15.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 75/24


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 marzo 2007

che modifica la decisione 96/4/CE relativa all’autorizzazione di metodi di classificazione delle carcasse di suino in Austria

[notificata con il numero C(2007) 833]

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(2007/165/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3220/84 del Consiglio, del 13 novembre 1984, che determina la tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (1), in particolare l’articolo 5, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 96/4/CE della Commissione (2) l’Austria è stata autorizzata ad applicare il metodo di classificazione delle carcasse di suino denominato «Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)».

(2)

Tenendo conto degli sviluppi tecnici, il governo austriaco ha chiesto alla Commissione di autorizzare l’impiego di una nuova formula per il metodo utilizzato a norma della decisione 96/4/CE ed ha presentato gli elementi necessari a norma dell’articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2967/85 della Commissione, del 24 ottobre 1985, che stabilisce le modalità di applicazione della tabella comunitaria di classificazione delle carcasse di suino (3).

(3)

Dall’esame di tale richiesta risultano soddisfatte le condizioni per l’autorizzazione del nuovo metodo di classificazione.

(4)

È pertanto opportuno modificare la decisione 96/4/CE.

(5)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni suine,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L’allegato della decisione 96/4/CE è sostituito dall’allegato della presente decisione.

Articolo 2

La Repubblica d’Austria è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 marzo 2007.

Per la Commissione

Mariann FISCHER BOEL

Membro della Commissione


(1)   GU L 301 del 20.11.1984, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 3513/93 (GU L 320 del 22.12.1993, pag. 5).

(2)   GU L 1 del 3.1.1996, pag. 9. Decisione modificata dalla decisione 97/813/CE (GU L 334 del 5.12.1997, pag. 41).

(3)   GU L 285 del 25.10.1985, pag. 39. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1197/2006 (GU L 217 dell’8.8.2006, pag. 6).


ALLEGATO

«ALLEGATO

ZWEI-PUNKTE-MESSVERFAHREN (ZP)

1.

La classificazione delle carcasse di suino è effettuata mediante l’impiego del metodo denominato “Zwei-Punkte-Messverfahren (ZP)”.

2.

Il tenore di carne magra della carcassa è calcolato secondo la seguente formula:

ŷ = 48,7719 – 0,48330 × a + 0,23127 × b

dove

ŷ

=

percentuale stimata di carne magra della carcassa,

a

=

spessore del lardo in mm, compresa la cotenna, visibile sulla fenditura, nella parte più sottile di copertura del muscolo gluteo medio,

b

=

spessore in mm del muscolo lombare visibile sulla fenditura, come distanza minima tra l’estremità anteriore (craniale) del muscolo gluteo medio e il lato superiore (dorsale) del rachide.

La formula è valida per le carcasse di peso compreso tra 70 e 130 kg.»