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7.3.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 67/7 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 6 marzo 2007
che modifica le decisioni 94/741/CE e 97/622/CE in merito ai questionari per le relazioni sull'applicazione della direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e sull'applicazione della direttiva 91/689/CEE del Consiglio relativa ai rifiuti pericolosi
[notificata con il numero C(2007) 634]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/151/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2006/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, relativa ai rifiuti (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 1,
vista la direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (2), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,
considerando quanto segue:
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(1) |
La relazione sull'applicazione della direttiva 2006/12/CE deve essere redatta sulla base di uno dei questionari istituiti dalla decisione 94/741/CE della Commissione, del 24 ottobre 1994, relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti (applicazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio) (3). |
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(2) |
La relazione sull'applicazione della direttiva 91/689/CEE deve essere redatta sulla base di uno dei questionari istituiti dalla decisione 97/622/CE della Commissione, del 27 maggio 1997, relativa ai questionari per le relazioni degli Stati membri sull'applicazione di talune direttive concernenti i rifiuti (applicazione della direttiva 91/692/CEE del Consiglio) (4). |
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(3) |
Il regolamento (CE) n. 2150/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2002, relativo alle statistiche sui rifiuti (5), istituisce un ambito generale per l'elaborazione di statistiche comunitarie sulla produzione, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti. |
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(4) |
Da un riesame degli obblighi in materia di comunicazione dei dati sui rifiuti istituiti dalla normativa comunitaria è emerso che alcuni obblighi di comunicazione fissati nelle decisioni 94/741/CE e 97/622/CE figurano anche nel regolamento (CE) n. 2150/2002 o nel regolamento (CE) n. 1013/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle spedizioni di rifiuti (6). |
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(5) |
Per evitare sovrapposizioni e oneri amministrativi superflui, occorre eliminare l'obbligo di comunicare dati sui «rifiuti pericolosi» e su «altri rifiuti» dalla decisione 94/741/CE. È inoltre opportuno sostituire l'espressione «rifiuti domestici» con l'espressione «rifiuti domestici e simili» per allineare la decisione 94/741/CE al regolamento (CE) n. 2150/2002. |
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(6) |
L'obbligo di comunicare dati sui rifiuti pericolosi deve pertanto essere soppresso dalla decisione 97/622/CE. |
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(7) |
È dunque opportuno modificare le decisioni 94/741/CE e 97/622/CE. |
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(8) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato istituito dall'articolo 18 della direttiva 2006/12/CE, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La decisione 94/741/CE è modificata come stabilito nell'allegato della presente decisione.
Articolo 2
La decisione 97/622/CE è modificata come stabilito nell'allegato della presente decisione.
Articolo 3
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 6 marzo 2007.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
(1) GU L 114 del 27.4.2006, pag. 9.
(2) GU L 377 del 31.12.1991, pag. 20. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 166/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 33 del 4.2.2006, pag. 1).
(3) GU L 296 del 17.11.1994, pag. 42.
(4) GU L 256 del 19.9.1997, pag. 13.
(5) GU L 332 del 9.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1893/2006 (GU L 393 del 30.12.2006, pag. 1).
ALLEGATO
Modifica delle decisioni 94/741/CE e 97/622/CE
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A. |
Nell'allegato della decisione 94/741/CE il secondo questionario è modificato come segue:
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B. |
Nell'allegato della decisione 97/622/CE, parte II, è soppresso il punto 11, lettera d), del primo questionario. |
(*1) All'interno dello Stato membro.»