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15.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 75/24 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 14 marzo 2007
che modifica la decisione 96/4/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Austria
[notificata con il numero C(2007) 833]
(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)
(2007/165/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con la decisione 96/4/CE della Commissione (2) l’Austria è stata autorizzata ad applicare il metodo di classificazione delle carcasse di suino denominato «Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)». |
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(2) |
Tenendo conto degli sviluppi tecnici, il governo austriaco ha chiesto alla Commissione di autorizzare l’impiego di una nuova formula per il metodo utilizzato a norma della decisione 96/4/CE ed ha presentato gli elementi necessari a norma dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (3). |
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(3) |
Dall’esame di tale richiesta risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione del nuovo metodo di classificazione. |
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(4) |
È pertanto opportuno modificare la decisione 96/4/CE. |
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(5) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L’allegato della decisione 96/4/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.
Articolo 2
La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2007.
Per la Commissione
Mariann FISCHER BOEL
Membro della Commissione
(1) GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).
(2) GU L 1 del 3.1.1996, pag. 9. Decisione modificata dalla decisione 97/813/CE (GU L 334 del 5.12.1997, pag. 41).
(3) GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1197/2006 (GU L 217 dell’8.8.2006, pag. 6).
ALLEGATO
«ALLEGATO
ZWEI-PUNKTE-MESSVERFAHREN (ZP)
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1. |
La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego del metodo denominato “Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)”. |
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2. |
Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:
ŷ = 48,7719 – 0,48330 × a + 0,23127 × b dove
La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 70 e 130 kg.» |