2.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 64/35


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 27 febbraio 2007

che modifica la decisione 1999/70/CE relativa alla nomina di revisori esterni delle banche centrali nazionali per quanto riguarda la nomina dei revisori esterni della Oesterreichische Nationalbank

(2007/145/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il protocollo sullo statuto del Sistema europeo di banche centrali e della Banca centrale europea, allegato al trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 27, paragrafo 1,

vista la raccomandazione BCE/2006/29 della Banca centrale europea, del 21 dicembre 2006, al Consiglio dell'Unione europea relativamente ai revisori esterni della Oesterreichische Nationalbank (1),

considerando quanto segue:

(1)

La contabilità della Banca centrale europea (BCE) e delle banche centrali nazionali dell’Eurosistema deve essere verificata da revisori esterni indipendenti la cui nomina è raccomandata dal consiglio direttivo della BCE ed approvata dal Consiglio dell’Unione europea.

(2)

Ai sensi dell'articolo 37, paragrafo 1, della legge federale relativa alla Oesterreichische Nationalbank, l'assemblea generale della Oesterreichische Nationalbank (OeNB) deve nominare ogni anno due revisori e due revisori supplenti. Questi ultimi riceveranno mandato esclusivamente qualora i revisori non siano in grado di svolgere l'attività di revisione.

(3)

Il 14 marzo 2006 il Consiglio dell’Unione europea, vista la raccomandazione BCE/2006/1 della Banca centrale europea, del 1o febbraio 2006, al Consiglio dell’Unione europea relativamente ai revisori esterni della Oesterreichische Nationalbank (2), ha approvato la nomina di KPMG Alpen-Treuhand GmbH e TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH quali co-revisori esterni, e di Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH e BDO Auxilia Treuhand GmbH quali sostituti co-revisori esterni per l'esercizio finanziario 2006 (3).

(4)

In data 8 settembre 2006 l’OeNB ha informato la BCE del fatto che alla riunione dell’assemblea generale di maggio 2006, KPMG Alpen-Treuhand GmbH non aveva ottenuto la maggioranza dei voti necessari ai fini della nomina e, di conseguenza, TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH, che aveva ottenuto la seconda posizione, è stato nominato primo revisore. Il sostituto revisore che aveva ottenuto la prima posizione, Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH, era stato nominato secondo revisore e il sostituto revisore che aveva ottenuto la seconda posizione, BDO Auxilia Treuhand GmbH, era stato nominato il solo sostituto revisore. Al fine di nominare il necessario secondo sostituto revisore, l’OeNB ha avviato una procedura d'appalto ristretta, ha selezionato Ernst & Young Wirtschaftsprüfungs GmbH e ha invitato la BCE a raccomandarne la nomina al Consiglio dell’Unione europea.

(5)

L’approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea è necessaria per la nomina di Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH quale secondo revisore esterno e di Ernst & Young Wirtschaftsprüfungs GmbH quale secondo sostituto revisore esterno dell’OeNB.

(6)

Il consiglio direttivo della BCE ha raccomandato che il mandato dei revisori esterni sia rinnovato annualmente per un periodo complessivo non superiore a cinque anni.

(7)

È opportuno seguire la raccomandazione del consiglio direttivo della BCE e modificare di conseguenza la decisione 1999/70/CE del Consiglio (4),

DECIDE:

Articolo 1

L'articolo 1, paragrafo 9, della decisione 1999/70/CE è sostituito dal seguente:

«9.   TPA Horwath Wirtschaftsprüfung GmbH e Moore Stephens Austria Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mbH sono accettati congiuntamente quali revisori esterni della OeNB per l'esercizio finanziario 2006.

BDO Auxilia Treuhand GmbH e Ernst & Young Wirtschaftsprüfungs GmbH sono accettati congiuntamente quali revisori esterni supplenti della OeNB per l'esercizio finanziario 2006.

Tale mandato può essere rinnovato annualmente per un periodo complessivo non superiore a cinque anni che termini, al più tardi, con l'esercizio finanziario 2010.»

Articolo 2

La presente decisione è notificata alla Banca centrale europea.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 27 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

P. STEINBRÜCK


(1)  GU C 5 del 10.1.2007, pag. 1.

(2)  GU C 34 del 10.2.2006, pag. 30.

(3)  GU L 79 del 16.3.2006, pag. 25.

(4)  GU L 22 del 29.1.1999, pag. 69. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2007/97/CE (GU L 42 del 14.2.2007, pag. 24).