26.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 109/42


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 16 aprile 2007

che autorizza il Regno Unito ad introdurre una misura particolare di deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto

(2007/250/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l’articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con lettera protocollata dal segretariato generale della Commissione il 10 febbraio 2006, il Regno Unito ha chiesto di essere autorizzato ad introdurre una misura particolare di deroga all’articolo 21, paragrafo 1, lettera a), della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d’affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (2).

(2)

A norma dell’articolo 27, paragrafo 2, della direttiva 77/388/CEE, la Commissione, con lettera del 18 luglio 2006, ha informato gli altri Stati membri della richiesta presentata dal Regno Unito. Con lettera del 19 luglio 2006 la Commissione ha comunicato al Regno Unito che disponeva di tutte le informazioni ritenute necessarie per valutare la richiesta.

(3)

La direttiva 77/388/CEE è stata rifusa e abrogata dalla direttiva 2006/112/CE. I riferimenti alle disposizioni della prima direttiva si intendono effettuati alla seconda.

(4)

La persona tenuta al pagamento dell’imposta sul valore aggiunto (IVA), a norma dell’articolo 193, della direttiva 2006/112/CE, è il soggetto passivo che effettua una cessione di beni. Obiettivo della deroga richiesta dal Regno Unito è di rendere debitore dell’IVA il soggetto passivo a cui si effettua la cessione, ma solo a determinate condizioni e unicamente per telefoni cellulari e circuiti integrati/microprocessori.

(5)

In questo settore si riscontra un numero significativo di operatori che evadono il fisco non versando l’IVA all’erario dopo la vendita dei loro prodotti. Gli acquirenti, che sono in possesso di fatture valide, mantengono tuttavia il diritto di beneficiare di una detrazione fiscale. Questo tipo di evasione fiscale assume una forma più aggressiva quando gli stessi beni sono ceduti più volte, in base a uno schema «a carosello», senza alcun versamento IVA all’erario. Designando in questi casi il destinatario dei beni quale debitore dell’IVA, la deroga eliminerebbe la possibilità di praticare questo tipo di evasione fiscale, senza modificare in alcun modo l’importo dell’IVA dovuta.

(6)

Per garantire il buon funzionamento della deroga e per evitare che l’evasione fiscale si sposti su altri prodotti o sul commercio al dettaglio, il Regno Unito dovrebbe introdurre disposizioni adeguate in materia di controllo e notifica. È opportuno che la Commissione sia informata in merito alle misure specifiche adottate ed ai controlli effettuati e alla valutazione complessiva del funzionamento della deroga.

(7)

La misura è proporzionata agli obiettivi perseguiti in quanto non è destinata ad essere applicata in maniera generalizzata, ma riguarda solo settori specifici ad alto rischio in cui rientrano alcuni prodotti accuratamente definiti, per i quali la scala e le dimensioni dell’evasione fiscale sono tali da causare perdite considerevoli di gettito fiscale. Inoltre, visto il carattere ristretto del settore, la deroga non può essere ritenuta equivalente a una misura generale.

(8)

È opportuno limitare la durata dell’autorizzazione ad un breve periodo, poiché non esiste alcuna garanzia che gli obiettivi della misura saranno raggiunti, né è possibile valutarne in anticipo l’impatto sul funzionamento del regime IVA nel Regno Unito e negli altri Stati; sarà inoltre necessario stimare adeguatamente l’impatto della misura e della sua attuazione nel funzionamento del mercato interno.

(9)

La deroga non ha un’incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall’IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

In deroga all’articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, il Regno Unito è autorizzato a designare quale debitore dell’IVA il soggetto passivo destinatario di una cessione dei seguenti beni:

1)

telefoni cellulari, concepiti come dispositivi fabbricati o adattati per essere connessi a una rete munita di licenza e funzionanti a frequenze specifiche, con o senza altro utilizzo;

2)

dispositivi a circuito integrato quali microprocessori e unità centrali di elaborazione prima della loro installazione in prodotti destinati al consumatore finale.

La deroga si applica alla cessione di beni per i quali l’importo imponibile è pari o superiore 5 000 GBP.

Articolo 2

La deroga di cui all’articolo 1 è subordinata all’introduzione, da parte del Regno Unito, di obblighi adeguati ed efficaci in materia di controllo e notifica per quanto concerne i soggetti passivi che cedono i beni a cui si applica l’inversione contabile a norma della presente decisione.

Articolo 3

Il Regno Unito comunica alla Commissione l’adozione delle misure di cui agli articoli 1 e 2 e presenta alla stessa, entro il 31 marzo 2009, una relazione sulla valutazione complessiva del funzionamento delle misure di cui trattasi, in particolare per quanto riguarda l’efficacia della misura ed eventuali elementi indicanti che l’evasione fiscale si è spostata su altri prodotti o sul commercio al dettaglio.

Articolo 4

La presente decisione scade il 30 aprile 2009.

Articolo 5

Il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord è destinatario della presente decisione.

Fatto a Lussemburgo, addì 16 aprile 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

H. SEEHOFER


(1)   GU L 347 dell’11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).

(2)   GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/98/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129).