19.4.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 102/14


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 ottobre 2004

relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE

(Caso COMP/C.38.238/B.2) — Tabacco greggio — Spagna

[notificata con il numero C(2004) 4030]

(I testi in lingua inglese, italiana e spagnola sono i soli facenti fede)

(2007/236/CE)

Il 20 ottobre 2004 la Commissione ha adottato una decisione relativa ad un procedimento ai sensi dell’articolo 81 del trattato CE. Conformemente al disposto dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio (1), la Commissione pubblica i nomi delle parti e il contenuto essenziale della decisione, comprese le sanzioni irrogate, ed ha tenuto conto del legittimo interesse delle parti alla protezione dei propri segreti aziendali. Una versione non riservata del testo integrale della decisione nelle lingue facenti fede nel caso di specie nelle lingue di lavoro della Commissione figura sul sito della DG COMP: http://europa.eu.int/comm/competition/index_en.html

SINTESI DELLA DECISIONE

1.   INTRODUZIONE

La decisione concerne due infrazioni orizzontali, una da parte dei trasformatori e l’altra da parte dei rappresentanti dei produttori di tabacco greggio in Spagna.

L’infrazione dei trasformatori concerne intese e/o pratiche concordate tra le quattro imprese attive nella trasformazione del tabacco greggio in Spagna, in particolare Compañía española de tabaco en rama, S.A. («Cetarsa»), Agroexpansión S.A. («Agroexpansión»), World Wide Tobacco España («WWTE») e Tabacos españoles S.L. («Taes») (di seguito denominate collettivamente «i trasformatori») e Deltafina SpA («Deltafina», trasformatore italiano) direttamente oppure, a partire dal 1999 tramite l’associazione ANETAB. L’oggetto di questo cartello segreto era la fissazione annua, dal 1996 al 2001, del prezzo medio (massimo) di consegna delle singole varietà di tabacco greggio e la ripartizione delle quantità di acquisto delle singole varietà di tabacco greggio. Durante gli ultimi tre anni i trasformatori avevano inoltre concordato tra di loro le forchette di prezzo per grado qualitativo delle singole qualità di tabacco che figurano nelle tabelle allegate ai «contratti di coltivazione» e le condizioni complementari applicabili (ossia il prezzo minimo medio per produttore e per associazione di produttori).

L’infrazione dei produttori concerne accordi e/o pratiche concordate tra i tre sindacati agricoli spagnoli (2): ASAJA, UPA e COAG e la Confederazione delle cooperative agricole CCAE (3) (di seguito denominati collettivamente collettivamente «i rappresentanti dei produttori»). L’oggetto di questo cartello era la fissazione annua, perlomeno dal 1996 al 2001, delle forchette di prezzo per grado qualitativo delle singole varietà di tabacco greggio che figurano nelle tabelle allegate ai «contratti di coltivazione» nonché delle condizioni complementari applicabili.

2.   ORIGINE DEL CASO E PROCEDIMENTO

La Commissione ha avviato il procedimento ex officio mediante accertamenti effettuati tra il 3 e il 5 ottobre 2001 nei locali di vari trasformatori spagnoli e di altri operatori sul mercato.

Con lettera del 16 gennaio 2002 i quattro trasformatori spagnoli e la loro associazione ANETAB hanno annunciato che si impegnavano a cooperare con la Commissione nel procedimento in questione in base alla comunicazione della Commissione del 1996 sulla non imposizione e sulla riduzione delle ammende nei casi di intesa tra imprese ed hanno fornito vari memorandum che attestano i fatti in esame. Inoltre hanno informato la Commissione che a partire dal 3 ottobre 2001 avevano posto fine alle loro pratiche.

Durante il procedimento sono state inviate alle parti interessate varie richieste di informazioni, inclusa una al ministero spagnolo dell’Agricoltura, pesca e alimentazione (di seguito «il ministero dell’Agricoltura») concernente la regolamentazione vigente in materia di prodotti agricoli.

L’11 dicembre 2003 la Commissione ha avviato il procedimento nel caso di specie e ha adottato una comunicazione degli addebiti (di seguito «CA») dando ai destinatari della medesima la possibilità di rispondere per iscritto, nonché di partecipare all’audizione orale svoltasi il 29 marzo 2004.

3.   LE PARTI

3.1.   Imprese attive nella prima trasformazione di tabacco greggio

La presente decisione è destinata ai quattro trasformatori spagnoli (Cetarsa, Agroexpansión, WWTE e Taes) e a Deltafina nonché alle società madri di alcune di dette società.

Cetarsa è un’impresa pubblica che fino al 1990 ha detenuto il monopolio legale della trasformazione del tabacco greggio in Spagna. È tuttora il principale trasformatore spagnolo avendo acquistato nel 2001 circa il 67,6 % del tabacco greggio acquistato in Spagna in quell’anno.

Agroexpansión è un’impresa di origine familiare creata dal suo presidente nel 1988. Nel corso del primo semestre del 1997 l’impresa Netherlands BV («Intabex»), controllata al 100 % da Dimon Inc. («Dimon»), ne ha acquistato la totalità del capitale. Nel 2001 Agroexpansión ha acquistato circa il 15 % del tabacco greggio acquistato in Spagna in quell’anno.

Dal maggio 1998 WWTE è un’impresa controllata per il 90 % circa dalla multinazionale americana US Multinational Standard Commercial Corporation («SCC») attraverso due sue controllate al 100 %: Standard Commercial Tobacco Co. Inc. («SCTC») e Trans-Continental Leaf Tobacco Corporation («TCLT»). Dal 1995 al maggio 1998, SCC, attraverso TCLT, ha detenuto soltanto due terzi del capitale di WWTE. Nel 2001 WWTE ha acquistato circa il 15,7 % del tabacco greggio acquistato in Spagna in quell’anno.

Taes è un’affiliata del gruppo Universal Corporation Group. Fino al dicembre 2002, Universal Leaf Tobacco Company Inc. («Universal Leaf»), controllata al 100 % di Universal Corporation, ha detenuto il 90 % delle azioni di Taes. Dal dicembre 2002 Taes è una controllata al 100 % di Universal Leaf. Nel 2001 Taes ha acquistato circa l’1,6 % del tabacco greggio acquistato in Spagna in quell’anno.

Deltafina è la controllata al 100 % di Universal Corporation in Italia e quindi la società sorella di Taes. Deltafina è responsabile del gruppo Universal in Europa. Essa acquista la maggior parte del tabacco comperato da Taes in Spagna, nonché una parte considerevole del tabacco di due altri trasformatori spagnoli.

Le società madri di WWTE e di Agroexpansión sono del pari destinatarie della presente decisione in quanto sono congiuntamente e disgiuntamente responsabili del comportamento delle affiliate.

In seguito all’audizione delle parti, la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento nei confronti di Universal Corporation, Universal Leaf, Intabex e ANETAB. Per quanto concerne Universal Corporation, Universal Leaf e Intabex, la Commissione ha ritenuto che non esistessero prove sufficienti dell’esercizio da parte loro di un’influenza decisiva su Deltafina e Taes (per quanto concerne Universal Corporation e Universal Leaf) e su Agroexpansión (per quanto riguarda Intabex). Ciononostante è stata riscontrata la responsabilità per quanto concerne Dimon, società madre di Agroexpansión. Per quanto riguarda ANETAB, la Commissione ha ritenuto che non esistessero prove sufficienti di un comportamento di ANETAB distinto da quello delle quattro società che ad essa fanno capo.

3.2.   I produttori di tabacco greggio

La presente decisione concerne anche le tre organizzazioni professionali agricole (ASAJA, UPA e COAG) nonché la confederazione delle cooperative agricole CCAE, che rappresentano tutte i produttori di tabacco.

In seguito all’audizione delle parti, la Commissione ha deciso di chiudere il procedimento nei confronti di FNCT, ACOTAB e TABARES, avendo concluso che avevano agito a titolo di divisioni settoriali di ASAJA (per quanto riguarda FNCT) e di UPA (per quanto concerne ACOTAB e TABARES).

4.   IL SETTORE INTERESSATO: IL SETTORE DEL TABACCO GREGGIO IN SPAGNA

La produzione di tabacco greggio nell’UE rappresenta circa il 5 % della produzione mondiale di tabacco greggio. La Grecia, l’Italia e la Spagna sono gli Stati membri leader in termini di tabacco prodotto, con una produzione pari rispettivamente al 38 %, 37,5 % e 12 % della produzione dell’UE. La produzione di tabacco greggio nell’UE è contingentata (cfr. di seguito).

Il tabacco greggio, quale prodotto dai produttori, non è un prodotto omogeneo. La normativa comunitaria riconosce otto differenti varietà. In Spagna il Bright è la varietà più comune. All’interno di ciascuna categoria si possono distinguere diversi gradi qualitativi. La determinazione del grado è affidata al settore e infine, alla trattativa privata. Una volta essiccato, i produttori vendono il tabacco ai trasformatori in colli il cui prezzo varia in funzione della qualità del tabacco contenuto.

5.   LA REGOLAMENTAZIONE NEL SETTORE DEL TABACCO GREGGIO

Sia la produzione che la vendita di tabacco greggio ai trasformatori sono disciplinate dalla regolamentazione comunitaria e nazionale.

5.1.   L’organizzazione comune di mercato nel settore del tabacco greggio.

L’organizzazione comune di mercato nel settore del tabacco greggio («l’OCM del tabacco greggio») è stata istituita nel 1970 dal regolamento (CEE) n. 727/70 del Consiglio (4). Nel 1992 detto regolamento è stato sostituito dal regolamento (CEE) n. 2075/92 (5), a sua volta notevolmente modificato nel 1998 dal regolamento (CE) 1636/98 del Consiglio (6) e dal regolamento (CE) n. 2848/98 della Commissione (7).

L’OCM nel settore del tabacco greggio prevede (i) un sistema di produzione per quote e (ii) un sostegno al reddito dei produttori attraverso un sistema di premi per la produzione di tabacco greggio.

Il premio è concesso unicamente rispetto al tabacco prodotto nell’ambito della quota (con taluni aggiustamenti). Dal 1998 il pagamento della parte del premio comunitario (la cosiddetta parte variabile) è stato legato alla qualità del tabacco prodotto che si riflette nel prezzo. Il pagamento della parte variabile del premio è affidato alle associazioni di produttori.

L’Organizzazione comune di mercato esige che all’inizio di ogni campagna annuale (verso marzo-maggio, quando i semi di tabacco sono trapiantati) i singoli produttori o associazioni di produttori e le singole imprese di prima trasformazione stipulino i cosiddetti «contratti di coltivazione» in base ai quali concordano «prezzi contrattuali» per ciascun grado qualitativo per le singole varietà. In questa fase, i prezzi sono spesso espressi in termini di gamma di prezzi. In Spagna i prezzi contrattuali di fatto sono espressi come una serie di forchette di prezzo per i vari gradi qualitativi di una determinata varietà di tabacco (ad esempio il Bright). Le forchette di prezzo che figurano nei contratti di coltivazione sono estremamente ampie. Da notare tuttavia che il prezzo finale (ossia «il prezzo di consegna») può unicamente essere determinato allorché ha luogo il raccolto (ossia tra ottobre e gennaio) e può variare in maniera significativa rispetto al «prezzo del contratto di coltivazione» in funzione della qualità, quantità e di ulteriori contrattazioni.

La normativa comunitaria favorisce la creazione di organizzazioni intersettoriali nel cui ambito i produttori e le imprese di prima trasformazione dovrebbero cooperare per garantire l’efficiente funzionamento del mercato. Le pratiche consistenti nella fissazione di prezzi e di quote sono espressamente vietate. Nessuna delle associazioni interessate al presente caso costituisce un’organizzazione interprofessionale ai sensi della regolamentazione comunitaria.

5.2.   Regolamentazione nazionale

In Spagna una legge del 1982 e un regio decreto del 1985 disciplinano la contrattazione e la stipula di contratti di coltivazione tipo tra i rappresentanti dei coltivatori e le imprese di prima trasformazione. Tutta questa regolamentazione complessiva (inclusa l’iniziativa adottata dal ministero dell’Agricoltura) aveva lo scopo (fino all’anno 2000) per lo meno di incoraggiare i produttori e le imprese di prima trasformazione a negoziare collettivamente i prezzi dei contratti di coltivazione. Dal 2000 una nuova legge esige che le parti che stipulano contratti di coltivazione concordino individualmente i prezzi che devono figurarvi.

6.   LE PRATICHE OGGETTO DELLA PRESENTE DECISIONE

6.1.   Il cartello delle imprese di prima trasformazione

I quattro trasformatori spagnoli e Deltafina hanno concordato il prezzo medio (massimo) da pagare all’atto della consegna per ciascuna varietà di tabacco a prescindere dai gradi qualitativi [di seguito «prezzo di consegna medio (massimo)»] e i quantitativi di tabacco che ciascuno di essi si impegnava a comprare. In tal modo i trasformatori tendevano ad evitare che la concertazione con i produttori al momento della consegna spingesse i prezzi al di là del livello da essi considerato accettabile. Il periodo oggetto della presente decisione va dal 1997 al 2001. A partire dal 1998 essi hanno anche istituito un sofisticato meccanismo di monitoraggio e di controllo dell’applicazione (inclusi scambi regolari di informazione e cessioni obbligatorie di tabacco) rispetto al loro comportamento individuale durante la consegna. Dal 1999 al 2001 le imprese di prima trasformazione hanno anche concordato tra di loro i prezzi contrattuali (forchette di prezzo e condizioni complementari) che avrebbero quindi imposto ai rappresentanti dei produttori durante la negoziazione del contratto tipo di coltivazione annuale.

6.2.   Il cartello dei produttori

I rappresentanti dei produttori hanno concordato i «prezzi contrattuali» (forchette di prezzo e condizioni complementari) da proporre ai trasformatori durante la negoziazione del contratto di coltivazione tipo.

Quanto alle condizioni di prezzo complementari, esse concernono i prezzi medi minimi per produttore nonché per associazione di produttori per le singole varietà di tabacco, a prescindere dai vari gradi qualitativi. Da notare che per loro stessa natura, i prezzi minimi medi per produttore o associazione di produttori potevano continuare ad aumentare per effetto della contrattazione al momento della consegna.

7.   VALUTAZIONE GIURIDICA

Nella decisione la Commissione constata che le pratiche testé descritte costituiscono due infrazioni distinte (di carattere unico e continuato) dell’articolo 81 del trattato.

Tutti i partecipanti alle infrazioni cui è destinata la presente decisione sono imprese, associazioni di imprese o associazioni di associazioni di imprese ai sensi dell’articolo 81 del trattato.

Gli accordi e/o prassi concordate che direttamente o indirettamente fissano i prezzi di acquisto o di vendita o ripartiscono la produzione sono, per loro natura, restrittivi della concorrenza. Tali comportamenti sono specificamente previsti all’articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE.

Siffatti comportamenti possono, almeno potenzialmente, incidere sugli scambi tra la Spagna ed altri Stati membri in quanto concernono l’intero mercato spagnolo e riguardano un prodotto (il tabacco greggio) che è un prodotto semifinito del tabacco trasformato, il quale, a sua volta, è un prodotto ampiamente esportato.

La decisione esamina la questione dell’applicazione del regolamento n. 26 del Consiglio, del 4 aprile 1962, che applica talune regole di concorrenza alla produzione e al commercio di prodotti agricoli (8) (di seguito «il regolamento n. 26») alle pratiche in esame. Essa conclude che le pratiche restrittive in questione non possono essere considerate «necessarie» per il conseguimento degli obiettivi della politica agricola comune e quindi ricadono interamente nel disposto dell’articolo 81, paragrafo 1 del trattato.

Infine la decisione conclude che né la regolamentazione nazionale né la prassi ministeriale obbligavano i trasformatori a concordare i prezzi medi massimi di consegna per il tabacco greggio o a ripartirsi i quantitativi di tabacco da comperare presso i singoli produttori. Inoltre siffatta regolamentazione non richiedeva che trasformatori e produttori concordassero collettivamente i prezzi contrattuali (forchette di prezzo oppure condizioni complementari) né eliminava la possibilità che adottassero un comportamento concorrenziale. Di conseguenza gli accordi e/o le pratiche concordate tra i rappresentanti dei produttori da un lato e i trasformatori dall’altro ricadono nel disposto dell’articolo 81, paragrafo 1, del trattato.

8.   RESPONSABILITÀ DI DELTAFINA E DELLE SOCIETÀ MADRI DI WWTE E DI AGROEXPANSIÓN

La decisione constata che Deltafina, pur non essendo un trasformatore attivo in Spagna, ha pienamente partecipato al cartello dei trasformatori dato che svolgeva un ruolo preponderante sul mercato del tabacco greggio spagnolo per effetto di varie circostanze tra cui: 1) il fatto che era il più importante cliente di tre trasformatori spagnoli, 2) il fatto che, per finire, era il maggiore acquirente di tabacco in Spagna e 3) il fatto che era l’affiliata del gruppo Universal responsabile del mercato europeo.

La decisione constata anche che Dimon (per Agroexpansión) e SCC, TCLT e SCTC (per WWTE) hanno esercitato un’influenza decisiva sulle loro affiliate durante il periodo in esame e quindi dovrebbero essere considerati congiuntamente e disgiuntamente responsabili del comportamento di queste ultime.

9.   AMMENDE

9.1.   Gravità dell’infrazione

Nel valutare la gravità dell’infrazione si deve tener conto del fatto che la produzione di tabacco greggio in Spagna rappresenta il 12 % della produzione comunitaria. La dimensione del mercato è quindi piuttosto piccola (nel 2001 il valore del tabacco acquistato in Spagna è stato di circa 25 milioni di EUR) e alquanto concentrata in un’unica regione della Spagna: l’Estremadura.

Tuttavia la natura dell’infrazione è considerata molto grave dato che riguarda la fissazione dei prezzi delle varietà di tabacco greggio in Spagna e (per quanto concerne i trasformatori) la ripartizione dei quantitativi.

Benché la Commissione non possieda prove conclusive degli effetti concreti sul mercato delle infrazioni commesse dai produttori e dai trasformatori, si può affermare che perlomeno dal 1998 il cartello dei trasformatori è stato pienamente attuato e rispettato e poteva avere un’incidenza reale sul mercato.

Sulla base delle considerazioni di cui sopra la Commissione conclude che entrambe le infrazioni sono da considerarsi molto gravi. Tuttavia, ai fini della fissazione dell’importo iniziale delle ammende, la Commissione tiene conto della dimensione piuttosto ridotta del mercato.

9.2.   Peso individuale ed effetto deterrente

i)

Per quanto concerne il cartello dei trasformatori (inclusa Deltafina), la Commissione ritiene che le ammende dovrebbero essere calcolate in maniera decrescente in funzione del loro contributo al comportamento illecito e della posizione di mercato detenuta dalle singole imprese interessate.

Tenendo presente tale esigenza, la Commissione conclude che a Deltafina dovrebbe essere inflitto l’importo iniziale più elevato per la sua posizione preminente sul mercato, come spiegato al precedente punto 8.

Il contributo dei trasformatori spagnoli ad un comportamento illegale può, in generale, essere considerato più o meno analogo. Tuttavia le ammende iniziali dovrebbero tener conto della diversa dimensione e delle diverse quote di mercato dei singoli trasformatori interessati.

Con una quota pari a circa il 67 % del mercato spagnolo per l’acquisto di tabacco greggio, Cetarsa è di gran lunga il trasformatore spagnolo leader e dovrebbe figurare in una categoria a parte cui infliggere l’ammontare iniziale più elevato di ammenda. Agroexpansión e WWTE detengono entrambe una quota di mercato pari a circa il 15 % e ad esse dovrebbe essere inflitto lo stesso ammontare iniziale di ammenda. Infine Taes risulta essere di gran lunga il trasformatore più piccolo, con una quota di mercato pari unicamente all’1,6 % per cui dovrebbe essere inflitto l’importo di ammenda più basso.

Dato che Agroexpansión e WWTE fanno parte di grandi gruppi, cui è destinata la presente decisione, alle loro ammende viene applicato un fattore moltiplicatore pari rispettivamente a 2 e 1,5 in modo da garantire un effetto sufficientemente deterrente.

ii)

Quanto al comportamento dei rappresentanti dei produttori, la Commissione ritiene che sia da infliggere soltanto un’ammenda simbolica per le seguenti ragioni.

Benché la normativa nazionale applicabile non esigesse che i rappresentanti dei produttori e i trasformatori concordassero collettivamente le forchette di prezzo e le condizioni complementari, i contratti tipo negoziati tra il 1995 e il 1998 indicavano che tutti i rappresentanti dei produttori dovevano negoziare congiuntamente con i singoli trasformatori le tabelle di prezzo e le condizioni complementari relative alla vendita di tabacco. Nel 1999 il ministero dell’Agricoltura aveva perfino approvato le tabelle di prezzo che erano già state negoziate collettivamente da tutti i rappresentanti dei produttori e dai quattro trasformatori. Tali tabelle erano state allegate al contratto tipo pubblicato nella Gazzetta ufficiale di quell’anno. Infine, nel 2001 il ministero dell’Agricoltura ha invitato i rappresentanti dei due settori ad una serie di riunioni — alcune delle quali si sono svolte presso il ministero stesso — al fine di concordare le tabelle di prezzo. In tal modo il ministero ha, come minimo, incoraggiato le parti a proseguire i loro negoziati collettivi su dette tabelle.

Ciò premesso la Commissione riconosce che il contesto giuridico relativo alla contrattazione collettiva degli accordi tipo poteva suscitare un grado considerevole di incertezza quanto alla legalità del comportamento dei produttori. Inoltre l’esistenza e i risultati della contrattazione relativa ai contratti tipo in generale erano di dominio pubblico e nessuna autorità ne ha mai contestato la compatibilità con il diritto comunitario o con il diritto spagnolo prima dell’avvio del presente procedimento.

Pertanto, la decisione infligge un’ammenda simbolica di 1 000 EUR a ciascun rappresentante dei produttori. Tenuto conto dell’ammenda simbolica inflitta ai rappresentanti dei produttori, l’applicazione a questi stessi produttori di altri criteri per il calcolo delle ammende diventa irrilevante.

Visto quanto sopra, l’importo iniziale delle ammende nel caso di specie è stabilito come segue:

Deltafina

8 000 000 EUR

Cetarsa

8 000 000 EUR

WWTE

1 800 000 × 1,5 = 2 700 000 EUR

Agroexpansión

1 800 000 × 2 = 3 600 000 EUR

Taes

200 000 EUR

ASAJA

1 000 EUR

UPA

1 000 EUR

COAG

1 000 EUR

CCAE

1 000 EUR.

9.3.   Durata dell’infrazione

La pratica restrittiva cui hanno partecipato i trasformatori e Deltafina è durata più di cinque anni e quattro mesi. Pertanto le ammende inflitte ai singoli produttori dovrebbero essere aumentate del 50 %.

Di conseguenza sono fissati i seguenti importi di base delle ammende:

Deltafina

12 000 000 EUR

Cetarsa

12 000 000 EUR

WWTE

4 050 000 EUR

Agroexpansión

5 400 000 EUR

Taes

300 000 EUR.

9.4.   Circostanze aggravanti

I documenti contenuti nel fascicolo della Commissione effettivamente dimostrano che Deltafina ha svolto un ruolo leader nella elaborazione, attuazione e controllo dell’applicazione degli accordi sui prezzi medi (massimi) di consegna e sui quantitativi stipulati tra i trasformatori dopo il 1996. Inoltre essa ha agito da depositario degli accordi anticoncorrenziali dei trasformatori. Per tali ragioni l’importo di base dell’ammenda inflitta a Deltafina dovrebbe essere aumentato del 50 %.

9.5.   Circostanze attenuanti

Il contesto giuridico spagnolo nel quale si sono svolti gli accordi e le pratiche restrittive costituisce una circostanza attenuante per i trasformatori per quanto riguarda il loro accordo sulle forchette di prezzi e sulle condizioni complementari, che aveva preceduto la negoziazione pubblica del contratto tipo di coltivazione con i rappresentanti dei produttori.

Quanto al loro accordo segreto sui prezzi di consegna medi (massimi) e sulla ripartizione dei quantitativi, il comportamento dei trasformatori si è spinto nettamente al di là di quanto prevedeva il contesto giuridico applicabile alla negoziazione pubblica e agli accordi con i rappresentanti dei produttori. Tuttavia la Commissione riconosce che le contrattazioni pubbliche hanno determinato in certa misura il contesto materiale del comportamento dei trasformatori e quindi deve essere considerato come una circostanza attenuante per i trasformatori.

Per tali motivi l’effetto attenuante complessivo delle circostanze discusse sopra deve, almeno per quanto riguarda il comportamento dei trasformatori, permettere una riduzione del 40 % dell’importo di base delle ammende che sarebbe altrimenti stato inflitto ai trasformatori (incluso Deltafina).

L’importo delle ammende, tenuto conto delle circostanze aggravanti e attenuanti, è quindi il seguente:

Deltafina

13 200 000 EUR

Cetarsa

7 200 000 EUR

WWTE

2 430 000 EUR

Agroexpansión

3 240 000 EUR

Taes

180 000 EUR

ASAJA

1 000 EUR

UPA

1 000 EUR

COAG

1 000 EUR

CCAE

1 000 EUR.

9.6.   Limite massimo dell’ammenda

Ai sensi dell’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1/2003, per ciascuna impresa o associazione di imprese partecipanti all’infrazione, l’ammenda non deve superare il 10 % del fatturato totale realizzato durante l’esercizio sociale precedente.

Nel caso di specie, SCC, SCTC, TCLT e Dimon, a titolo di società madri di WWTE e di Agroexpansión, sono congiuntamente responsabili delle ammende inflitte alle loro affiliate e per determinare il limite del 10 % si deve tener conto del fatturato del gruppo a livello mondiale.

Dato che il fatturato annuo di Cetarsa è ammontato a 48,42 milioni di EUR, l’ammenda inflittale dovrebbe essere ridotta a 4,842 milioni di EUR. Le ammende comminate a tutti gli altri destinatari non richiedono alcun aggiustamento in tal senso.

9.7.   Applicazione della comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole

Sia i trasformatori che i rappresentanti dei produttori in differenti fasi dell’indagine, hanno presentato domanda di trattamento favorevole in base alla comunicazione della Commissione del 1996 sulla non imposizione di ammende in caso di intesa tra imprese.

Cetarsa, Agroexpansión, WWTE, Taes e Deltafina hanno chiesto di beneficiare del trattamento favorevole ai sensi della suddetta comunicazione prima che fosse inviata la comunicazione degli addebiti ed hanno fornito alla Commissione informazioni riguardanti prevalentemente il funzionamento del mercato, le attività restrittive dei richiedenti, il contesto dei fatti in questione.

Tenuto conto della sua cooperazione particolarmente preziosa durante il procedimento (in particolare per quanto riguarda la partecipazione di Deltafina) e del fatto che non ha mai contestato i fatti quali indicati nella comunicazione degli addebiti, a Taes dovrebbe essere concessa una riduzione del 40 % dell’ammenda che sarebbe stato altrimenti inflitto se non avesse cooperato con la Commissione conformemente con al primo e al secondo trattino del punto d) della comunicazione del 1996 sul trattamento favorevole.

Tenuto conto delle informazioni fornite alla Commissione ma dato che nelle loro risposte alla comunicazione degli addebiti hanno contestato i fatti, a Cetarsa e a WWTE sono concesse riduzioni del 25 % dell’ammenda.

Tenuto conto delle informazioni fornite alla Commissione ma dato che nella sua risposta alla comunicazione degli addebiti ha contestato i fatti e la natura segreta del cartello dei trasformatori, ad Agroexpansión è concessa una riduzione del 20 % dell’ammenda.

Infine, dato il valore limitato della sua cooperazione con la Commissione durante l’intero procedimento, a Deltafina è concessa una riduzione del 10 % dell’ammenda.

Concludendo, gli importi delle ammende da infliggere ai sensi dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 1/2003 sono stabiliti come segue:

Deltafina

11 880 000 EUR

Cetarsa

3 631 500 EUR

WWTE

1 822 500 EUR

(SCC, SCTC e TCLT responsabili congiuntamente e disgiuntamente)

Agroexpansión

2 592 000 EUR

(Dimon responsabile congiuntamente e disgiuntamente)

Taes

108 000 EUR

ASAJA

1 000 EUR

UPA

1 000 EUR

COAG

1 000 EUR

CCAE

1 000 EUR.


(1)  GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

(2)  Asociación agraria de jóvenes agricultores (ASAJA), Unión de pequeños agricultores (UPA) Coordinadora de organizaciones de agricultores y ganaderos (COAG).

(3)  Confederación de cooperativas agrarias de España (CCAE).

(4)  GU L 94 del 28.4.1970, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 860/92 (GU L 91 del 7.4.1992, pag. 1).

(5)  GU L 215, del 30.7.1992, pag. 70. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 864/2004 (GU L 161 del 30.4.2004, pag. 48; rettifica nella GU L 206 del 9.6.2004, pag. 20).

(6)  GU L 210 del 28.7.1998, pag. 23.

(7)  GU L 358 del 31.12.1998, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1809/2004 (GU L 318 del 19.10.2004, pag. 18).

(8)  GU 30 del 20.4.1962, pag. 993/62.