6.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 66/19


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 5 marzo 2007

che autorizza il segretario generale aggiunto del Consiglio dell’Unione europea ad agire in qualità di rappresentante di taluni Stati membri al fine di stipulare e gestire i contratti relativi alla fornitura di servizi riguardanti un’infrastruttura delle comunicazioni nel contesto di Schengen in attesa della migrazione verso un’infrastruttura delle comunicazioni a carico della Comunità europea

(2007/149/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo sull’integrazione dell’acquis di Schengen nell’ambito dell’Unione europea allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 7,

considerando quanto segue:

(1)

Il Consiglio ha autorizzato il segretario generale aggiunto del Consiglio, con la decisione 1999/870/CE (1), a stipulare e gestire, a nome di taluni Stati membri, il contratto relativo all’installazione e al funzionamento dell’infrastruttura di comunicazione nel contesto di Schengen («Sisnet»).

(2)

Il contratto per Sisnet, stipulato in base a detta autorizzazione scadrà automaticamente il 13 novembre 2008 e non potrà essere rinnovato o prorogato mediante trattativa diretta con l’attuale contraente.

(3)

Gli Stati membri interessati hanno espresso l’esigenza che all’attuale contratto relativo a Sisnet subentri un nuovo contratto e hanno chiesto al segretario generale aggiunto del Consiglio di rappresentarli per quanto riguarda l’esecuzione delle necessarie misure preparatorie nonché per la conclusione e la gestione di un nuovo contratto relativo a Sisnet.

(4)

L’espletamento di siffatta mansione da parte del segretario generale aggiunto del Consiglio a nome di taluni Stati membri costituisce una mansione distinta da quelle svolte dal segretario generale aggiunto in conformità ai suoi obblighi a norma del trattato che istituisce la Comunità europea e del trattato sull’Unione europea.

(5)

È pertanto appropriato che tale mansione sia assegnata al segretario generale aggiunto in forza di una esplicita decisione del Consiglio.

(6)

Siffatta procedura di gara comporta alcuni rischi che il Consiglio e gli Stati membri non possono controllare. Il 15 febbraio 2007 il Consiglio ha anche chiesto alla Commissione di presentare il più presto possibile proposte che contemplino la possibilità di far migrare SIS, Sirene e Vision verso la rete s-Testa entro il 13 novembre 2008, sotto la sua responsabilità,

DECIDE:

Articolo 1

Il Consiglio autorizza il segretario generale aggiunto del Consiglio ad agire in qualità di rappresentante degli Stati membri interessati (Austria, Belgio, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia e Ungheria), per quanto riguarda:

a)

l’espletamento di una procedura di gara per la fornitura di servizi riguardanti un’infrastruttura di comunicazione nel contesto di Schengen, in attesa della migrazione verso un’infrastruttura di comunicazione a carico della Comunità europea;

b)

la conclusione e la gestione dei contratti per la fornitura di siffatti servizi.

Articolo 2

Le attività inerenti alla preparazione della procedura di gara e alla gestione dei successivi contratti di cui all’articolo 1 a nome degli Stati membri interessati sono svolte dal segretariato generale del Consiglio nell’ambito delle sue ordinarie mansioni amministrative.

Articolo 3

Qualsiasi questione relativa ad eventuali responsabilità extracontrattuali risultanti da atti od omissioni del segretariato generale del Consiglio nello svolgimento delle mansioni amministrative ai sensi della presente decisione, è disciplinata dall’articolo 288, secondo comma, del trattato che istituisce la Comunità europea. Di conseguenza, alle eventuali controversie relative al risarcimento dei danni si applica l’articolo 235 del trattato.

Articolo 4

1.   Il conto bancario speciale aperto a nome del segretario generale del Consiglio, ai fini della gestione dei contratti di cui alla decisione 1999/870/CE, viene utilizzato per quanto riguarda il bilancio relativo alla conclusione e alla gestione dei contratti di cui all’articolo 1.

2.   Il segretario generale aggiunto è autorizzato ad utilizzare il conto bancario di cui al paragrafo 1 al fine di adempiere le sue mansioni ai sensi della presente decisione.

Articolo 5

La presente decisione ha effetto il giorno dell’adozione.

Articolo 6

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 5 marzo 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 337 del 30.12.1999, pag. 41.