorogare per un periodo di 24 mesi, conformemente alle disposizioni dell’articolo 8 della direttiva 91/414/CEE, le autorizzazioni provvisorie concesse per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive in questione, in modo da consentire la prosecuzione dell’esame dei fascicoli. Il termine di 24 mesi è ritenuto sufficiente per completare la valutazione e prendere una decisione in merito all’eventuale iscrizione delle sostanze benalaxyl-M, fluoxastrobin, prothioconazole, spirodiclofen, spiromesifen e sulfuryl fluoride nell’allegato I.

(11)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri possono prorogare le autorizzazioni provvisorie per i prodotti fitosanitari contenenti le sostanze attive benalaxyl-M, fluoxastrobin, prothioconazole, spirodiclofen, spiromesifen o sulfuryl fluoride per un periodo massimo di 24 mesi a decorrere dalla data di adozione della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, l'8 maggio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2007/25/CE della Commissione (GU L 106 del 24.4.2007, pag. 34).

(2)  GU L 11 del 16.1.2003, pag. 52.

(3)  GU L 192 del 20.7.2002, pag. 60.

(4)  GU L 43 del 18.2.2003, pag. 45.

(5)  GU L 112 del 6.5.2003, pag. 10.