16.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 46/45


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12 febbraio 2007

che stabilisce principi generali e criteri di scelta e di finanziamento delle azioni relative al programma di sanità pubblica

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/103/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la decisione n. 1786/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, che adotta un programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica (2003-2008) (1), in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1)

L'articolo 8, paragrafo 1, della decisione n. 1786/2002/CE dispone l'adozione da parte della Commissione di un programma annuale di lavoro per l'attuazione del programma di sanità pubblica che fissa le priorità e le azioni da intraprendere, tra cui l'assegnazione delle risorse, nonché l'adozione delle modalità, dei criteri e delle procedure di scelta e di finanziamento delle azioni del programma.

(2)

Con la decisione 2007/102/CE della Commissione (2) è stato adottato il programma di lavoro per il 2007.

(3)

L'articolo 115 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (3), e l'articolo 167 del regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, recante modalità d'esecuzione del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (4), prescrivono che i criteri di ammissibilità, di selezione e di attribuzione siano previamente indicati nell'invito a presentare proposte per consentire di valutare la qualità delle proposte presentate alla luce degli obiettivi e delle priorità stabiliti nel programma di lavoro annuale.

(4)

È pertanto opportuno adottare i «Principi generali e criteri di selezione e di finanziamento delle azioni relative al programma di sanità pubblica». L'allegato II della decisione C(2005) 29 della Commissione, del 14 gennaio 2005, che adotta il programma di lavoro del 2005 per l'attuazione del programma d'azione comunitaria nel campo della sanità pubblica (2003-2008) e include il programma di lavoro annuale in materia di sovvenzioni nonché i principi generali e i criteri per la selezione e il finanziamento delle azioni relative al programma di sanità pubblica, è pertanto sostituito dall'allegato della presente decisione.

(5)

I «Principi generali e criteri di selezione e di finanziamento delle azioni relative al programma di sanità pubblica» stabiliti nell'allegato sono conformi al parere del comitato del programma d'azione comunitario nel campo della sanità pubblica,

DECIDE:

Articolo unico

Sono adottati i «Principi generali e criteri di selezione e di finanziamento delle azioni relative al programma di sanità pubblica (2003-2008)» stabiliti nell'allegato.

Fatto a Bruxelles, il 12 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 271 del 9.10.2002, pag. 1. Decisione modificata dalla decisione n. 786/2004/CE (GU L 138 del 30.4.2004, pag. 7).

(2)  Cfr. pag. 27 della presente Gazzetta ufficiale.

(3)   GU L 248 del 16.9.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1995/2006 (GU L 390 del 30.12.2006, pag. 1).

(4)   GU L 357 del 31.12.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE, Euratom) n. 1248/2006 (GU L 227 del 19.8.2006, pag. 3).


ALLEGATO

PRINCIPI GENERALI E CRITERI DI SELEZIONE E DI FINANZIAMENTO DELLE AZIONI DEL PROGRAMMA DI SANITÀ PUBBLICA

Il presente documento sostituisce a tutti gli effetti il precedente documento «Principi generali e criteri di selezione e di finanziamento delle azioni relative al programma di sanità pubblica» allegato alla decisione C(2005) 29. Esso si applica unicamente al cofinanziamento di singole azioni relative al programma di sanità pubblica mediante sovvenzioni accordate in seguito a inviti a presentare proposte. Il documento non sostituisce in alcun caso le norme giuridiche applicabili.

1.   PRINCIPI GENERALI

1.

Il regolamento finanziario e le sue modalità d'esecuzione sono i documenti di riferimento per l'attuazione del programma di sanità pubblica.

2.

Le sovvenzioni devono rispettare i seguenti principi:

norma sul cofinanziamento, che prescrive il cofinanziamento esterno da una fonte diversa dai fondi comunitari, in forma di risorse proprie del beneficiario, o di risorse finanziarie di terzi. I contributi in natura da parte di terzi possono essere considerati cofinanziamenti se ritenuti necessari o adeguati (articolo 113 del regolamento finanziario e articolo 172 delle modalità d'esecuzione),

norma sull'assenza di profitto, secondo cui la sovvenzione non può avere come oggetto o effetto un profitto per il beneficiario (articolo 109, paragrafo 2, del regolamento finanziario e articolo 165 delle modalità d'esecuzione),

norma sulla non retroattività, secondo cui le spese ammissibili al finanziamento devono essere successive alla firma della convenzione. In casi eccezionali può essere possibile tener conto delle spese effettuate a partire dalla data di presentazione della domanda di sovvenzione, ma non anteriormente (articolo 112 del regolamento finanziario),

norma sul divieto di cumulo, in base alla quale per un'azione specifica effettuata da un beneficiario può essere accordata una sola sovvenzione per esercizio finanziario (articolo 111 del regolamento finanziario) (1).

3.

Le proposte di azioni (progetti) saranno valutate in base a tre categorie di criteri:

criteri di esclusione, volti a verificare l'ammissibilità del richiedente (articolo 114 del regolamento finanziario),

criteri di selezione, per valutare la capacità finanziaria e operativa del richiedente a realizzare l'azione proposta (articolo 176 delle modalità d'esecuzione),

criteri di attribuzione, destinati a valutare la qualità della proposta tenendo conto dei costi.

Queste tre categorie di criteri saranno applicate in successione nel corso della procedua di valutazione. Un progetto che non risulti conforme alle prescrizioni di una categoria non verrà considerato nella successiva fase di valutazione e sarà respinto.

4.

Per quanto riguarda il programma di sanità pubblica sarà data priorità ai progetti che:

presentino un carattere innovativo rispetto alla situazione attuale e non sono di natura ricorrente,

apportino un valore aggiunto a livello europeo nel settore della sanità pubblica: i progetti devono consentire notevoli economie di scala, coinvolgere il maggior numero possibile di paesi ammissibili in base all'ampiezza del progetto e devono poter essere replicati altrove,

apportino un contributo e un sostegno all'elaborazione di politiche comunitarie nel settore della sanità pubblica,

accordano un'attenzione adeguata a un'efficiente struttura di gestione, a un chiaro processo di valutazione e a una precisa descrizione dei risultati previsti,

comprendono un piano per l'utilizzo dei risultati a livello europeo e la loro diffusione al pertinente pubblico interessato.

2.   CRITERI DI ESCLUSIONE

1.

Sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di attribuzione del programma di sanità pubblica i richiedenti che:

a)

siano in stato di fallimento, liquidazione, amministrazione controllata, concordato preventivo, cessazione d'attività o in ogni altra situazione analoga risultante da una procedura della stessa natura prevista da leggi e regolamenti nazionali, ovvero a carico dei quali sia in corso un procedimento di tal genere;

b)

siano stati giudicati colpevoli di un reato riguardante la loro condotta professionale con una sentenza passata in giudicato;

c)

abbiano commesso una grave violazione dei doveri professionali, accertata con qualsiasi elemento documentabile dall'amministrazione aggiudicatrice;

d)

non abbiano adempiuto agli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali o agli obblighi fiscali e tributari secondo la legislazione del paese dove sono stabiliti, del paese dell'ordinatore o del paese dove il contratto deve essere eseguito;

e)

siano stati condannati con sentenza passata in giudicato per frode, corruzione, partecipazione a un'organizzazione criminale o qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari della Comunità;

f)

a seguito dell'attribuzione di un altro contratto o della concessione di una sovvenzione a carico del bilancio comunitario, siano stati dichiarati gravemente inadempienti per inosservanza degli obblighi contrattuali.

Mezzi di prova: i richiedenti presentano una dichiarazione sull'onore, debitamente firmata e datata, attestante che non si trovano in una delle situazioni sopra elencate.

2.

Sono escluse dalla partecipazione al programma di sanità pubblica le proposte incomplete, ricevute dopo il termine di ricevimento, o non conformi alle prescrizioni formali stabilite nell'invito a presentare proposte.

Ciascuna domanda deve essere completa e comprendere almeno i seguenti documenti:

dati amministrativi sul partner principale e sui partner associati,

una descrizione del progetto,

il bilancio complessivo del progetto e il livello di cofinanziamento comunitario richiesto,

mezzi di prova: il bilancio globale del progetto e il livello di cofinanziamento comunitario richiesto.

Mezzi di prova: contenuto della domanda.

3.

Sono escluse dalla partecipazione al programma di sanità pubblica le azioni già iniziate alla data di registrazione della domanda di sovvenzione.

Mezzi di prova: la data d'inizio prevista e la durata dell'azione vanno indicate nella domanda di sovvenzione.

3.   CRITERI DI SELEZIONE

Potranno essere valutate solo le proposte cui non si applichino i criteri di esclusione. Devono essere rispettati tutti i seguenti criteri di selezione.

1.   Status giuridico

I richiedenti devono fornire prove relative allo status giuridico della loro organizzazione.

Mezzi di prova: i richiedenti devono fornire gli statuti dell'organizzazione e il certificato ufficiale di registrazione.

2.   Capacità finanziaria

I richiedenti devono disporre di fonti di finanziamento stabili e sufficienti a svolgere la propria attività per tutto il periodo di esecuzione dell'azione e a partecipare al cofinanziamento.

Mezzi di prova: i richiedenti devono fornire i conti profitti e perdite e i bilanci degli ultimi due esercizi chiusi.

La verifica della capacità finanziaria non si applica agli enti pubblici o alle organizzazioni internazionali pubbliche istituite mediante accordi intergovernativi o ad agenzie specializzate istituite da queste ultime.

3.   Capacità operativa

I richiedenti devono disporre delle competenze, delle risorse e delle qualifiche professionali necessarie per portare a termine l'azione.

Mezzi di prova: i richiedenti devono fornire la più recente relazione annuale di attività dell'organizzazione comprendente i dati operativi, finanziari e tecnici e il curriculum vitae di tutto il personale interessato di tutte le organizzazioni che partecipano al progetto.

4.   Ulteriori documenti da fornire su richiesta della Commissione

Su richiesta della Commissione i richiedenti devono fornire una relazione di revisione dei conti esterna, redatta da un revisore dei conti accreditato, che certifichi i conti dell'ultimo esercizio chiuso e fornisca una valutazione della solidità finanziaria del richiedente.

4.   CRITERI DI ATTRIBUZIONE

Solo le proposte cui non si applicano i criteri di esclusione e conformi ai criteri di selezione verranno applicate nella fase successiva della valutazione costituita dai criteri di attribuzione di seguito esposti. L'invito a presentare proposte determina le modalità di applicazione dei gruppi di criteri di attribuzione sotto elencati.

1.   Pertinenza del progetto con il quadro strategico e il contesto

a)

Contributo del progetto alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità del programma di sanità pubblica e del programma di lavoro annuale.

b)

Pertinenza strategica in termini di contributo previsto del progetto alle conoscenze attuali e relative implicazioni per la sanità.

c)

Valore aggiunto a livello europeo nel settore della sanità pubblica:

impatto sui gruppi destinatari, conseguenze a lungo termine e potenziali effetti moltiplicatori, quali attività replicabili, trasferibili e sostenibili,

complementarietà, sinergia e compatibilità con le pertinenti politiche dell'UE e contributo al loro sviluppo.

d)

Pertinenza della copertura geografica

I richiedenti devono assicurare che la copertura geografica del progetto sia appropriata rispetto agli obiettivi e spiegare il ruolo dei paesi partner ammissibili nonché la pertinenza delle risorse del progetto o delle popolazioni destinatarie che rappresentano.

Le proposte di dimensione nazionale o subnazionale (ovvero che prevedono la partecipazione di un solo paese ammissibile o di una regione di un paese) saranno respinte.

e)

Adeguatezza del progetto al contesto sociale, culturale e politico

I richiedenti devono stabilire un legame tra il progetto e la situazione dei paesi o delle zone specifiche interessati, assicurando la compatibilità delle azioni previste con la cultura e le opinioni dei gruppi destinatari.

2.   Qualità tecnica del progetto

a)   Mezzi di prova

I richiedenti devono allegare un'analisi della problematica e descrivere con chiarezza i fattori, l'impatto, l'efficacia e l'applicabilità delle misure proposte.

b)   Definizione del contenuto

I richiedenti devono descrivere chiaramente scopi, obiettivi e gruppi destinatari, indicando, se del caso, fattori geografici, metodi, effetti e risultati previsti.

c)   Carattere innovativo, complementarietà tecnica e assenza di duplicazioni di altre azioni esistenti a livello di UE

I richiedenti devono chiaramente indicare i progressi che il progetto si prefigge di realizzare nel settore in rapporto allo stato attuale delle conoscenze tecnologiche ed assicurare che non vi saranno duplicazioni o sovrapposizioni inadeguate, né parziali né totali, tra progetti ed attività già in corso a livello europeo e internazionale.

d)   Strategia di valutazione

I richiedenti devono spiegare chiaramente il carattere e l'adeguatezza dei metodi proposti e degli indicatori scelti.

e)   Strategia di diffusione

I richiedenti devono illustrare chiaramente l'adeguatezza della strategia prevista e della metodologia proposta per assicurare la trasferibilità dei risultati e la sostenibilità della diffusione.

3.   Qualità della gestione del progetto e bilancio

a)   Pianificazione e organizzazione del progetto

I richiedenti devono descrivere le attività da intraprendere, il calendario e le tappe principali, i materiali da presentare, la natura e la ripartizione dei compiti nonché l'analisi dei rischi.

b)   Capacità organizzativa

I richiedenti devono descrivere la struttura della gestione, le competenze del personale, le responsabilità, la comunicazione interna, il processo decisionale, le modalità di controllo e supervisione.

c)   Qualità del partenariato

I richiedenti devono descrivere l'ampiezza del partenariato previsto, i ruoli e le responsabilità dei diversi partner e le loro relazioni reciproche, le sinergie e complementarietà dei diversi partner del progetto e la struttura della rete.

d)   Strategia di comunicazione

I richiedenti devono descrivere la strategia di comunicazione per quanto riguarda la pianificazione, la pertinenza dei canali utilizzati e la visibilità del cofinanziamento dell'UE.

e)   Bilancio generale e dettagliato

I richiedenti devono assicurare che il bilancio sia pertinente, appropriato, in equilibrio e presenti una coerenza intrinseca, tra i partner e con gli obiettivi specifici del progetto. È opportuno che il bilancio sia ripartito tra i partner a un livello minimo ragionevole, evitando un'eccessiva frammentazione.

f)   Gestione finanziaria

I richiedenti devono descrivere i circuiti finanziari, le responsabilità, le procedure di notifica e i controlli.

A ciascun gruppo di criteri viene attribuita la ponderazione totale di seguito esposta. Le ponderazioni specifiche relative ai singoli criteri di ogni gruppo saranno stabilite nell'invito a presentare proposte.

1.

Pertinenza del progetto con il quadro strategico e il contesto

/30

2.

Qualità tecnica del progetto

/40

3.

Qualità della gestione del progetto e bilancio

/30

Punteggio totale massimo/100

Per ciascun gruppo di criteri verranno inoltre fissate delle soglie, in modo che ogni progetto che non raggiunge la soglia fissata sarà respinto.

Terminata la valutazione, le proposte alle quali è raccomandato di accordare un finanziamento sono inserite in un elenco nell'ordine del punteggio totale ottenuto. In base alla disponibilità di bilancio sarà accordato un finanziamento alle proposte meglio classificate. Le altre proposte per le quali è raccomandato un cofinanziamento saranno inserite in un elenco di riserva.


(1)  Questo significa che il cofinanziamento di un'azione specifica, presentata da un richiedente al fine di ottenere una sovvenzione, può essere ammesso a un cofinanziamento della Commissione solo una volta all'anno, indipendentemente dalla durata di tale azione.