8.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/7 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 7 marzo 2007
che modifica la decisione 2005/51/CE concernente il periodo in cui è possibile importare nella Comunità a scopo di decontaminazione terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti
[notificata con il numero C(2007) 663]
(2007/156/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
(1) |
In deroga alla direttiva 2000/29/CE, la decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe per talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda le importazioni a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti (2), autorizza, per un periodo limitato, gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione e di eliminazione degli antiparassitari obsoleti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) a introdurre nella Comunità terra contaminata da tali antiparassitari e destinata ad essere sottoposta a trattamento presso inceneritori predisposti per il trattamento di rifiuti pericolosi. |
(2) |
Poiché l'attuazione di tale programma è stata ritardata, il periodo in cui la terra contaminata può essere introdotta nell'ambito dell'autorizzazione rilasciata con decisione 2005/51/CE dovrebbe essere estesa. |
(3) |
Occorre pertanto modificare la decisione 2005/51/CE. |
(4) |
Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
All'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2005/51/CE le parole «28 febbraio 2007» sono sostituite dalle parole «28 febbraio 2009».
Articolo 2
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2007.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).
(2) GU L 21 del 25.1.2005, pag. 21.