22.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 53/23


DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 19 febbraio 2007

che proroga il periodo di applicazione delle misure previste dalla decisione 2002/148/CE, che conclude le consultazioni con lo Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE

(2007/127/CE)

IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

visto l’accordo di partenariato ACP-CE firmato a Cotonou il 23 giugno 2000 (1) e riveduto a Lussemburgo il 25 agosto 2005 (2),

visto l’accordo interno tra i rappresentanti dei governi degli Stati membri, riuniti in sede di Consiglio, relativo ai provvedimenti da prendere ed alle procedure da seguire per l’applicazione dell’accordo di partenariato ACP-CE (3), in particolare l’articolo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

(1)

Con la decisione 2002/148/CE (4) sono state concluse le consultazioni con la Repubblica dello Zimbabwe ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), dell’accordo di partenariato ACP-CE e sono state adottate misure appropriate, come specificato nell’allegato della predetta decisione.

(2)

Con la decisione 2006/114/CE l’applicazione delle misure di cui all’articolo 2 della decisione 2002/148/CE, che era stata prorogata fino al 20 febbraio 2004 dall’articolo 1 della decisione 2003/112/CE (5), fino al 20 febbraio 2005 dall’articolo 1 della decisione 2004/157/CE (6) e fino al 20 febbraio 2006 dall’articolo 1 della decisione 2005/139/CE (7), è stata prorogata di un ulteriore periodo di 12 mesi fino al 20 febbraio 2007.

(3)

Il governo dello Zimbabwe continua a violare gli elementi essenziali di cui all’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-CE e le attuali condizioni nel paese non sono tali da garantire il rispetto dei diritti umani, dei principi democratici e dello Stato di diritto.

(4)

È opportuno pertanto prorogare il periodo di applicazione delle misure,

DECIDE:

Articolo 1

Il periodo di applicazione delle misure di cui all’articolo 2 della decisione 2002/148/CE è prorogato fino al 20 febbraio 2008. Tali misure sono oggetto di regolare riesame.

La lettera riportata nell’allegato della presente decisione è indirizzata al presidente dello Zimbabwe.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore alla data dell’adozione.

Essa è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 19 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

M. GLOS


(1)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 3.

(2)  GU L 209 dell’11.8.2005, pag. 25.

(3)  GU L 317 del 15.12.2000, pag. 376. Accordo interno modificato da ultimo dall’accordo interno del 10 aprile 2006 (GU L 247 del 9.9.2006, pag. 48).

(4)  GU L 50 del 21.2.2002, pag. 64. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2006/114/CE (GU L 48 del 18.2.2006, pag. 26).

(5)  GU L 46 del 20.2.2003, pag. 25.

(6)  GU L 50 del 20.2.2004, pag. 60.

(7)  GU L 48 del 19.2.2005, pag. 28.


ALLEGATO

Bruxelles, addì 21 febbraio 2007

L’Unione europea attribuisce la massima importanza alle disposizioni dell’articolo 9 dell’accordo di partenariato ACP-CE. In quanto elemento essenziale dell’accordo di partenariato, il rispetto dei diritti umani, delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto è alla base delle nostre relazioni.

Con lettera del 19 febbraio 2002 l’Unione europea L’ha informata della decisione di concludere le consultazioni tenute ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE e di adottare talune «misure appropriate» ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 2, lettera c), di tale accordo.

Con lettere del 19 febbraio 2003, del 19 febbraio 2004, del 18 febbraio 2005 e del 15 febbraio 2006 l’Unione europea L’ha informata della decisione di non revocare l’applicazione delle «misure appropriate» e di prorogare il periodo di applicazione di tali misure, rispettivamente fino al 20 febbraio 2004, fino al 20 febbraio 2005, fino al 20 febbraio 2006 e fino al 20 febbraio 2007.

Dodici mesi dopo, l’Unione europea ritiene che non siano stati compiuti progressi di rilievo nei cinque settori menzionati nella decisione del Consiglio del 18 febbraio 2002.

Di conseguenza, l’Unione europea non ritiene possibile revocare le misure appropriate e ha deciso di prorogarne l’applicazione fino al 20 febbraio 2008.

L’Unione europea ribadisce ancora una volta che non intende penalizzare la popolazione dello Zimbabwe e continuerà a contribuire alle operazioni di tipo umanitario e ai progetti che forniscono un sostegno diretto alla popolazione, in particolare i progetti in campo sociale e quelli riguardanti la democratizzazione e il rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, ai quali non si applicano le suddette misure.

L’Unione europea ricorda che l’applicazione di misure appropriate ai sensi dell’articolo 96 dell’accordo di partenariato ACP-CE non osta al dialogo politico di cui all’articolo 8 dell’accordo.

In considerazione di quanto precede, l’Unione europea ribadisce ancora una volta l’importanza della futura cooperazione CE-Zimbabwe. L’Unione europea conferma la sua intenzione di continuare ad avvalersi dell’attuale programmazione del 10o FES per proseguire il dialogo e, se le condizioni lo consentono, progredire verso una situazione che consenta il ripristino integrale della cooperazione.

Voglia accettare l’espressione della mia profonda stima.

Per la Commissione

J.M. BARROSO

Per il Consiglio

M. GLOS