13.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 41/11 |
DECISIONE 2007/91/PESC DEL CONSIGLIO
del 12 febbraio 2007
che modifica la decisione 2004/197/PESC relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (ATHENA)
IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,
visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 28, paragrafo 3,
considerando quanto segue:
(1) |
Il 23 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la decisione 2004/197/PESC (1). |
(2) |
L'articolo 42 della decisione 2004/197/PESC prevede che tale decisione, inclusi gli allegati, sia sottoposta a riesame dopo ciascuna operazione e almeno ogni 18 mesi. |
(3) |
Il Consiglio decide, caso per caso, se un'operazione ha implicazioni nel settore militare o della difesa, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, del trattato, |
DECIDE:
Articolo 1
La decisione 2004/197/PESC è modificata come segue:
1) |
all'articolo 1 sono aggiunte le seguenti lettere:
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2) |
all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. È istituito un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni.»; |
3) |
all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente: «1. Il segretario generale del Consiglio, dopo aver informato il comitato speciale, nomina l'amministratore e almeno un amministratore aggiunto per un periodo di tre anni.»; |
4) |
all'articolo 10, paragrafo 5, la seconda frase è soppressa; |
5) |
il titolo del capo 3 è sostituito dal seguente: «CAPO 3 DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE CON STATI MEMBRI, ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA, STATI TERZI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI» |
6) |
nel capo 3 sono inseriti gli articoli seguenti: «Articolo 10 bis Disposizioni amministrative con gli Stati membri o le istituzioni dell'Unione europea 1. Disposizioni amministrative possono essere negoziate con gli Stati membri o le istituzioni dell'Unione europea per facilitare l'approvvigionamento nelle operazioni alle condizioni economicamente più favorevoli. Queste disposizioni assumono la forma di scambio di lettere tra ATHENA, rappresentata dal comandante dell'operazione o, in mancanza di questo, dall'amministratore, e le autorità amministrative competenti degli Stati membri o delle istituzioni dell'Unione europea in questione. 2. Il comitato speciale è consultato prima della firma di qualsiasi disposizione. Articolo 10 ter Disposizioni amministrative con Stati terzi od organizzazioni internazionali 1. Disposizioni amministrative possono essere negoziate con uno Stato terzo o con un'organizzazione internazionale, in particolare per facilitare l'approvvigionamento in teatro alle condizioni economicamente più favorevoli, tenuto conto dei vincoli operativi. Queste disposizioni assumono la forma di scambio di lettere tra ATHENA, rappresentata dal comandante dell'operazione o, in mancanza di questo, dall'amministratore, e le autorità amministrative competenti dello Stato terzo o dell'organizzazione internazionale in questione. 2. Prima della firma, qualsiasi disposizione è sottoposta al comitato speciale per approvazione.»; |
7) |
all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente: «3 bis. Durante la fase attiva di un'azione di sostegno militare, stabilita dal Consiglio, sono a carico di ATHENA come costi comuni operativi i costi comuni definiti dal Consiglio caso per caso con riferimento all'allegato III.»; |
8) |
all'articolo 18, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente: «3. Gli stanziamenti d'impegno e di pagamento sono specificati per titoli e per capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in articoli.»; |
9) |
all'articolo 20, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente: «L'amministratore comunica la sua intenzione al comitato speciale, se i tempi lo consentono, almeno con una settimana di anticipo.»; |
10) |
l'articolo 22 è sostituito dal seguente: «Articolo 22 Esecuzione anticipata Non appena approvato il bilancio annuale, gli stanziamenti possono essere utilizzati per coprire gli impegni e i pagamenti per quanto necessario sotto il profilo operativo.»; |
11) |
all'articolo 23, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti: «1. Gli stanziamenti di pagamento, destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni e che non sono coperti dalle entrate diverse, sono finanziati con i contributi degli Stati membri partecipanti. 2. Gli stanziamenti di pagamento destinati a coprire i costi comuni operativi di un'operazione sono coperti con i contributi degli Stati membri e degli Stati terzi contributori. 3. I contributi degli Stati membri contributori corrispondono all'importo degli stanziamenti di pagamento iscritti in bilancio e destinati a coprire i costi comuni operativi dell'operazione in questione, dedotti gli importi dei contributi dagli Stati terzi contributori per la stessa operazione in applicazione dell'articolo 11.»; |
12) |
all'articolo 24, il paragrafo 1 è soppresso; |
13) |
all'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente: «8. L'amministratore accusa ricevuta dei contributi.»; |
14) |
l'articolo 25 è modificato come segue:
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15) |
all'articolo 31, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente: «4. Nel periodo precedente alla sottoscrizione del bilancio di un'operazione, l'amministratore e il comandante dell'operazione o il suo rappresentante rendono conto al comitato speciale ogni mese, per il rispettivo settore di competenza, delle spese ammissibili come costi comuni di questa operazione.»; |
16) |
l'articolo 37 è modificato come segue:
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17) |
all'articolo 38, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti: «1. Il comandante di ciascuna operazione fornisce al contabile di ATHENA, entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio oppure, se la data è precedente, entro quattro mesi dalla fine dell'operazione affidatagli, le informazioni necessarie per redigere i conti annuali dei costi comuni, i conti annuali delle spese prefinanziate e rimborsate ai sensi dell'articolo 27 e la relazione annuale di attività. 2. L'amministratore, affiancato dal contabile e dal comandante di ciascuna operazione, redige e presenta al comitato speciale e al collegio dei revisori, entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, i conti annuali provvisori e la relazione annuale di attività. 2 bis. Entro il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio il comitato speciale riceve una relazione annuale di revisione contabile dal collegio dei revisori e i conti annuali definitivi di ATHENA dall'amministratore, affiancato dal contabile e dal comandante di ciascuna operazione. Entro il 30 settembre successivo alla chiusura dell'esercizio il comitato speciale esamina i conti annuali alla luce della relazione di revisione contabile del collegio dei revisori, al fine di dare scarico all'amministratore, al contabile e al comandante di ciascuna operazione.»; |
18) |
all'articolo 38, paragrafo 8, la prima frase è sostituita dalla seguente: «8. Entro il 31 marzo di ogni anno ciascuno Stato membro che partecipa a un'operazione fornisce su base volontaria all'amministratore, se del caso attraverso il comandante dell'operazione, informazioni circa i costi incrementali sostenuti per l'operazione durante il precedente esercizio.»; |
19) |
l'articolo 41 è soppresso; |
20) |
l'allegato I è modificato come segue:
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21) |
l'allegato III, parte III-A è modificato come segue:
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22) |
nell'allegato III, parte III-B, sono inserite le voci seguenti:
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23) |
nell'allegato III è inserita la seguente parte: «III-C Costi comuni operativi presi in carico da ATHENA, se richiesto dal comandante dell'operazione e approvato dal comitato speciale
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Articolo 2
La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.
Articolo 3
La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2007.
Per il Consiglio
Il presidente
F.-W. STEINMEIER
(1) GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/68/PESC (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 59).