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24.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 57/10 |
DECISIONE DEL CONSIGLIO
del 30 gennaio 2007
che estende l'applicazione della decisione 2000/91/CE che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari
(2007/132/CE)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto (1), in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,
vista la proposta della Commissione,
considerando quanto segue:
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(1) |
Con lettere registrate presso il segretariato generale della Commissione il 22 marzo 2006, la Danimarca e la Svezia hanno chiesto l'autorizzazione a prorogare l'applicazione della deroga loro concessa con la decisione 2000/91/CE del Consiglio, del 24 gennaio 2000, che autorizza il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia ad applicare una misura di deroga all'articolo 17 della sesta direttiva 77/388/CEE in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra d'affari (2). |
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(2) |
Conformemente all'articolo 27, paragrafo 2, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme (3), con lettera del 4 ottobre 2006, la Commissione ha informato gli altri Stati membri delle domande presentate dalla Danimarca e dalla Svezia. Con lettera del 5 ottobre 2006, la Commissione ha informato la Danimarca e la Svezia di disporre di tutte le informazioni necessarie alla valutazione delle domande. |
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(3) |
Queste domande riguardano il recupero dell'imposta sul valore aggiunto (di seguito IVA) relativa ai pedaggi per l'utilizzo del collegamento fisso dell'Öresund tra la Danimarca e la Svezia. Conformemente alle norme sulla territorialità, l'IVA sul pedaggio è dovuta in parte alla Danimarca e in parte alla Svezia. |
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(4) |
In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 17 della direttiva 77/388/CEE, nella versione dell'articolo 28 septies della stessa direttiva, ai cui sensi un soggetto passivo deve esercitare il suo diritto alla deduzione o al rimborso nello Stato membro nel quale è stata assolta l'IVA, le autorità svedesi e danesi sono state autorizzate fino al 31 dicembre 2006 ad applicare una misura particolare che permette ai soggetti passivi di rivolgersi ad un'unica amministrazione per il recupero dell'IVA. |
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(5) |
Poiché non è stato possibile adottare nuove norme ai sensi della proposta della Commissione per una direttiva del Consiglio che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda il regime del diritto a deduzione dell'imposta sul valore aggiunto sulla base dell'articolo 17, paragrafo 6, primo comma della direttiva 77/388/CEE, e considerato che gli elementi di fatto e di diritto che hanno giustificato tale autorizzazione rilasciata con decisione 2000/91/CE non sono cambiati, occorre prorogare detta autorizzazione. |
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(6) |
La direttiva 77/388/CEE è stata rifusa e abrogata dalla direttiva 2006/112/CE. I riferimenti alle disposizioni della prima direttiva si intendono effettuati alla seconda. |
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(7) |
La deroga non ha un'incidenza negativa sulle risorse proprie delle Comunità provenienti dall'IVA. |
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(8) |
Data l'urgenza della questione, per evitare un vuoto legislativo, è essenziale prevedere una deroga al periodo di sei settimane di cui al punto I.3 del protocollo sul ruolo dei parlamenti nazionali dell'Unione europea, allegato al trattato sull'Unione europea e ai trattati che istituiscono le Comunità europee, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
L'articolo 2 della decisione 2000/91/CE è sostituito dal seguente:
«Articolo 2
La presente autorizzazione scade il 31 dicembre 2013.»
Articolo 2
La presente decisione si applica a decorrere dal 1o gennaio 2007.
Articolo 3
Il Regno di Danimarca e il Regno di Svezia sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, addì 30 gennaio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
P. STEINBRÜCK
(1) GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1. Direttiva modificata dalla direttiva 2006/138/CE (GU L 384 del 29.12.2006, pag. 92).
(2) GU L 28 del 3.2.2000, pag. 38. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2003/65/CE (GU L 25 del 30.1.2003, pag. 40).
(3) GU L 145 del 13.6.1977, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/98/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 129).