8.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 68/7


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 7 marzo 2007

che modifica la decisione 2005/51/CE concernente il periodo in cui è possibile importare nella Comunità a scopo di decontaminazione terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti

[notificata con il numero C(2007) 663]

(2007/156/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (1), in particolare l'articolo 15, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

In deroga alla direttiva 2000/29/CE, la decisione 2005/51/CE della Commissione, del 21 gennaio 2005, che autorizza temporaneamente gli Stati membri a concedere deroghe per talune disposizioni della direttiva 2000/29/CE del Consiglio per quanto riguarda le importazioni a scopo di decontaminazione di terra contaminata da antiparassitari o da inquinanti organici persistenti (2), autorizza, per un periodo limitato, gli Stati membri che partecipano al programma di prevenzione e di eliminazione degli antiparassitari obsoleti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura (FAO) a introdurre nella Comunità terra contaminata da tali antiparassitari e destinata ad essere sottoposta a trattamento presso inceneritori predisposti per il trattamento di rifiuti pericolosi.

(2)

Poiché l'attuazione di tale programma è stata ritardata, il periodo in cui la terra contaminata può essere introdotta nell'ambito dell'autorizzazione rilasciata con decisione 2005/51/CE dovrebbe essere estesa.

(3)

Occorre pertanto modificare la decisione 2005/51/CE.

(4)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato fitosanitario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

All'articolo 1, paragrafo 2, della decisione 2005/51/CE le parole «28 febbraio 2007» sono sostituite dalle parole «28 febbraio 2009».

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 7 marzo 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/35/CE della Commissione (GU L 88 del 25.3.2006, pag. 9).

(2)  GU L 21 del 25.1.2005, pag. 21.