1.3.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 62/27


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 febbraio 2007

che istituisce un gruppo veterinario comunitario d’emergenza per aiutare la Commissione ad assistere Stati membri e paesi terzi in questioni a carattere veterinario relative a talune malattie degli animali

(2007/142/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

(1)

Quando si sviluppa, o si sospetta che stia per svilupparsi, un focolaio di talune malattie animali, la Commissione è tenuta ad assistere Stati membri e paesi terzi mobilitando elevate competenze e vaste esperienze di epidemiologia veterinaria. La messa a disposizione di competenze di epidemiologia veterinaria è stata anche discussa nell’ambito del consiglio «Agricoltura e pesca».

(2)

Per assolvere i propri compiti, la Commissione necessita della pronta disponibilità di effettive competenze tecniche in campo veterinario, soprattutto quando scoppiano focolai epidemici delle malattie animali sopra accennate.

(3)

Competenza e sostegno possono essere assai efficacemente forniti da un gruppo specializzato di esperti, come un gruppo veterinario comunitario d’emergenza, i cui membri siano, su richiesta, a disposizione della Commissione. Si tratta di istituire un gruppo siffatto e di definire ruolo e mansioni dei suoi membri.

(4)

Perché il gruppo veterinario comunitario d’emergenza possa dare alla Commissione la necessaria assistenza tecnica veterinaria, i suoi membri potranno essere inviati negli Stati membri o nei paesi terzi interessati. In tal caso i membri opereranno in collaborazione con le autorità competenti dello Stato membro o del paese terzo interessato.

(5)

Il gruppo veterinario comunitario d’emergenza lavorerà eventualmente con altri gruppi di esperti internazionali, come il Centro europeo per il controllo delle malattie (CEPCM), l’Organizzazione internazionale delle epizoozie (OIE), l’Organizzazione per l’alimentazione e l’agricoltura (FAO), e l’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) in modo che la competenza disponibile sia usata nel modo più efficace,

DECIDE:

Articolo 1

1.   Si istituisce un gruppo veterinario comunitario d’emergenza (di seguito «il gruppo») composto da esperti di assistenza tecnica veterinaria sui controlli relativi alle malattie soggette a notifica di cui all’allegato I alla direttiva 82/894/CEE del Consiglio (1) (di seguito «le malattie»).

2.   I membri del gruppo vanno scelti tra gli esperti di epidemiologia veterinaria, virologia, fauna selvatica, gestione dei programmi di eradicazione, diagnostica di laboratorio, organizzazione di servizi veterinari, normativa vigente, comunicazione e gestione dei rischi e di ogni altro campo che riguardi il controllo delle malattie animali.

Articolo 2

1.   Il gruppo assisterà la Commissione in campo tecnico-veterinario riguardo alle misure di controllo delle malattie animali in caso di focolai delle malattie o di sospette tali.

Tale assistenza includerà in particolare:

a)

assistenza scientifica, tecnica e gestionale in loco, a fini di sorveglianza, verifica, controllo ed eradicazione delle malattie, in stretta collaborazione e cooperazione con le autorità competenti dello Stato membro o del paese terzo interessati da focolai di malattia o da sospetti tali;

b)

consulenza scientifica specifica sull’adeguatezza dei metodi diagnostici e sulle indagini epidemiologiche, in collaborazione con il Laboratorio comunitario di riferimento interessato [cfr. allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2)] e con altri eventuali laboratori di riferimento;

c)

assistenza specifica al fine di coordinare gli uffici veterinari degli Stati membri, dei paesi terzi, il Laboratorio comunitario di riferimento interessato [cfr. allegato VII del regolamento (CE) n. 882/2004] e altri eventuali laboratori di riferimento.

2.   La Commissione può pubblicare sul suo sito Web una relazione riassuntiva dell’attività del gruppo nonché conclusioni o documenti di lavoro tratti dalle attività di quest’ultimo.

Articolo 3

1.   Ogni anno, entro il 1o giugno e, per la prima volta, non oltre 30 giorni successivi alla data di pubblicazione della presente decisione sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, gli Stati membri presentano alla Commissione l’elenco di esperti di cui essi propongono la designazione a membri del gruppo per l’anno civile successivo.

In tale occasione, gli Stati membri forniranno tutte le informazioni appropriate relative al profilo professionale e alle competenze di ogni esperto proposto.

2.   I membri del gruppo saranno nominati dalla Commissione che li sceglierà tra gli esperti proposti dagli Stati membri.

Ogni anno, entro il 1o novembre, in seno al Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, la Commissione informerà gli Stati membri sull’elenco aggiornato dei membri del gruppo.

La Commissione pubblicherà tale elenco aggiornato sul suo sito Internet.

I nomi dei membri saranno raccolti, elaborati e pubblicati ai sensi del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

I membri non più in grado di contribuire efficacemente alle attività del gruppo o dimissionari o che non rispettano le norme di cui all’articolo 4 della presente decisione o all’articolo 287 del trattato che istituisce la CE, possono essere sostituiti.

Articolo 4

Il gruppo si conformerà alle norme procedurali, fissate dai servizi della Commissione in base alle norme di procedura standard per i gruppi di esperti.

Il regolamento interno è pubblicato sul sito Internet della Commissione.

Articolo 5

I membri del gruppo sono tenuti:

a)

a essere disponibili su richiesta dalla Commissione, in qualunque momento con preavviso brevissimo;

b)

a non divulgare informazioni, acquisite grazie al lavoro del gruppo, della cui confidenzialità essi sono consapevoli.

Articolo 6

I membri del gruppo hanno diritto a un’indennità, nei modi stabiliti in allegato alla presente decisione, per aver partecipato ad attività in loco da esso previste e per averne ricoperto la funzione di coordinatore o di relatore in merito a una questione specifica.

Le spese di viaggio e di soggiorno saranno rimborsate dalla Commissione secondo le norme di rimborso del viaggio, del soggiorno e delle altre spese per esperti esterni, dall'Ufficio gestione e liquidazione dei diritti individuali della Commissione europea, sezione «Esperti».

Fatto a Bruxelles, il 28 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 378 del 31.12.1982, pag. 58.

(2)  GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; versione rettificata nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1.

(3)  GU L 8 del 12.1.2001, pag. 1.


ALLEGATO

INDENNITÀ

I membri del gruppo hanno diritto a indennità, legate alla loro partecipazione alle attività del gruppo stesso, secondo le seguenti modalità:

 

Per la partecipazione ad attività in loco del gruppo:

300 EUR per ogni giornata intera, o 150 EUR per una mattina o un pomeriggio o per aver partecipato ad un incontro esterno connesso al lavoro del gruppo.

 

Per aver ricoperto la funzione di coordinatore o di relatore nel corso di attività che abbiano richiesto non meno di una giornata di lavoro e previo accordo scritto della Commissione:

300 EUR.