23.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 55/31


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 febbraio 2007

che modifica la decisione 2003/71/CE per prorogare il suo periodo di applicazione e abroga la decisione 2003/70/CE

[notificata con il numero C(2007) 492]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/130/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE (1), in particolare l'articolo 18, paragrafo 7,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità (2), in particolare l'articolo 22, paragrafo 6,

considerando quanto segue:

(1)

Il manifestarsi di focolai dell'anemia infettiva del salmone (AIS) nelle Isole Færøer ha portato all'adozione della decisione 2003/71/CE della Commissione, del 29 gennaio 2003, che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone nelle Isole Færøer (3) Tale decisione deve applicarsi sino al 31 gennaio 2007.

(2)

La decisione n. 2/2005 del Comitato misto CE-Isole Færøer, dell'8 dicembre 2005, che modifica la decisione n. 1/2001 recante modalità di applicazione del protocollo sulle questioni veterinarie aggiuntivo dell'accordo tra la Comunità europea, da una parte, e il governo della Danimarca e il governo locale delle Isole Færøer, dall'altra (4), approva un programma d'intervento presentato dalle Isole Færøer concernente alcune malattie dei pesci, tra cui l'anemia infettiva del salmone, conformemente all'articolo 15 della direttiva 93/53/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1993, recante misure comunitarie minime di lotta contro talune malattie dei pesci (5) (di seguito «programma d'intervento»).

(3)

Tale programma d'intervento comprende un piano di ritiro conformemente all'articolo 6 della direttiva 93/53/CEE e una procedura di vaccinazione. La vaccinazione è ancora utilizzata come strategia di controllo. Per prevenire il diffondersi della malattia ad aree non infette, le misure protettive stabilite dalla decisione 2003/71/CE dovrebbero essere mantenute finché è effettuata la vaccinazione.

(4)

La direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie (6), stabilisce che le misure di recepimento adottate dagli Stati membri in applicazione della direttiva devono applicarsi a decorrere dal 1o agosto 2008. Di conseguenza, la decisione 2003/71/CE dev'essere rivista prima di tale data.

(5)

È opportuno pertanto modificare la decisione 2003/71/CE in modo da estendere l'applicazione di tali misure al periodo compreso tra il 31 gennaio 2007 e il 31 luglio 2008.

(6)

Il manifestarsi di focolai dell'anemia infettiva del salmone (AIS) in Norvegia ha portato all'adozione della decisione 2003/70/CE della Commissione, del 29 gennaio 2003, che stabilisce misure di protezione per quanto riguarda l'anemia infettiva del salmone in Norvegia (7). Tale decisione si applicava fino al 1o febbraio 2004. A fini di chiarezza, questa decisione dev'essere esplicitamente abrogata.

(7)

Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nella decisione 2003/71/CE, all'articolo 6 la data del «31 gennaio 2007» è sostituita dalla data del «31 luglio 2008».

Articolo 2

La decisione 2003/70/CE è abrogata.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 352).

(2)   GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(3)   GU L 26 del 31.1.2003, pag. 80. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/86/CE (GU L 30 del 3.2.2005, pag. 19).

(4)   GU L 8 del 13.1.2006, pag. 46.

(5)   GU L 175 del 19.7.1993, pag. 23. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/104/CE.

(6)   GU L 328 del 24.11.2006, pag. 14.

(7)   GU L 26 del 31.1.2003, pag. 76. Decisione modificata dalla decisione 2003/392/CE (GU L 135 del 3.6.2003, pag. 27).