4.4.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 94/55 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 3 aprile 2007
che chiude il procedimento antidumping relativo alle importazioni di pentaeritritol originarie degli Stati Uniti d’America, della Repubblica popolare cinese, della Russia, della Turchia, dell’Ucraina e degli Stati Uniti d’America
(2007/214/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CE) n. 384/96 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo alla difesa contro le importazioni oggetto di dumping da parte di paesi non membri della Comunità europea («regolamento di base») (1), in particolare l’articolo 9,
sentito il comitato consultivo,
considerando quanto segue:
A. PROCEDURA
1. Apertura
(1) |
Il 2 dicembre 2005, alla Commissione è pervenuta una denuncia, presentata conformemente all’articolo 5 del regolamento di base, da parte dello European Chemical Industry Council (CEFIC, «denunciante») a nome di produttori che rappresentavano una quota maggioritaria, nella fattispecie superiore al 50 %, della produzione comunitaria totale di pentaeritritol. |
(2) |
La denuncia citava elementi di prova relativi a pratiche di dumping di cui sarebbero state oggetto le esportazioni di pentaeritritol originario di Repubblica popolare cinese, Ucraina, Russia, Turchia e Stati Uniti d’America e del conseguente notevole pregiudizio, elementi considerati sufficienti per giustificare l’apertura di un procedimento. |
(3) |
Il 17 gennaio 2006, è iniziata la procedura, con la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea di un avviso di apertura (2). |
2. Parti interessate dal procedimento
(4) |
La Commissione ha ufficialmente informato dell’apertura del procedimento il denunciante, i produttori comunitari, i produttori esportatori, gli importatori, gli utilizzatori, le associazioni notoriamente interessate e i rappresentanti dei paesi esportatori interessati. Le parti interessate hanno avuto la possibilità di comunicare le loro osservazioni per iscritto e di chiedere di essere sentite entro il termine fissato nell’avviso di apertura. |
(5) |
Hanno comunicato le loro osservazioni i produttori denuncianti, altri produttori comunitari, produttori esportatori, importatori e utilizzatori. Tutte le parti che ne hanno fatto richiesta e che hanno dimostrato di avere particolari motivi per essere sentite hanno ottenuto un’audizione. |
(6) |
Per consentire ai produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina di presentare domanda per ottenere, qualora lo desiderassero, il trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato («TEM») o un trattamento individuale («TI»), i servizi della Commissione hanno inviato i relativi formulari alle autorità cinesi e ucraine e ai produttori esportatori dei due paesi notoriamente interessati. Una società cinese ha richiesto il TEM ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base, ovvero il TI, qualora dall’inchiesta fosse emersa una mancata conformità alle condizioni cui è subordinata la concessione del TEM. L’unico produttore ucraino ha richiesto il TI. |
(7) |
Nell’avviso di apertura, la Commissione ha indicato che, per quanto riguarda gli esportatori produttori della Repubblica popolare cinese, si sarebbe potuto far ricorso, nell’ambito dell’inchiesta, al campionamento. Tuttavia, poiché solamente una società ha collaborato indicando la disponibilità ad essere inserita nel campione, non è risultato necessario ricorrere al campionamento. |
(8) |
Sono stati inviati questionari a tutte le parti notoriamente interessate e a tutte le altre società che si sono messe in contatto entro il termine fissato nell’avviso di apertura. Sono pervenute risposte da tre produttori comunitari, uno dei quali proprietario di due impianti di produzione, tre importatori non collegati, cinque utilizzatori, un fornitore, un produttore esportatore cinese, un produttore esportatore turco, un produttore esportatore ucraino e un produttore cileno, che ha accettato di collaborare se il suo paese fosse stato scelto come paese di riferimento. |
(9) |
La Commissione ha raccolto e verificato tutte le informazioni ritenute necessarie ai fini della determinazione del dumping, del conseguente pregiudizio e dell’interesse della Comunità ed ha svolto accertamenti presso le sedi delle seguenti società:
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(10) |
Vista l’esigenza di determinare, per i produttori esportatori della Repubblica popolare cinese e dell’Ucraina che avrebbero potuto non ottenere il TEM, il valore normale sulla base dei dati di un paese di riferimento, nella fattispecie il Cile, è stata effettuata una visita di verifica presso la sede della seguente società:
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3. Periodo dell’inchiesta
(11) |
L’inchiesta relativa al dumping e al pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio e il 31 dicembre 2005 («periodo d’inchiesta»). L’analisi delle tendenze utili per la valutazione del pregiudizio ha riguardato il periodo compreso tra il 1o gennaio 2002 e la fine del periodo dell’inchiesta («periodo in esame»). |
B. PRODOTTO IN ESAME E PRODOTTO SIMILE
1. Il prodotto in esame
(12) |
Il prodotto in esame è il pentaeritritol («penta»), classificato al codice NC 2905 42 00. È un composto solido inodore, bianco, cristallino, prodotto dalla formaldeide e dall’acetaldeide ed è il poliolo maggiormente utilizzato al mondo per la produzione di resine alchidiche. Le principali materie prime utilizzate sono il metanolo, che è utilizzato per la produzione di formaldeide, acetaldeide e idrossido di sodio. |
(13) |
Le resine alchidiche, utilizzate principalmente nei rivestimenti, rappresentano il 60-70 % circa dell’utilizzo finale del prodotto in esame. Le altre applicazioni comprendono i lubrificanti sintetici per i compressori di refrigerazione, gli esteri di colofonia utilizzati come tackifier negli adesivi e il tetranitrato di pentaeritritol (PETN). |
(14) |
A livello mondiale, esistono tre tipi, il più comune dei quali è il penta mono. Gli altri due tipi sono il technical e il nitration. I tipi si differenziano per il livello di purezza, determinato dal tenore di mono-pentaeritritol e di di-pentaeritritol. A titolo di esempio, il penta mono ha un tenore di mono-pentaeritritol del 98 %, rispetto all’87 % al tipo technical. L’inchiesta ha rivelato che il processo produttivo è fondamentalmente lo stesso per i principali tipi di penta; il costo di produzione è risultato quindi identico per tutti i tipi. Inoltre, tutti i tipi hanno le medesime caratteristiche chimiche e fisiche di base e sono praticamente utilizzati per le stesse applicazioni. |
(15) |
I tipi mono e technical sono talvolta forniti in forma micronizzata; in questo caso, dopo il processo produttivo il prodotto è sottoposto a macinazione. Dal punto di vista chimico, il penta micronizzato è esattamente lo stesso prodotto, ma, a causa della macinazione, il costo e il prezzo di vendita risultano leggermente superiori. |
(16) |
Il produttore esportatore turco si è opposto all’uso di un solo tipo di penta che comprendesse le tre qualità (mono, technical e nitration), obiettando, in particolare, che il penta micronizzato dovrebbe rientrare in un tipo diverso. L’obiezione è stata accolta e il penta micronizzato, che rappresenta una porzione minima della produzione dell’industria comunitaria e che non è stato esportato nella Comunità da nessuno dei paesi interessati, non è stato considerato facente parte del prodotto in questione nel quadro dell’inchiesta. Non è stato ritenuto invece giustificato separare i tre tipi di prodotto, in quanto i costi di produzione e i livelli di prezzo sono risultati identici. Va inoltre osservato che il penta rappresenta un bene percepito dall’utilizzatore finale come un unico prodotto. La richiesta è stata pertanto respinta ed è stato mantenuto un solo tipo. |
(17) |
Tenuto conto delle caratteristiche fisiche, chimiche e tecniche, del processo di produzione e della sostituibilità, per l’utilizzatore, dei vari tipi del prodotto, si ritiene che tutti i tipi di penta costituiscano, ai fini dell’inchiesta, un unico prodotto. |
2. Prodotto simile
(18) |
Il prodotto in esame, il penta prodotto e venduto sul mercato interno dei paesi interessati e sul mercato interno del Giappone, inizialmente preso in considerazione come paese di riferimento, e il penta prodotto e venduto dalla Comunità dall’industria comunitaria sono risultati avere le stesse caratteristiche chimiche e fisiche di base e le stesse applicazioni. |
(19) |
Di conseguenza, si è concluso che tutti questi prodotti sono simili ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 4, del regolamento di base. |
C. DUMPING
1. Metodologia generale
(20) |
La metodologia generale viene descritta qui di seguito. La successiva esposizione delle conclusioni relative ai paesi interessati descrive perciò solo gli aspetti specifici riguardanti ciascun paese esportatore. |
2. Valore normale
(21) |
Ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato in primo luogo se le vendite di penta realizzate sul mercato interno da ciascuno dei produttori esportatori che hanno collaborato all’inchiesta fossero rappresentative, vale a dire se il loro volume complessivo fosse pari ad almeno il 5 % del volume totale delle vendite per l’esportazione del produttore in questione nella Comunità. |
(22) |
La Commissione ha quindi verificato se le vendite di penta sul mercato interno, effettuate in quantità rappresentative, potessero essere ritenute realizzate nel corso di normali operazioni commerciali, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 4, del regolamento di base, misurando la percentuale delle vendite remunerative ad acquirenti indipendenti del prodotto in esame. Allorché il volume delle vendite di penta effettuate a prezzi netti pari o superiori al costo di produzione calcolato rappresentava l’80 % o più del volume complessivo delle vendite e la media ponderata del prezzo del prodotto era pari o superiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata dei prezzi di tutte le vendite sul mercato interno realizzate nel periodo dell’inchiesta, remunerative o meno. Se il volume delle vendite remunerative di penta rappresentava l’80 % o meno del volume complessivo delle vendite del prodotto o se la media ponderata del prezzo era inferiore al costo di produzione, il valore normale è stato determinato in base al prezzo effettivamente applicato sul mercato interno, calcolato come media ponderata delle sole vendite remunerative, purché tali vendite rappresentassero il 10 % o più del volume totale delle vendite di penta. |
(23) |
Se il volume delle vendite remunerative di penta era inferiore al 10 % del volume complessivo delle vendite del prodotto, si è ritenuto che il volume delle vendite del prodotto fosse insufficiente perché si potesse adeguatamente ricorrere al suo prezzo sul mercato interno ai fini della determinazione del valore normale. Ogniqualvolta che, per stabilire il valore normale, non si sono potuti utilizzare i prezzi del penta venduto sul mercato interno da un produttore, si è dovuto ricorrere a un metodo diverso. |
(24) |
In conformità dell’articolo 2, paragrafo 3, del regolamento di base, il valore normale è stato costruito sulla base dei costi di fabbricazione di ciascun produttore, maggiorati di un congruo importo per le spese generali, amministrative e di vendita («SGAV») e per il profitto. |
(25) |
A tal fine, la Commissione ha esaminato se le SGAV sostenute da ciascuno dei produttori interessati e i profitti da essi realizzati sul mercato interno costituissero dati attendibili. |
(26) |
Le SGAV sostenute sul mercato interno sono state ritenute attendibili se i volumi delle vendite interne della società in esame sono risultati rappresentativi ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 2, del regolamento di base. Il margine di profitto per il mercato nazionale è stato determinato in base alle vendite nazionali effettuate nel corso di normali operazioni commerciali. |
(27) |
Nei casi in cui tali condizioni non sono state soddisfatte, la Commissione ha esaminato l’opportunità di utilizzare dati relativi ad altri esportatori o produttori attivi sul mercato interno del paese di origine, conformemente all’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base. Nel caso dell’esistenza di dati attendibili relativi ad un solo produttore esportatore, è stato impossibile calcolare la media, come previsto dall’articolo 2, paragrafo 6, lettera a), del regolamento di base, e la Commissione ha valutato se potevano essere soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 2, paragrafo 6, lettera b), relative all’utilizzo, per il produttore o l’esportatore in questione, di dati sulla produzione e sulla vendita della stessa categoria generale di prodotto. Nel caso in cui tali dati non fossero disponibili e non fossero forniti dal produttore, le SGAV e i profitti sono stati calcolati ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 6, lettera c), del regolamento di base, ovverosia in base a qualsiasi altro metodo appropriato. |
3. Prezzo all’esportazione
(28) |
In tutti i casi in cui il prodotto è stato esportato verso acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato definito ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, in base cioè a prezzi all’esportazione corrisposti o pagabili effettivamente. |
a) Confronto
(29) |
Il valore normale e i prezzi all’esportazione sono stati confrontati a livello franco fabbrica. Per garantire un confronto equo fra il valore normale e il prezzo all’esportazione, si è tenuto debitamente conto, a norma dell’articolo 2, paragrafo 10, del regolamento di base, delle differenze che incidevano sui prezzi e sulla loro comparabilità. Opportuni adeguamenti sono stati concessi ogniqualvolta è stato accertato che essi fossero ragionevoli, precisi e suffragati da elementi di prova sottoposti a verifica. |
b) Margine di dumping
(30) |
In conformità dell’articolo 2, paragrafi 11 e 12, del regolamento di base, il margine di dumping per ciascun produttore esportatore è stato calcolato in base al confronto tra la media ponderata del valore normale e la media ponderata dei prezzi all’esportazione. |
4. Turchia
(31) |
L’unico produttore esportatore noto ha risposto al questionario. |
a) Valore normale
(32) |
Il produttore ha registrato vendite rappresentative del prodotto simile sul mercato interno e tutte le vendite possono essere ritenute realizzate nel corso di normali operazioni commerciali. |
(33) |
È inoltre emerso che i prezzi praticati sul mercato interno sono stati soggetti a notevoli variazioni in funzione del mese di vendita. |
(34) |
Pertanto, per calcolare adeguatamente il valore normale del prodotto in esame nel periodo dell’inchiesta, si è ritenuto opportuno determinare un valore normale mensile. |
(35) |
Per ogni mese, sono stati presi in considerazione i prezzi interni come base per il calcolo del valore normale. Tale valore si basa quindi sui prezzi corrisposti o pagabili da acquirenti indipendenti sul mercato interno turco in ciascun mese del periodo dell’inchiesta. |
b) Prezzo all’esportazione
(36) |
Il prodotto in esame è sempre risultato venduto ad acquirenti indipendenti nella Comunità. Pertanto, il prezzo all’esportazione è stato stabilito in conformità dell’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ossia in base ai prezzi all’esportazione effettivamente corrisposti o pagabili. |
(37) |
Per garantire un confronto adeguato, alla luce della variabilità del valore normale nel periodo dell’inchiesta, si è ritenuto opportuno calcolare, per il periodo dell’inchiesta, la media mensile ponderata del prezzo all’esportazione. |
c) Confronto
(38) |
Sono stati applicati adeguamenti per le differenze inerenti a spese di trasporto, assicurazione, carico, credito, riduzioni, commissioni e sconti. |
(39) |
L’inchiesta ha evidenziato che i costi di assicurazione, gli sconti concessi e le spese di imballaggio non erano conformi a quanto registrato nei libri contabili del produttore esportatore e di ciò si è quindi tenuto conto in fase di adeguamento. |
(40) |
L’inchiesta ha inoltre rivelato che il produttore esportatore aveva versato notevoli somme per consulenze. La società ha sostenuto che tali spese non giustificano un adeguamento e che non dovrebbero essere dedotte né dal prezzo all’esportazione né dal prezzo di vendita sul mercato interno. L’inchiesta ha però rivelato che tali spese hanno avuto un’incidenza sui costi e sui prezzi del prodotto in esame, alterando così la comparabilità dei prezzi. L’importo rispettivo è stato quindi distribuito in base alla quantità alle vendite in questione (vendite sul mercato interno, vendite nella Comunità europea e vendite a paesi terzi) e dedotto dai prezzi di vendita nel quadro di un adeguamento, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 10, lettera i), del regolamento di base. |
(41) |
Per quanto riguarda il costo del credito, è emerso che i tassi d’interesse dichiarati per il periodo dell’inchiesta non corrispondevano agli effettivi costi di finanziamento a breve termine sostenuti dalla società e si è quindi proceduto ad un adeguamento. |
d) Margine di dumping
(42) |
Considerata l’esistenza di una situazione in cui i prezzi all’esportazione variavano in funzione del periodo, si è tenuto conto di tale elemento nel calcolo del margine di dumping. Si è proceduto pertanto ad un confronto su base mensile tra la media ponderata del prezzo all’esportazione e la media ponderata del valore normale del prodotto in esame. |
(43) |
Il margine di dumping relativo al produttore esportatore che ha collaborato, espresso come percentuale del prezzo netto cif franco frontiera comunitaria è risultato essere inferiore alla soglia minima di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base. |
(44) |
Il margine di dumping sarebbe risultato inferiore alla soglia minima anche se il confronto fosse stato realizzato tra la media ponderata del valore normale e le singole operazioni di esportazione. Tale confronto non è però risultato opportuno in quanto, pur in presenza di una situazione in cui il prezzo all’esportazione variava significativamente tra un mese e l’altro (nel periodo dell’inchiesta, con differenze fino al 20 % e livelli notevolmente bassi tra maggio e ottobre 2005), anche il valore normale ha evidenziato la stessa tendenza. Tale andamento è imputabile al fatto che le principali materie prime, da cui dipende una porzione significativa del costo di produzione del prodotto in esame, hanno evidenziato un andamento analogo. Il metodo di cui al considerando 42 ha quindi permesso di stabilire l’intero margine di dumping. |
(45) |
Poiché il produttore esportatore è risultato l’unico ad avere esportato il prodotto in esame nella Comunità, non ci sono motivi per ritenere che qualche produttore esportatore non abbia collaborato. |
(46) |
Pertanto, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base, il procedimento relativo alla Turchia va chiuso. |
5. Repubblica popolare cinese e Ucraina
a) Trattamento riservato alle imprese operanti in condizioni di economia di mercato (TEM)
(47) |
A norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base, nelle inchieste antidumping relative alle importazioni provenienti dalla Repubblica popolare cinese e dall’Ucraina, il valore normale viene determinato conformemente ai paragrafi da 1 a 6 del citato articolo per i produttori che risultano conformi ai criteri di cui all’articolo 2, paragrafo 7, lettera c), del regolamento di base. |
(48) |
Per comodità di riferimento, tali criteri vengono riportati qui di seguito in forma sintetica:
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(49) |
Un produttore esportatore della Repubblica popolare cinese ha chiesto il TEM a norma dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera b), del regolamento di base e ha compilato, entro i termini, previsti il modello TEM per i produttori esportatori. La Commissione ha ricercato e verificato nella sede di questa società tutte le informazioni fornite nei formulari di domanda e ritenute necessarie. |
(50) |
L’inchiesta ha rivelato che la richiesta di TEM non poteva essere accolta in quanto la società non è risultata conforme ai criteri uno, due e tre di cui sopra. |
(51) |
Poiché i principali azionisti sono imprese statali e che gli amministratori nominati da tali azionisti detengono un numero sproporzionato di posizioni chiave nel consiglio di amministrazione, si conclude che lo Stato poteva esercitare un’influenza significativa sulle decisioni commerciali della società relative alla gestione quotidiana, alla distribuzione dei profitti, all’emissione di nuovi titoli, all’aumento di capitale, alla modifica dello statuto e allo scioglimento della società e che pertanto tali decisioni non venivano adottate in risposta a tendenze del mercato. |
(52) |
Inoltre, i conti della società non illustrano la vera situazione finanziaria in quanto la società ha proceduto, senza giustificazione, ad alcune riassegnazioni per l’ammortamento delle attività, violando le norme internazionali in materia di contabilità da 1 a 13. Questa circostanza, assieme al fatto che i responsabili della verifica contabile non avessero espresso riserve o spiegazioni in merito a tale pratica, ha costituito una chiara violazione delle norme contabili internazionali. |
(53) |
Per quanto riguarda la valutazione delle attività iniziali, la società non è stata in grado di fornire spiegazioni sul fondamento di tale valutazione. Infine, la società non è stata in grado di fornire alcuna prova del pagamento dell’affitto dell’edificio occupato dagli uffici. Ciò dimostra che vi sono distorsioni di rilievo derivanti dal precedente sistema ad economia non di mercato. |
(54) |
Il comitato consultivo è stato interpellato e le parti direttamente interessate hanno avuto la possibilità di presentare osservazioni in merito alle suddette conclusioni, ma la Commissione non ha ricevuto nessuna osservazione al riguardo. L’industria comunitaria ha potuto presentare le sue osservazioni e non ha contestato tale posizione relativa al TEM. |
(55) |
Pertanto, la Commissione ha concluso che il produttore esportatore cinese non potesse ottenere il TEM. |
b) Trattamento individuale (TI)
(56) |
Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, per i paesi cui si applicano le disposizioni del medesimo articolo viene calcolato, se del caso, un dazio unico per l’intero paese, a meno che le imprese non possano dimostrare di rispondere a tutti i criteri stabiliti dall’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base e ottenere un trattamento individuale. |
(57) |
Il produttore esportatore cinese a cui non è stato concesso il TEM ha chiesto il TI. Tuttavia, come risulta dal considerando 51, lo Stato è risultato esercitare, tramite i suoi rappresentanti in seno al consiglio di amministrazione, un’influenza significativa riguardo ai prezzi all’esportazione e ai volumi delle esportazioni, in modo tale che questi non hanno potuto essere considerati determinati liberamente. Inoltre, tale interferenza da parte dello Stato relativa alla gestione quotidiana della società significava che il rischio di elusione delle misure non potesse essere escluso, se a tale esportatore fosse stato concesso un’aliquota di dazio individuale. |
(58) |
Alla luce di quanto precede e poiché il produttore esportatore cinese non ha soddisfatto tutte le condizioni per la concessione del TI, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento di base, la richiesta di TI è stata rifiutata. |
(59) |
L’unico produttore esportatore ucraino non ha chiesto il TEM, ma solamente il TI. In Ucraina, non esistono altri produttori noti di penta, come conferma il fatto che le esportazioni di penta dall’Ucraina alla Comunità dichiarate del produttore esportatore in questione coincidono con le quantità indicate da Eurostat. Pertanto, non si è ritenuto necessario verificare l’opportunità di concedere il TI al produttore esportatore in questione, poiché sarebbe stato istituito in ogni caso un dazio unico per l’intero paese. |
c) Valore normale
i) Paese di riferimento
(60) |
Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM deve essere stabilito in base al prezzo o al valore normale costruito in un paese di riferimento. |
(61) |
Nell’avviso di apertura la Commissione aveva annunciato che intendeva utilizzare il Giappone come paese di riferimento adeguato ai fini della determinazione del valore normale per la Repubblica popolare cinese e l’Ucraina, invitando le parti interessate a pronunciarsi su tale scelta. Nessuna delle parti interessate si è dichiarata contraria alla proposta. |
(62) |
La Commissione ha contattato il produttore noto di penta in Giappone, chiedendo di collaborare al procedimento, ma la risposta è stata negativa. |
(63) |
Inizialmente, i paesi interessati dal procedimento in oggetto non sono stati selezionati perché non hanno offerto collaborazione o perché i loro mercati interni potevano risultare distorti dalle pratiche di dumping. La Commissione ha quindi chiesto collaborazione a tutti gli altri produttori noti in Cile, Taiwan, Brasile e Repubblica di Corea, gli altri paesi in cui viene prodotto il penta. |
(64) |
Soltanto il produttore cileno si è dichiarato pronto a collaborare. Pur essendo caratterizzato da un solo produttore, il mercato interno cileno di penta è risultato caratterizzato da un livello significativo di concorrenza nel periodo dell’inchiesta, grazie alle importazioni dalla Cina, da Taiwan, dalla Svezia e dalla Repubblica di Corea, in quanto non vi sono contingenti o altre restrizioni quantitative in vigore. |
(65) |
Tenuto conto di quanto precede, si è concluso in via provvisoria che il Cile costituisse la scelta più appropriata e più ragionevole, conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, del regolamento di base. |
(66) |
Al produttore è quindi stato inviato un questionario in cui si chiedevano informazioni sui prezzi di vendita sul mercato interno e sui costi di produzione del prodotto simile; i dati inviati sono stati verificati sul posto. |
(67) |
Tuttavia, l’inchiesta ha rivelato che il produttore esportatore turco che ha collaborato non ha praticato dumping. Apparentemente, il mercato turco di penta non era caratterizzato da distorsioni e il processo di produzione e le materie prime utilizzati dal produttore turco sono più simili a quelli utilizzati dai produttori esportatori cinesi e ucraini. |
(68) |
Si è quindi concluso che la Turchia potesse essere considerata un paese di riferimento ragionevole nel quadro del presente procedimento. |
ii) Determinazione del valore normale nel paese di riferimento
(69) |
Conformemente all’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base, il valore normale per i produttori esportatori ai quali non è stato concesso il TEM è stato stabilito in base alle informazioni sottoposte a verifica, ricevute dal produttore del paese di riferimento. |
(70) |
Il valore normale è stato calcolato secondo il metodo di cui ai considerando da 32 a 35. |
d) Prezzi all’esportazione
(71) |
Poiché tutte le vendite all’esportazione dei produttori esportatori cinesi e ucraini sono risultate effettuate direttamente ad acquirenti indipendenti nella Comunità, il prezzo all’esportazione è stato stabilito conformemente all’articolo 2, paragrafo 8, del regolamento di base, ovvero in base ai prezzi all’esportazione effettivamente corrisposti o pagabili. |
(72) |
Poiché la media del valore normale relativa all’intero periodo dell’inchiesta non è risultata rappresentativa, per le ragioni di cui ai considerando da 33 a 37, sono state calcolate le medie mensili dei prezzi all’esportazione. |
e) Confronto
(73) |
Sono stati applicati adeguamenti, ove opportuno e giustificato, relativamente a spese di trasporto, assicurazione, movimentazione e accessorie e ai costi relativi a imballaggio, credito e commissioni bancarie. |
f) Margini di dumping
(74) |
Per ciascuno dei produttori esportatori cui non è stato concesso il TEM, la media ponderata del valore normale calcolata per il paese di riferimento è stata confrontata con la media ponderata mensile del prezzo all’esportazione nella Comunità, conformemente all’articolo 2, paragrafo 11, del regolamento di base. |
(75) |
Nel caso della Repubblica popolare cinese, i quantitativi di penta esportati dal produttore esportatore che ha collaborato sono risultati significativamente inferiori al 70 % del volume complessivo delle importazioni di penta dalla Cina nel periodo dell’inchiesta, secondo i dati Eurostat. Pertanto, per i produttori esportatori cinesi che non hanno collaborato, il margine di dumping è stato calcolato utilizzando i dati disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base. Pertanto, si è ritenuto opportuno calcolare il margine di dumping sulla base dalle transazioni del produttore che ha collaborato caratterizzate dal maggiore margine di dumping. La Commissione ha ritenuto necessario adottare questo metodo anche per evitare di premiare l’omessa collaborazione, nonché in considerazione del fatto che nessun elemento permetteva di stabilire che una parte che non aveva collaborato all’inchiesta avesse praticato il dumping ad un livello inferiore. |
(76) |
Pertanto, è stato calcolato un margine di dumping medio unico per l’intero paese usando quale fattore di ponderazione il valore cif di entrambi i gruppi di produttori esportatori, cioè di quelli che hanno collaborato all’inchiesta e di quelli che non hanno collaborato. |
(77) |
Nel caso dell’Ucraina, come indicato al considerando 59, in ragione dell’alto livello di collaborazione si è ritenuto opportuno fissare il margine di dumping nazionale allo stesso livello del margine rilevato per il produttore esportatore che ha collaborato. |
(78) |
I margini di dumping, espressi come percentuale dei prezzi all’importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
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6. Russia e Stati Uniti d’America (USA)
(79) |
Nessuno dei produttori russi e statunitensi ha collaborato. Pertanto, in mancanza di dati più adeguati, il margine di dumping nazionale è stato provvisoriamente calcolato utilizzando i dati disponibili, ai sensi dell’articolo 18 del regolamento di base, nella fattispecie i dati contenuti nella denuncia. |
(80) |
I margini di dumping, espressi in percentuale del prezzo all’importazione cif frontiera comunitaria, dazio non corrisposto, sono i seguenti:
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D. PREGIUDIZIO
1. Produzione comunitaria
(81) |
L’inchiesta ha concluso che il prodotto simile è prodotto da cinque produttori comunitari, uno dei quali possiede due impianti di produzione. La denuncia è stata presentata per conto di due di questi produttori. Dopo l’apertura, un terzo produttore ha deciso di sostenere il procedimento collaborando all’inchiesta. Gli altri due, che hanno fornito dati generali relativi a produzione e vendite, hanno espresso il loro sostegno al procedimento. |
(82) |
Il volume della produzione comunitaria, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento di base, è stato quindi calcolato a titolo provvisorio sommando la produzione dei tre produttori esportatori comunitari che hanno collaborato al volume della produzione delle altre due società, sulla base dei dati da esse forniti. La produzione comunitaria complessiva del prodotto simile nel periodo dell’inchiesta è così risultata pari a 115 608 tonnellate. |
2. Definizione dell’industria comunitaria
(83) |
La produzione dei tre produttori comunitari che hanno pienamente collaborato all’inchiesta rappresenta il 94 % della produzione comunitaria di penta. Si ritiene pertanto che detti produttori costituiscano l’industria comunitaria, ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 1 e dell’articolo 5, paragrafo 4, del regolamento di base. |
3. Consumo comunitario
(84) |
Il consumo comunitario è stato calcolato sommando il volume delle vendite sul mercato comunitario effettuate dai produttori noti alle importazioni del prodotto di cui al codice NC in oggetto originarie di tutti i paesi terzi, sulla base dei dati Eurostat. A tale proposito, va osservato che solo uno dei produttori comunitari che non ha sostenuto la denuncia ha fornito dati sulle vendite relativi al tutto il periodo in esame. Pertanto, i dati sulle vendite dell’altro produttore non sono stati presi in considerazione, in quanto relativi al solo periodo dell’inchiesta. Data l’esiguità di tali volumi, la loro esclusione non altera il quadro globale. Come si ricava dalla seguente tabella, nel corso del periodo in esame il consumo nella Comunità del prodotto in esame e del prodotto simile è diminuito del 12 %. La domanda è rimasta costante tra il 2003 e il 2004, mentre nel periodo dell’inchiesta essa è diminuita del 9 % rispetto all’anno precedente.
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4. Importazioni nella Comunità dai paesi interessati
a) Cumulo
(85) |
La Commissione ha considerato l’opportunità di valutare cumulativamente gli effetti delle importazioni di penta originario di Repubblica popolare cinese, USA, Turchia, Russia e Ucraina, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento di base. Si rammenta che le importazioni dalla Turchia sono risultate effettuate a prezzi non di dumping e che il procedimento relativo a tali importazioni deve essere quindi chiuso. |
b) Margine di dumping e volume delle importazioni
(86) |
I margini di dumping medi dei quattro paesi rimanenti dopo l’esclusione della Turchia sono superiori alla soglia minima di cui all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento di base e il volume delle importazioni da ognuno di questi paesi non è trascurabile, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 7, del regolamento di base; le rispettive quote di mercato sono risultate pari, nel periodo dell’inchiesta, all’1,8 % per la Repubblica popolare cinese, all’1,5 % per la Russia, al 3,7 % per l’Ucraina e all’1,9 % per gli Stati Uniti. |
c) Condizioni di concorrenza
(87) |
Le importazioni dalla Repubblica popolare cinese, dalla Russia e dall’Ucraina sono aumentate considerevolmente nel periodo in esame e i relativi prezzi hanno evidenziato un andamento simile, attestandosi su livelli chiaramente inferiori ai prezzi della Comunità europea. |
(88) |
Come indicato, l’inchiesta ha stabilito che il prodotto in esame importato dai paesi interessati e il prodotto simile prodotto e venduto dall’industria comunitaria hanno le stesse caratteristiche tecniche, fisiche e chimiche di base e le stesse applicazioni. Inoltre, tutti i prodotti sono venduti, attraverso canali di vendita simili, agli stessi clienti e sono quindi risultati in concorrenza tra loro. |
(89) |
I prezzi delle importazioni dagli Stati Uniti non sono risultati inferiori a quelli dell’industria comunitaria (cfr. considerando 141). In effetti, la politica dei prezzi degli esportatori USA sembra essere stata diametralmente opposta a quella degli esportatori degli altri paesi interessati. Gli USA sono infatti riusciti a incrementare la propria quota di mercato sul mercato comunitario a prezzi superiori a quelli degli altri tre paesi. Ciò si spiega considerando il fatto che un produttore esportatore USA ha ottenuto risultati molto positivi in un segmento di mercato diverso, nel quale si possono ottenere prezzi più elevati. Viste le circostanze, la Commissione ha concluso che una valutazione cumulativa delle importazioni dagli USA e delle importazioni oggetto di dumping originarie di Repubblica popolare cinese, Russia e Ucraina non era appropriata alla luce delle condizioni di concorrenza tra le importazioni dagli USA e, da una parte, le importazioni oggetto di dumping originarie dei tre paesi interessati e, dall’altra, il prodotto simile comunitario. |
(90) |
Alla luce delle considerazioni precedenti, si è concluso che sono soddisfatte tutte le condizioni che giustificano una valutazione cumulativa delle importazioni di penta originarie della Repubblica popolare cinese, della Russia e dell’Ucraina. |
d) Volume e quota di mercato complessivi
(91) |
Sulla base dei dati Eurostat, nel periodo dell’inchiesta i volumi delle importazioni originarie di Repubblica popolare cinese, Russia e Ucraina sono aumentati in misura significativa, passando da 1 235 t nel 2002 a 5 136 t. Nello stesso periodo, la quota di mercato complessiva è aumentata costantemente, passando dall’1 % al 7 %. Ciò va valutato in un contesto di calo dei consumi.
|
e) Prezzi delle importazioni e sottoquotazione
(92) |
Le informazioni sui prezzi relative alle importazioni complessive dai tre paesi interessati si basano sui dati Eurostat. La seguente tabella illustra l’andamento della media dei prezzi all’importazione praticati da Repubblica popolare cinese, Russia e Ucraina. Nel periodo in esame i prezzi sono calati del 13 %.
|
(93) |
Per calcolare la sottoquotazione di prezzi, la Commissione ha preso in esame dati relativi al periodo dell’inchiesta. I prezzi di vendita dell’industria comunitaria erano quelli praticati ad acquirenti indipendenti, con un eventuale adeguamento franco fabbrica, vale a dire escludendo le spese di trasporto nella Comunità e dopo deduzione di eventuali sconti e riduzioni. Tali prezzi sono stati messi a confronto con i prezzi delle importazioni dai tre paesi interessati. Poiché la Russia non ha collaborato, la media ponderata dei prezzi all’esportazione si basa sui dati Eurostat. Per quanto riguarda Repubblica popolare cinese e Ucraina, il confronto è stato effettuato con i prezzi all’esportazione praticati dai produttori che hanno collaborato, al netto di riduzioni e adeguati, ove necessario, a livello cif franco frontiera comunitaria e per tenere conto dei costi di sdoganamento e dei costi successivi all’importazione. In entrambi i casi i prezzi sono stati considerati rappresentativi, in quanto in Ucraina esiste un solo produttore di penta e, per quanto concerne la Repubblica popolare cinese, le esportazioni del produttore che ha collaborato corrispondono a circa la metà di tutti i quantitativi di penta esportati dalla Repubblica popolare cinese nella Comunità europea. |
(94) |
Il confronto ha rivelato che nel periodo dell’inchiesta, la media ponderata dei margini di sottoquotazione è risultata pari all’11,3 % per la Repubblica popolare cinese, al 6,2 % per l’Ucraina e all’11,9 % per la Russia. |
5. Situazione dell’industria comunitaria
(95) |
Conformemente all’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base, l’esame dell’incidenza delle importazioni oggetto di dumping sull’industria comunitaria ha comportato una valutazione di tutti i fattori e indicatori economici in rapporto con la situazione di tale industria nel periodo considerato. |
a) Produzione, capacità di produzione e utilizzazione degli impianti
(96) |
Tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta, la produzione è diminuita del 3 %. L’aumento del 2004 è dipeso dall’aumento della capacità di produzione di un produttore. L’andamento del volume di produzione è stato il seguente:
|
(97) |
La capacità di produzione è stata calcolata sulla base della capacità nominale degli impianti di produzione dell’industria comunitaria, tenendo conto delle interruzioni della produzione. Durante il periodo considerato, la capacità di produzione è aumentata del 6 %. L’aumento si è verificato soprattutto nel 2004 ed è il risultato, da una parte, della risistemazione, che ha dato risultati positivi, di un impianto di produzione e, dall’altra, dalla riorganizzazione del secondo impianto di produzione dello stesso produttore. |
(98) |
Per effetto della diminuzione dei volumi di produzione e del leggero aumento della capacità, l’utilizzazione degli impianti è diminuita, passando dal 95 % del 2002 all’87 % del periodo dell’inchiesta.
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b) Scorte
(99) |
Nel periodo in esame, le scorte sono più che raddoppiate, rispecchiando le sempre crescenti difficoltà di smaltimento dei prodotti sul mercato comunitario.
|
c) Volume delle vendite, quote di mercato e prezzi unitari medi nella Comunità
(100) |
Le vendite di penta da parte dell’industria comunitaria ad acquirenti indipendenti sul mercato comunitario sono diminuite costantemente, passando da 64 663 t nel 2002 a 54 543 t nel periodo dell’inchiesta (16 %). La diminuzione dei volumi di vendita è risultata pertanto superiore alla diminuzione del consumo comunitario, che nello stesso periodo è diminuito, come indicato sopra, del 12 %. L’industria comunitaria ha quindi registrato una perdita di quota di mercato di tre punti percentuali. La quota di mercato è passata dal 78 % del 2002 al 75 % del periodo dell’inchiesta.
|
(101) |
Nel periodo in esame, la media ponderata dei prezzi ad acquirenti indipendenti nel mercato comunitario è diminuita dell’11 %. Tra il 2002 e il 2003 si è registrato un leggero aumento dei prezzi, ma successivamente i prezzi si sono nuovamente contratti, per registrare un record negativo nel periodo dell’inchiesta, quando hanno raggiunto i 1 040 EUR/t. |
(102) |
La flessione dei prezzi registrata nel periodo in esame deve essere considerata alla luce dei tentativi dell’industria comunitaria di concorrere con le importazioni oggetto di dumping. Gli attuali livelli dei prezzi risultano però insostenibili poiché, per rimanere presente nel mercato, l’industria comunitaria si trova costretta a vendere il prodotto a prezzi inferiori ai costi di produzione.
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d) Utili e flusso di cassa
(103) |
Nel periodo in esame, la redditività dell’industria comunitaria è diminuita drammaticamente, passando dal 12,6 % del 2002 al – 1,5 % del periodo dell’inchiesta. Ancora nel 2004, l’industria comunitaria è riuscita a realizzare un utile, per quanto esiguo, ma la situazione è peggiorata nel periodo dell’inchiesta, in cui l’industria comunitaria ha cominciato a registrare perdite. Tale situazione dipende soprattutto dal fatto che l’aumento dei prezzi delle materie prime, in particolare del metanolo, che rappresenta il 25 % circa del costo di produzione, non ha potuto essere trasferito ai consumatori finali a causa del basso livello dei prezzi delle importazioni dai paesi interessati.
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(104) |
Anche il flusso di cassa, come la redditività, è peggiorato nel periodo in esame, registrando risultati negativi nel periodo dell’inchiesta. La diminuzione del livello assoluto del flusso di cassa negativo alla fine del periodo dipende dalla diminuzione della produzione e dei volumi delle vendite.
|
e) Investimenti, utile sul capitale investito e capacità di ottenere capitali
(105) |
Nel periodo in esame, gli investimenti hanno evidenziato una tendenza positiva. Tuttavia, i principali investimenti risalgono al 2003, quando l’industria comunitaria era ancora redditizia. Nel periodo dell’inchiesta, gli investimenti hanno riguardato la risistemazione degli impianti di un produttore e il miglioramento delle attrezzature di un altro produttore per conformarsi alla normativa in materia ambientale.
|
(106) |
Nel periodo dell’inchiesta, l’utile sugli investimenti fatti a partire dalla produzione e dalla vendita del prodotto simile è risultato negativo ed è diminuito significativamente nel periodo in esame, sulla scia dell’analoga tendenza della redditività.
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(107) |
Non risulta che l’industria comunitaria, composta di grandi società che producono anche altri prodotti, abbia incontrato problemi a livello di reperimento di capitale per le proprie attività; l’industria comunitaria è quindi risultata in grado di ottenere capitale per tutto il periodo in esame. |
f) Occupazione, produttività e salari
(108) |
L’andamento dell’occupazione, della produttività e dei salari è stata la seguente:
|
(109) |
Nel periodo in esame, il numero di addetti è aumentato del 3 % per effetto della riorganizzazione effettuata da un produttore comunitario, che ha comportato una ridistribuzione interna del personale impiegato nel settore del penta, lasciando inalterato il numero complessivo di addetti. A causa del leggero aumento del numero di addetti e della diminuzione dei volumi della produzione, nel periodo in esame la produttività ha evidenziato un andamento negativo. |
(110) |
Nel periodo in esame, il livello medio dei salari per addetto è aumentato del 4 %, ovvero di una percentuale inferiore all’aumento dell’inflazione nello stesso periodo. |
g) Crescita
(111) |
Mentre nel periodo in esame il consumo comunitario è diminuito del 12 %, il volume delle vendite dell’industria comunitaria è diminuito del 16 %, mentre contemporaneamente le importazioni da Repubblica popolare cinese, Russia e Ucraina sono aumentate di oltre il 300 % e le importazioni dagli Stati Uniti di oltre 700 %. L’industria comunitaria ha quindi perso quota di mercato, a differenza delle importazioni oggetto dell’inchiesta. |
h) Entità del margine di dumping effettivo e ripresa dagli effetti di precedenti pratiche di dumping
(112) |
I margini di dumping registrati da Repubblica popolare cinese, Russia, Ucraina e Stati Uniti sono indicati nel capitolo dedicato al dumping e sono nettamente al di sopra della soglia minima. Inoltre, dati il volume e il prezzo delle importazioni oggetto di dumping, l’incidenza del margine di dumping effettivo non può essere considerata trascurabile. |
(113) |
La Comunità non si trova in fase di ripresa dalle conseguenze di precedenti pratiche di dumping o sovvenzionamento, non essendo state effettuate in passato inchieste in merito. |
6. Conclusioni in materia di pregiudizio
(114) |
L’analisi degli indicatori di pregiudizio indica che la situazione dell’industria comunitaria è peggiorata in misura significativa dopo il 2002, raggiungendo il punto di minimo nel periodo dell’inchiesta, quando sono registrate perdite dell’11,5 %. |
(115) |
Nel contesto di un consumo in calo, registrato nel periodo in esame, la produzione comunitaria è diminuita del 3 % e l’utilizzazione degli impianti dell’8 %. Le vendite sul mercato comunitario sono diminuite del 16 % in termini di volume e del 25 % in termini di valore. Tale tendenza si è ripercossa anche a livello di scorte, che nel periodo in esame sono quasi raddoppiate. Questa situazione ha prodotto la contrazione della quota di mercato, che è passata dal 78 % del 2002 al 75 % del periodo dell’inchiesta. Nel periodo in esame, i prezzi unitari medi sono diminuiti dell’11 %, nonostante l’aumento del costo delle materie prime. Per non perdere altra quota di mercato e mantenere la produzione, l’industria comunitaria ha dovuto adeguarsi ai prezzi delle importazioni oggetto di dumping, con conseguente significativo calo della redditività registrato nel periodo dell’inchiesta. |
(116) |
La maggior parte degli altri indicatori di pregiudizio confermano la situazione negativa che caratterizza l’industria comunitaria. L’utile sugli investimenti e il flusso di cassa sono risultati negativi e la produttività è diminuita. Gli investimenti hanno evidenziato una tendenza positiva, ma gli investimenti effettuati nel periodo dell’inchiesta — periodo che è coinciso con l’anno in cui l’industria comunitaria ha registrato perdite — hanno in effetti riguardato la risistemazione di un impianto e il miglioramento dell’attrezzatura per conformarsi alla normativa in materia ambientale e non investimenti in nuove attrezzature produttive. Il lieve aumento del numero di addetti è dipeso dalla riorganizzazione operata da un produttore e non ha implicato l’assunzione di nuovo personale in un periodo di deterioramento della situazione economica. |
(117) |
Alla luce delle considerazioni che precedono, si può concludere che l’industria comunitaria ha subito un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 6, del regolamento di base. |
E. NESSO DI CAUSALITÀ
1. Osservazione preliminare
(118) |
Conformemente all’articolo 3, paragrafi 6 e 7, del regolamento di base, la Commissione ha esaminato se le importazioni oggetto di dumping del prodotto in esame originarie dei paesi interessati abbiano arrecato all’industria comunitaria un pregiudizio di dimensioni tali da potersi definire notevole. In questa analisi, sono stati esaminati altri fattori noti, oltre alle importazioni oggetto di dumping, che nello stesso periodo potrebbero aver causato un pregiudizio all’industria comunitaria, per garantire che l’eventuale pregiudizio arrecato da tali fattori non venisse attribuito alle importazioni oggetto di dumping. |
2. Effetto delle importazioni oggetto di dumping
(119) |
Si rammenta, per quanto riguarda la Turchia, la cui quota di mercato nel periodo dell’inchiesta è stata pari all’8,6 %, che il margine di dumping riscontrato è risultato inferiore alla soglia minima. Le importazioni da tale paese non sono quindi state prese in considerazione per l’analisi degli effetti delle importazioni oggetto di dumping sul pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Nel periodo dell’inchiesta, la quota di mercato complessiva detenuta dagli altri quattro paesi è risultata pari al 9 %. |
(120) |
I volumi delle importazioni originarie della Repubblica popolare cinese, della Russia e dell’Ucraina sono aumentati considerevolmente nel periodo in esame, sia in termini assoluti che di quota di mercato. Nel 2002, le importazioni sono state quasi trascurabili (1 235 t), mentre nel periodo in esame esse sono aumentate del 316 %, raggiungendo le 5 136 t nel periodo dell’inchiesta. Nello stesso periodo, la quota di mercato complessiva è aumentata passando dall’1 % al 7 %. La media ponderata del prezzo delle importazioni è diminuita del 13 %, con un’evidente sottoquotazione nel periodo dell’inchiesta. Pertanto, il considerevole aumento dei volumi delle importazioni dai tre paesi interessati e l’aumento della quota di mercato nel periodo in esame, con prezzi che sono rimasti notevolmente inferiori a quelli dell’industria comunitaria, ha coinciso con l’evidente deterioramento della situazione finanziaria generale dell’industria comunitaria nello stesso periodo. |
(121) |
L’industria comunitaria ha sostenuto che, anche con una quota di mercato esigua, le importazioni oggetto di dumping sono riuscite a causare un grave squilibrio del mercato, a causa della natura del prodotto. Il penta è un prodotto primario ed è il prezzo più basso praticato sul mercato che determina in ampia misura il prezzo di mercato, al quale gli altri produttori devono adeguarsi se vogliono mantenere i clienti. Ciò viene dimostrato dalla tendenza negativa dei prezzi di vendita dell’industria comunitaria registrata nel periodo in esame, a fronte dell’impennata del prezzo della principale materia prima, il metanolo. L’industria comunitaria sostiene di non avere potuto trasferire ai clienti l’aumento del prezzo della materia prima, a causa della forte pressione esercitata dalle importazioni oggetto di dumping. Questa situazione ha comportato una notevole diminuzione della redditività, degli utili degli investimenti e del flusso di cassa. |
(122) |
Tuttavia, se si esamina meglio la curva dei valori, si nota che il considerevole deterioramento della situazione finanziaria dell’industria comunitaria è avvenuto nel periodo dell’inchiesta. Negli anni precedenti, le importazioni dalla Repubblica popolare cinese, dalla Russia e dall’Ucraina sono aumentate in misura significativa, passando dalle 1 235 t del 2002 alle 4 752 t del 2004, ovvero del 285 %, a fronte di un calo dei prezzi di tali importazioni del 9 %. Tuttavia, l’effetto dell’aumento delle importazioni sulla situazione dell’industria comunitaria non è stato drammatico; a fronte di un calo del 9 % del volume delle vendite e di una contrazione dei prezzi dell’1 %, il livello dei profitti ottenuti del 2004 è rimasto ad un livello ragionevole (5,7 %). Nel periodo dell’inchiesta, la diminuzione del 7 % delle vendite dell’industria comunitaria ha coinciso con l’ulteriore aumento dell’8 % delle importazioni dai paesi in questione, un aumento relativamente contenuto rispetto a quello realizzato nei precedenti due anni. Tuttavia, è stato solamente nel periodo dell’inchiesta che l’industria comunitaria ha visto la propria redditività calare drammaticamente (– 11,5 %) e la situazione finanziaria aggravarsi seriamente. |
(123) |
Alla luce di tali considerazioni, è evidente che, considerando l’intero periodo in esame, ci sia una correlazione tra lo sviluppo delle importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria. Tuttavia, le sole importazioni oggetto di dumping non sembrano giustificare il crollo della redditività dell’industria comunitaria nel periodo dell’inchiesta. Non si può pertanto concludere che le importazioni oggetto di dumping abbiano svolto un ruolo determinante nella situazione pregiudizievole dell’industria comunitaria, culminata nel periodo dell’inchiesta. |
3. Effetti dovuti ad altri fattori
a) Diminuzione del consumo nella CE
(124) |
Durante il periodo in esame, il consumo di penta nella Comunità è sceso del 12 %. Tale tendenza sembra essere legata al calo della domanda di resine alchidiche nell’industria dei prodotti vernicianti, che rappresenta il 70 % circa dell’utilizzo di penta sul mercato comunitario. La visita presso un utilizzatore industriale di penta, che produce resine alchidiche per l’industria dei prodotti vernicianti, ha rivelato che la domanda di alchidici dovrebbe registrare una diminuzione ancor più marcata in futuro, a causa delle imminenti modifiche della legislazione ambientale, che introdurranno restrizioni sull’emissione di composti organici volatili delle vernici utilizzate nei settori architettonico e industriale. Poiché le resine alchidiche sono meno ecologiche di altri prodotti, dal punto di vista delle emissioni di composti organici, il loro impiego è destinato a diminuire. |
(125) |
Le vendite dell’industria comunitaria sono diminuite del 16 % in termini di volume e del 3 % in termini di quota di mercato, passando dal 78 % del 2002 al 75 % del periodo dell’inchiesta. Le importazioni da Repubblica popolare cinese, Russia e Ucraina sono aumentate del 316 % nel periodo in esame, facendo passare dall’1 % al 7 % la quota di mercato complessiva, che è andata ad occupare la quota di mercato persa dall’industria comunitaria. Il solo calo della domanda di penta nel Comunità non spiega però il deterioramento della situazione dell’industria comunitaria nel periodo in esame. |
(126) |
L’andamento annuale del consumo indica tuttavia che la diminuzione del consumo è stata più marcata tra il 2004 e il periodo dell’inchiesta, quando ha registrato una diminuzione del 9 %, rispetto agli anni precedenti. In effetti, il consumo è rimasto stabile tra il 2003 e il 2004, mentre è aumentato del 3 % tra il 2002 e il 2003. Pertanto, considerato che la diminuzione del consumo coincide con il periodo in cui l’industria comunitaria ha cominciato a registrare perdite, non si può escludere che il calo della domanda di penta sul mercato comunitario abbia avuto un’incidenza sulla situazione pregiudizievole dell’industria comunitaria. |
b) Importazioni da altri paesi terzi
(127) |
Le importazioni dai cinque principali altri paesi terzi hanno evidenziato il seguente andamento:
|
(128) |
Secondo Eurostat e in base alle informazioni raccolte nel corso dell’inchiesta, i principali paesi terzi dai quali è stato importato il penta sono Cile, India e Taiwan. Se alle importazioni dagli altri paesi terzi si aggiungono le importazioni dalla Turchia, nel periodo dell’inchiesta il volume complessivo delle importazioni dagli altri paesi terzi è aumentato del 12 %, passando dalle 8 586 t del 2002 alle 9 636 t del periodo dell’inchiesta, con un aumento della rispettiva quota di mercato dal 10 % al 13 %. Il livello dei prezzi delle importazioni dai paesi terzi è rimasto molto superiore al prezzo dell’industria comunitaria per tutto il periodo in esame. Pertanto, le importazioni dagli altri paesi terzi, in concorrenza con le importazioni oggetto di dumping, sono riuscite a aumentare la propria quota di mercato di tre punti percentuali, con prezzi superiori a quelli dell’industria comunitaria. |
(129) |
Va osservato, comunque, che le importazioni da altri paesi terzi hanno evidenziato un andamento diverso rispetto a quello delle importazioni oggetto di dumping, nel senso che hanno raggiunto un picco nel 2004, mentre nel periodo dell’inchiesta, il periodo in cui l’industria comunitaria ha registrato perdite, sono calate del 22 % rispetto all’anno precedente. Nello stesso periodo, i relativi prezzi medi sono diminuiti dell’11 % e la quota di mercato ha perso due punti percentuali. Ciò sembra indicare che, a partire dal 2004, il calo dei prezzi di mercato abbia colpito anche i produttori degli altri paesi terzi. Tuttavia, anche durante il periodo dell’inchiesta, i prezzi di tali importazioni sono rimasti superiori a quelli dell’industria comunitaria. |
c) Andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria
(130) |
Si è valutato se le esportazioni dell’industria comunitaria al di fuori della Comunità avessero contribuito al pregiudizio subito durante il periodo in esame. Durante il periodo esaminato, le esportazioni verso acquirenti extracomunitari non collegati hanno rappresentato circa la metà delle vendite di prodotto simile dell’industria comunitaria. Tra il 2002 e il periodo dell’inchiesta, i volumi delle esportazioni sono aumentati del 3 %, mentre i prezzi all’esportazione sono diminuiti del 7 %.
|
(131) |
Anche se per tutto il periodo in esame le vendite destinate all’esportazione sono lievemente aumentate in termini di volume, il fatto che i relativi prezzi medi siano stati non solo inferiori ai prezzi medi praticati sul mercato comunitario ma anche inferiori al costo di produzione unitario ha certamente avuto un effetto negativo sulla situazione finanziaria generale dell’industria comunitaria, pur non indicendo direttamente sulla redditività registrata sul mercato comunitario. Non si può pertanto escludere che il pregiudizio subito dall’industria comunitaria sia stato indirettamente causato dall’andamento negativo della redditività sui mercati di esportazione, in quanto tale andamento negativo potrebbe avere inciso sulla capacità dell’industria comunitaria di effettuare nuovi investimenti o di assumere nuovo personale. |
d) Altri produttori comunitari
(132) |
Secondo i dati forniti relativamente a tutto il periodo in esame, i volumi delle vendite del produttore esportatore comunitario che non ha presentato denuncia sono diminuiti ancora di più rispetto a quelli dell’industria comunitaria. Sembra pertanto che tale produttore si sia trovato in una situazione analoga a quella dei produttori esportatori comunitari che hanno presentato la denuncia. Risulta pertanto chiaro che tale produttore non ha contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria. |
e) Aumento dei prezzi delle materie prime
(133) |
Nel periodo in esame, il prezzo del metanolo, la princPeriodo dell’inchiestaale materia prima, è considerevolmente aumentato. Secondo le statistiche pubblicate sul sito Internet di Methanex, il princPeriodo dell’inchiestaale produttore e venditore mondiale di metanolo, il prezzo europeo è passato dalle 125 EUR/t del gennaio 2002 ai 235 EUR/t del dicembre 2005. Ciò ha contribuito, nel periodo in esame, all’aumento del 10 % del costo unitario di produzione e al conseguente calo della redditività, considerato che nello stesso periodo il prezzo di vendita unitario è diminuito del 13 %. |
(134) |
L’impennata del prezzo delle materie prime in quanto tale non può essere considerata responsabile del pregiudizio subito dall’industria comunitaria. L’andamento negativo della redditività è invece imputabile dal fatto che i produttori esportatori comunitari non sono riusciti a trasferire l’aumento dei costi delle materie prime ai propri acquirenti, aumentando il prezzo di vendita a causa dei bassi prezzi prevalenti sul mercato comunitario. Tuttavia, mentre il prezzo del metanolo è aumentato dell’88 %, l’aumento registrato nel periodo dell’inchiesta è stato solamente del 2 %. Pertanto, anche se il prezzo di mercato del penta è stato basso nel periodo dell’inchiesta, il contemporaneo andamento del prezzo del metanolo non spiega perché nello stesso periodo l’industria comunitaria abbia cominciato a registrare perdite di tale entità. |
4. Conclusioni in merito al nesso causale
(135) |
I dati disponibili indicano che anche detenendo una quota di mercato esigua le importazioni oggetto di dumping da Repubblica popolare cinese, Russia e Ucraina hanno esercitato una pressione sui prezzi dell’industria comunitaria. Un’analisi più approfondita non permette però di stabilire un nesso causale sostanziale tra il deterioramento della situazione finanziaria dell’industria comunitaria e l’andamento delle importazioni oggetto di dumping. |
(136) |
Il calo significativo della redditività dell’industria comunitaria e della sua situazione finanziaria in generale si è verificato tra il 2004 e il periodo dell’inchiesta, mentre i volumi delle importazioni oggetto di dumping sono aumentati solamente dell’8 %, rispetto ad un aumento del 285 % dei tre anni precedenti, in cui la redditività dell’industria comunitaria era ancora positiva. Inoltre, il calo della domanda di penta sul mercato comunitario ha coinciso con il deterioramento della situazione finanziaria dell’industria comunitaria. Risulta inoltre che l’aumento dei prezzi del metanolo, la princPeriodo dell’inchiestaale materia prima, sia stato molto meno marcato nel periodo dell’inchiesta rispetto agli anni precedenti e che esso non possa quindi spiegare l’improvviso e drammatico calo della redditività registrato nel periodo dell’inchiesta. |
(137) |
Il fatto che l’industria comunitaria esporti quasi la metà della sua produzione a prezzi inferiori al costo di produzione deve essere interpretato come un fattore che ha ulteriormente contribuito alla negatività della situazione generale dell’industria comunitaria, anche se non ha influito direttamente sulla redditività registrata a livello di mercato comunitario. |
(138) |
Non si può pertanto concludere che le importazioni oggetto di dumping da sole abbiano causato il notevole pregiudizio. In effetti, l’esame di altri fattori, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 7, del regolamento di base, ha rivelato che il pregiudizio potrebbe essere attribuito anche al calo del consumo, all’andamento delle esportazioni dell’industria comunitaria e alle importazioni dagli altri paesi terzi. |
5. Importazioni dagli USA
(139) |
I volumi delle importazioni dagli USA sono cresciuti, passando dalle 169 t del 2002 alle 1 355 t del periodo dell’inchiesta. Nello stesso periodo, la relativa quota di mercato è passata dallo 0,2 % all’1,9 %. |
(140) |
Nel periodo in esame, i prezzi medi delle importazioni dagli Stati Uniti sono diminuiti, restando però superiori ai prezzi praticati da Repubblica popolare cinese, Russia e Ucraina.
|
(141) |
La sottoquotazione dei prezzi è stata calcolata secondo il metodo di cui al considerando 93. Il margine di sottoquotazione registrato dagli USA è risultato pari a – 19,5 % nel periodo dell’inchiesta; il prezzo medio all’importazione è risultato quindi significativamente superiore rispetto al prezzo praticato dall’industria comunitaria sul mercato comunitario. Come spiegato, le importazioni dagli Stati Uniti non hanno esercitato una pressione sui prezzi. |
(142) |
Parallelamente all’aumento delle importazioni dagli Stati Uniti, nel periodo in esame l’industria comunitaria ha visto calare le proprie vendite, la quota di mercato e i prezzi; la situazione che si è creata ha indotto a concludere che essa abbia subito un notevole pregiudizio. Tuttavia, i prezzi delle importazioni dagli Stati Uniti non sono risultati inferiori a quelli dell’industria comunitaria; al contrario, essi sono stati significativamente superiori a quelli dell’industria comunitaria. Si è inoltre proceduto ad un ulteriore confronto tra i prezzi all’importazione praticati dagli Stati Uniti e i prezzi non pregiudizievoli del prodotto simile venduto dall’industria comunitaria sul mercato comunitario. Il prezzo non pregiudizievole è stato ottenuto adeguando il prezzo di vendita dell’industria comunitaria in funzione di un margine di profitto che l’industria comunitaria avrebbe potuto registrare in assenza del dumping pregiudizievole. Tale confronto ha rivelato che il livello di vendita sottocosto era inferiore alla soglia minima. Alla luce di quanto precede, si conclude pertanto che tali importazioni non hanno contribuito al pregiudizio subito dall’industria comunitaria. |
F. CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO
(143) |
In mancanza di nesso causale significativo tra le importazioni oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria comunitaria, il presente procedimento antidumping deve essere chiuso, ai sensi dell’articolo 9, paragrafi 2 e 3, del regolamento di base. |
(144) |
Il denunziante e tutte le altre parti interessate sono stati informati degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali la Commissione intende chiudere il presente procedimento. Successivamente i denunzianti hanno comunicato i loro punti di vista che non sono risultati, tuttavia, tali da modificare le suddette conclusioni, |
DECIDE:
Articolo 1
È chiuso il procedimento antidumping relativo alle importazioni di pentaeritritol classificabili al codice NC 2905 42 00, originarie di Repubblica popolare cinese, Russia, Turchia, Ucraina e Stati Uniti.
Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Fatto a Bruxelles, il 3 aprile 2007.
Per la Commissione
Peter MANDELSON
Membro della Commissione
(1) GU L 56 del 6.3.1996, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2117/2005 (GU L 340 del 23.12.2005, pag. 17).
(2) GU C 11 del 17.1.2006, pag. 4.