28.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 111/69


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2007

relativa alla concessione di assistenza macrofinanziaria comunitaria a favore della Moldova

(2007/259/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 308,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

previa consultazione del comitato economico e finanziario,

considerando quanto segue:

(1)

Le autorità della Moldova si sono impegnate a conseguire la stabilizzazione economica e le riforme strutturali, sostenute in questo dal Fondo monetario internazionale (FMI) tramite un accordo triennale nel quadro dello strumento per la riduzione della povertà e per la crescita (Poverty Reduction and Growth Facility – PRGF), approvato il 5 maggio 2006. Il 12 maggio 2006 i creditori del Club di Parigi hanno accettato la ristrutturazione del debito pubblico bilaterale della Moldova secondo le cosiddette «condizioni di Houston» («Houston terms»).

(2)

Nel maggio 2004 le autorità della Moldova hanno adottato un documento strategico di crescita economica e riduzione della povertà che stabilisce le priorità di azione a medio termine del governo.

(3)

La Moldova, da un lato, e le Comunità europee e i loro Stati membri, dall’altro, hanno firmato un accordo di partenariato e di cooperazione (2), entrato in vigore il 1o luglio 1998.

(4)

Le relazioni tra la Moldova e l’Unione europea stanno evolvendo nell’ambito della politica europea di vicinato, intesa ad approfondire l’integrazione economica. L’UE e la Moldova hanno approvato un piano di azione elaborato nell’ambito della politica europea di vicinato, che individua le priorità a breve e a medio termine per quanto riguarda le relazioni tra l’UE e la Moldova e le relative politiche.

(5)

La Moldova ha necessità finanziarie ingenti che derivano da un grave deterioramento della sua posizione finanziaria.

(6)

Le autorità moldove si sono rivolte alle Comunità, alle istituzioni finanziarie internazionali e ad altri donatori bilaterali per ottenere assistenza finanziaria a condizioni agevolate. Nonostante il finanziamento dell’FMI e della Banca mondiale, la Moldova registra un ingente ammanco finanziario residuo che deve essere coperto per migliorare la bilancia dei pagamenti, rafforzare le riserve del paese e sostenere il conseguimento degli obiettivi politici collegati agli sforzi di riforma delle autorità.

(7)

La Moldova è ammessa dalla Banca mondiale e dall’FMI a beneficiare di prestiti e sovvenzioni a condizioni molto favorevoli.

(8)

In queste circostanze, è opportuno accordare alla Moldova un’assistenza macrofinanziaria comunitaria in forma di sovvenzione a fondo perduto, quale misura atta ad aiutare la Moldova in questa congiuntura difficile.

(9)

Per assicurare l’efficace tutela degli interessi finanziari della Comunità in relazione all’assistenza macrofinanziaria in oggetto, è necessario che la Moldova adotti misure appropriate di prevenzione e di lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità a carico dell’assistenza in oggetto. Dovrebbe altresì essere previsto che la Commissione esegua i controlli del caso e che la Corte dei conti provveda alle verifiche contabili.

(10)

L’erogazione dell’assistenza macrofinanziaria comunitaria lascia impregiudicati i poteri dell’autorità di bilancio.

(11)

L’assistenza macrofinanziaria comunitaria dovrebbe essere gestita dalla Commissione in consultazione con il Comitato economico e finanziario,

DECIDE:

Articolo 1

1.   La Comunità accorda alla Moldova un’assistenza macrofinanziaria in forma di sovvenzione a fondo perduto dell’importo massimo di 45 000 000 EUR per sostenere la bilancia dei pagamenti della Moldova e alleviare i vincoli finanziari che gravano sull’attuazione del programma economico del governo.

2.   L’assistenza macrofinanziaria comunitaria è gestita dalla Commissione in consultazione con il Comitato economico e finanziario, secondo modalità conformi agli accordi o alle intese conclusi tra il Fondo Monetario Internazionale (FMI) e la Moldova.

3.   L’assistenza macrofinanziaria comunitaria copre un periodo di due anni a decorrere dal primo giorno successivo all’entrata in vigore della presente decisione. Tuttavia, se le circostanze lo rendono necessario, la Commissione, previa consultazione del Comitato economico e finanziario, può decidere di prorogare il periodo di disponibilità al massimo di un anno.

Articolo 2

1.   Previa consultazione del Comitato economico e finanziario, la Commissione è autorizzata a negoziare con le autorità della Moldova le condizioni di politica economica e finanziarie cui è subordinata l’assistenza macrofinanziaria, che verranno stabilite in un memorandum d’intesa e un accordo di sovvenzione. Tali condizioni sono compatibili con gli accordi o le intese di cui all’articolo 1, paragrafo 2.

2.   Nel corso dell’esecuzione dell’assistenza macrofinanziaria comunitaria, la Commissione sorveglia la solidità delle intese finanziarie, delle procedure amministrative e dei meccanismi di controllo interni ed esterni della Moldova che sono pertinenti ai fini dell’assistenza.

3.   La Commissione verifica ad intervalli regolari, in collaborazione con il Comitato economico e finanziario e di concerto con l’FMI, che le politiche economiche della Moldova siano compatibili con gli obiettivi dell’assistenza e che siano soddisfatte le condizioni di politica economica e finanziarie concordate.

Articolo 3

1.   La Commissione eroga l’assistenza macrofinanziaria comunitaria a favore della Moldova in tre rate.

2.   La prima rata viene erogata subordinatamente alla realizzazione soddisfacente del programma economico sostenuto dall’FMI nel quadro dello strumento per la riduzione della povertà e per la crescita e del piano d’azione UE-Moldova nell’ambito della politica europea di vicinato.

3.   La seconda e terza rata vengono del pari erogate subordinatamente alla realizzazione soddisfacente del programma economico sostenuto dall’FMI nel quadro dello strumento per la riduzione della povertà e per la crescita e del piano d’azione UE-Moldova nell’ambito della politica europea di vicinato e sulla base delle altre misure eventualmente concordate con la Commissione di cui all’articolo 2, paragrafo 1, e entro tre mesi dall’erogazione della rata precedente.

4.   I fondi sono versati alla Banca nazionale della Moldova. Il destinatario finale dei fondi è il ministero delle Finanze della Moldova.

Articolo 4

L’assistenza macrofinanziaria comunitaria è attuata a norma delle disposizioni del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3) e delle relative modalità di applicazione. In particolare, il memorandum d’intesa e l’accordo di sovvenzione con le autorità della Moldova prevedono l’adozione, da parte della Moldova, di misure idonee per la prevenzione e la lotta contro la frode, la corruzione e ogni altra irregolarità a carico dell’assistenza. Essi prevedono inoltre controlli della Commissione, compreso quello dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode, che avrà il diritto di effettuare verifiche e accertamenti in loco, nonché verifiche contabili da parte della Corte dei conti, all’occorrenza effettuate in loco.

Articolo 5

Entro il 31 agosto di ogni anno la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione, comprensiva di una valutazione dell’attuazione della presente decisione nel corso dell’esercizio precedente. La relazione indica la connessione tra le condizioni politiche fissate nell’articolo 2, paragrafo 1, l’andamento economico e fiscale della Moldova e la decisione della Commissione di erogare le rate dell’assistenza.

Articolo 6

La presente decisione ha effetto il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 aprile 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER


(1)  Parere espresso il 14 febbraio 2007 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

(2)  GU L 181 del 24.6.1998, pag. 3.

(3)  GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).