|
8.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 68/3 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 30 gennaio 2007
che abroga la decisione 2003/487/CE sull’esistenza di un disavanzo eccessivo in Francia
(2007/154/CE)
IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 104, paragrafo 12,
vista la raccomandazione della Commissione,
considerando quanto segue:
|
(1) |
Con la decisione 2003/487/CE del Consiglio (1), adottata su raccomandazione della Commissione emessa ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 6, del trattato, il Consiglio ha deciso che in Francia esisteva una situazione di disavanzo eccessivo. Il Consiglio ha constatato che nel 2002 il disavanzo delle amministrazioni pubbliche francesi era del 3,1 % del PIL, tasso superiore al valore di riferimento del 3 % del PIL previsto dal trattato e che secondo i calcoli effettuati dalle autorità francesi e dai servizi della Commissione avrebbe superato la soglia del 3 % nel 2003, mentre il debito pubblico lordo aveva raggiunto il 58,2 % del PIL e nel 2003 avrebbe superato molto probabilmente il valore di riferimento del 60 % del PIL stabilito dal trattato. |
|
(2) |
Il 3 giugno 2003, ai sensi dell’articolo 104, paragrafo 7, del trattato e dell’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1467/97 del Consiglio, del 7 luglio 1997, per l’accelerazione e il chiarimento delle modalità di attuazione della procedura per i disavanzi eccessivi (2), il Consiglio ha emesso una raccomandazione, sulla base di una raccomandazione della Commissione, con la quale invitava le autorità francesi a porre termine, entro il 2004, alla situazione di disavanzo eccessivo. La raccomandazione è stata resa pubblica. |
|
(3) |
Nell’ottobre 2003, la Commissione ha ritenuto che le misure adottate dalla Francia non fossero sufficienti per conformarsi alla raccomandazione del 3 giugno 2003 e ha raccomandato di proseguire la procedura per disavanzo eccessivo. Per contro, il 25 novembre 2003, il Consiglio ha adottato conclusioni contenenti raccomandazioni all’indirizzo della Francia affinché correggesse il disavanzo entro il 2005 che sono state annullate dalla Corte di giustizia delle Comunità europee il 13 luglio 2004 (3). Il 14 dicembre 2004 la Commissione ha adottato una comunicazione al Consiglio nella quale concludeva che fosse necessario riferire all’anno 2005 la valutazione dei provvedimenti presi per la correzione. Ha anche concluso che le azioni intraprese fino ad allora dalla Francia permettevano nell’insieme una correzione del disavanzo eccessivo entro il 2005, sulla base di un adeguamento in termini corretti per il ciclo pari a circa l’1 % del PIL nel 2004 e 2005. Il 18 gennaio 2005, il Consiglio ha condiviso tale opinione. |
|
(4) |
A norma dell’articolo 104, paragrafo 12, del trattato, una decisione del Consiglio che constata l’esistenza di un disavanzo eccessivo è abrogata quando il Consiglio ritenga che il disavanzo eccessivo nello Stato membro in questione sia stato corretto. |
|
(5) |
Conformemente al protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi allegato al trattato, la Commissione fornisce i dati statistici necessari per l’applicazione del protocollo. Nell’ambito dell’applicazione di questo protocollo, gli Stati membri devono trasmettere dati relativi al disavanzo e al debito delle amministrazioni pubbliche nonché altre variabili connesse due volte all’anno, e segnatamente entro il 1o aprile e entro il 1o ottobre, ai sensi dell’articolo 4 del regolamento (CE) n. 3605/93 del Consiglio, del 22 novembre 1993, relativo all’applicazione del protocollo sulla procedura per i disavanzi eccessivi, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea (4). |
|
(6) |
I dati forniti dalla Commissione (Eurostat) a norma dell’articolo 8 octies, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 3605/93 a seguito della notifica della Francia prima del 1o ottobre 2006 e le previsioni dell’autunno 2006 dei servizi della Commissione giustificano le conclusioni seguenti:
|
|
(7) |
Il Consiglio ritiene che il disavanzo eccessivo della Francia sia stato corretto e che la decisione 2003/487/CE debba pertanto essere abrogata, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
Da una valutazione globale si evince che in Francia il disavanzo eccessivo è stato corretto.
Articolo 2
La decisione 2003/487/CE è abrogata.
Articolo 3
La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER
(1) GU L 165 del 3.7.2003, pag. 29.
(2) GU L 209 del 2.8.1997, pag. 6. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1056/2005 (GU L 174 del 7.7.2005, pag. 5).
(3) Causa C-27/04, Commissione/Consiglio, Racc. 2004, pag. I-6649.
(4) GU L 332 del 31.12.1993, pag. 7. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2103/2005 (GU L 337 del 22.12.2005, pag. 1).