9.5.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 119/29 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 16 aprile 2007
che stabilisce la posizione da adottare a nome della Comunità nel Consiglio internazionale dello zucchero per quanto riguarda la proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992
(2007/316/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 133, in combinato disposto con l’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
L’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 è stato concluso dalla Comunità con la decisione 92/580/CEE (1) ed è entrato in vigore il 1o gennaio 1993 per un periodo di tre anni fino al 31 dicembre 1995. Da allora è stato regolarmente prorogato per successivi periodi di due anni. Prorogato per l’ultima volta con decisione del Consiglio internazionale dello zucchero nel maggio 2005, l’accordo resta in vigore fino al 31 dicembre 2007. Un’ulteriore proroga è nell’interesse della Comunità. È pertanto opportuno che la Commissione, che rappresenta la Comunità in seno al Consiglio internazionale dello zucchero, sia autorizzata a votare a favore della proroga,
DECIDE:
Articolo unico
La posizione della Comunità nel Consiglio internazionale dello zucchero consiste nel votare a favore della proroga dell’accordo internazionale sullo zucchero del 1992 per un altro periodo massimo di due anni.
La Commissione è autorizzata a esprimere tale posizione in seno al Consiglio internazionale dello zucchero.
Fatto a Lussemburgo, addì 16 aprile 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
H. SEEHOFER
(1) GU L 379 del 23.12.1992, pag. 15.