13.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 41/11


DECISIONE 2007/91/PESC DEL CONSIGLIO

del 12 febbraio 2007

che modifica la decisione 2004/197/PESC relativa all'istituzione di un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa (ATHENA)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sull'Unione europea, in particolare l’articolo 13, paragrafo 3, e l’articolo 28, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

Il 23 febbraio 2004 il Consiglio ha adottato la decisione 2004/197/PESC (1).

(2)

L'articolo 42 della decisione 2004/197/PESC prevede che tale decisione, inclusi gli allegati, sia sottoposta a riesame dopo ciascuna operazione e almeno ogni 18 mesi.

(3)

Il Consiglio decide, caso per caso, se un'operazione ha implicazioni nel settore militare o della difesa, ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 3, del trattato,

DECIDE:

Articolo 1

La decisione 2004/197/PESC è modificata come segue:

1)

all'articolo 1 sono aggiunte le seguenti lettere:

«c)

“operazioni”: operazioni dell'Unione europea che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa;

d)

“azioni di sostegno militare”: le operazioni dell'Unione europea, o parte di esse, decise dal Consiglio a sostegno di uno Stato terzo o di un'organizzazione terza, che hanno implicazioni nel settore militare o della difesa, ma non sono sotto il comando dell'Unione europea.»;

2)

all'articolo 2, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   È istituito un meccanismo per amministrare il finanziamento dei costi comuni delle operazioni.»;

3)

all'articolo 7, il paragrafo 1 è sostituito dal seguente:

«1.   Il segretario generale del Consiglio, dopo aver informato il comitato speciale, nomina l'amministratore e almeno un amministratore aggiunto per un periodo di tre anni.»;

4)

all'articolo 10, paragrafo 5, la seconda frase è soppressa;

5)

il titolo del capo 3 è sostituito dal seguente:

«CAPO 3

DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE CON STATI MEMBRI, ISTITUZIONI DELL'UNIONE EUROPEA, STATI TERZI E ORGANIZZAZIONI INTERNAZIONALI»

6)

nel capo 3 sono inseriti gli articoli seguenti:

«Articolo 10 bis

Disposizioni amministrative con gli Stati membri o le istituzioni dell'Unione europea

1.   Disposizioni amministrative possono essere negoziate con gli Stati membri o le istituzioni dell'Unione europea per facilitare l'approvvigionamento nelle operazioni alle condizioni economicamente più favorevoli. Queste disposizioni assumono la forma di scambio di lettere tra ATHENA, rappresentata dal comandante dell'operazione o, in mancanza di questo, dall'amministratore, e le autorità amministrative competenti degli Stati membri o delle istituzioni dell'Unione europea in questione.

2.   Il comitato speciale è consultato prima della firma di qualsiasi disposizione.

Articolo 10 ter

Disposizioni amministrative con Stati terzi od organizzazioni internazionali

1.   Disposizioni amministrative possono essere negoziate con uno Stato terzo o con un'organizzazione internazionale, in particolare per facilitare l'approvvigionamento in teatro alle condizioni economicamente più favorevoli, tenuto conto dei vincoli operativi. Queste disposizioni assumono la forma di scambio di lettere tra ATHENA, rappresentata dal comandante dell'operazione o, in mancanza di questo, dall'amministratore, e le autorità amministrative competenti dello Stato terzo o dell'organizzazione internazionale in questione.

2.   Prima della firma, qualsiasi disposizione è sottoposta al comitato speciale per approvazione.»;

7)

all'articolo 14 è aggiunto il paragrafo seguente:

«3 bis.   Durante la fase attiva di un'azione di sostegno militare, stabilita dal Consiglio, sono a carico di ATHENA come costi comuni operativi i costi comuni definiti dal Consiglio caso per caso con riferimento all'allegato III.»;

8)

all'articolo 18, paragrafo 3, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«3.   Gli stanziamenti d'impegno e di pagamento sono specificati per titoli e per capitoli che raggruppano le spese a seconda della loro natura o della loro destinazione e ripartiti, per quanto occorra, in articoli.»;

9)

all'articolo 20, paragrafo 1, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«L'amministratore comunica la sua intenzione al comitato speciale, se i tempi lo consentono, almeno con una settimana di anticipo.»;

10)

l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

«Articolo 22

Esecuzione anticipata

Non appena approvato il bilancio annuale, gli stanziamenti possono essere utilizzati per coprire gli impegni e i pagamenti per quanto necessario sotto il profilo operativo.»;

11)

all'articolo 23, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Gli stanziamenti di pagamento, destinati a coprire i costi comuni insorti per la preparazione o a seguito di operazioni e che non sono coperti dalle entrate diverse, sono finanziati con i contributi degli Stati membri partecipanti.

2.   Gli stanziamenti di pagamento destinati a coprire i costi comuni operativi di un'operazione sono coperti con i contributi degli Stati membri e degli Stati terzi contributori.

3.   I contributi degli Stati membri contributori corrispondono all'importo degli stanziamenti di pagamento iscritti in bilancio e destinati a coprire i costi comuni operativi dell'operazione in questione, dedotti gli importi dei contributi dagli Stati terzi contributori per la stessa operazione in applicazione dell'articolo 11.»;

12)

all'articolo 24, il paragrafo 1 è soppresso;

13)

all'articolo 24 è aggiunto il paragrafo seguente:

«8.   L'amministratore accusa ricevuta dei contributi.»;

14)

l'articolo 25 è modificato come segue:

a)

la terza frase del paragrafo 3 è soppressa;

b)

è aggiunto il paragrafo seguente:

«9.   Ove siano necessari fondi per un'operazione prima di ricevere contributi sufficienti per l'operazione stessa, i contributi versati in anticipo dagli Stati membri finanziatori dell'operazione, previa approvazione degli Stati membri anticipatori, possono essere utilizzati fino al 50 % del totale per coprire i contributi dovuti per l'operazione in questione. I contributi versati in anticipo sono reintegrati dagli Stati membri anticipatori entro 90 giorni dall'invio della richiesta.»;

15)

all'articolo 31, paragrafo 4, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«4.   Nel periodo precedente alla sottoscrizione del bilancio di un'operazione, l'amministratore e il comandante dell'operazione o il suo rappresentante rendono conto al comitato speciale ogni mese, per il rispettivo settore di competenza, delle spese ammissibili come costi comuni di questa operazione.»;

16)

l'articolo 37 è modificato come segue:

a)

il paragrafo 3 è soppresso;

b)

nel paragrafo 4, primo comma, la seconda frase è sostituita dalla seguente:

«Il comitato speciale nomina ogni anno, con effetto dal 1o gennaio dell'anno successivo, due membri per un periodo di tre anni rinnovabile un'unica volta, scelti tra i candidati proposti dagli Stati membri. Il comitato speciale può prorogare il mandato di un membro per un periodo massimo di 6 mesi.»;

c)

nel paragrafo 4, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

«d)

verificano, sia durante l'esercizio in corso sia a posteriori, tramite controlli in loco e sulla base di documenti giustificativi, che l'esecuzione delle spese finanziate o prefinanziate da ATHENA sia conforme alla normativa applicabile e ai principi di sana gestione finanziaria, vale a dire ai principi di economia, efficienza ed efficacia, e che i controlli interni siano adeguati.»;

d)

nel paragrafo 4, secondo comma, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«Ogni anno il collegio dei revisori dei conti elegge tra i suoi membri un nuovo presidente o ne proroga il mandato.»;

17)

all'articolo 38, i paragrafi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

«1.   Il comandante di ciascuna operazione fornisce al contabile di ATHENA, entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell'esercizio oppure, se la data è precedente, entro quattro mesi dalla fine dell'operazione affidatagli, le informazioni necessarie per redigere i conti annuali dei costi comuni, i conti annuali delle spese prefinanziate e rimborsate ai sensi dell'articolo 27 e la relazione annuale di attività.

2.   L'amministratore, affiancato dal contabile e dal comandante di ciascuna operazione, redige e presenta al comitato speciale e al collegio dei revisori, entro il 30 aprile successivo alla chiusura dell'esercizio, i conti annuali provvisori e la relazione annuale di attività.

2 bis.   Entro il 31 luglio successivo alla chiusura dell'esercizio il comitato speciale riceve una relazione annuale di revisione contabile dal collegio dei revisori e i conti annuali definitivi di ATHENA dall'amministratore, affiancato dal contabile e dal comandante di ciascuna operazione. Entro il 30 settembre successivo alla chiusura dell'esercizio il comitato speciale esamina i conti annuali alla luce della relazione di revisione contabile del collegio dei revisori, al fine di dare scarico all'amministratore, al contabile e al comandante di ciascuna operazione.»;

18)

all'articolo 38, paragrafo 8, la prima frase è sostituita dalla seguente:

«8.   Entro il 31 marzo di ogni anno ciascuno Stato membro che partecipa a un'operazione fornisce su base volontaria all'amministratore, se del caso attraverso il comandante dell'operazione, informazioni circa i costi incrementali sostenuti per l'operazione durante il precedente esercizio.»;

19)

l'articolo 41 è soppresso;

20)

l'allegato I è modificato come segue:

a)

i punti «1. Costi della revisione dei conti» e «4. Costi bancari» sono soppressi;

b)

è aggiunto il comma seguente:

«La parte generale del bilancio annuale comprende inoltre, se necessario, stanziamenti destinati a coprire i seguenti costi comuni relativi ad operazioni al cui finanziamento contribuiscono gli Stati membri partecipanti:

1)

Costi bancari

2)

Costi della revisione dei conti

3)

Costi comuni relativi alla fase preparatoria di un'operazione ai sensi dell'allegato II.»;

21)

l'allegato III, parte III-A è modificato come segue:

a)

i punti 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2)

Costi incrementali sostenuti per il sostegno alla forza nel suo insieme

I costi definiti di seguito sono quelli sostenuti in conseguenza dello schieramento della forza in loco:

a)

:

lavori relativi allo schieramento/all'infrastruttura

:

spese assolutamente necessarie affinché la forza nel suo insieme compia la sua missione (aeroporti, ferrovie, porti, strade, inclusi i punti di sbarco e le aree di raccolta avanzate di uso comune; forniture di energia e di acqua, protezione statica della forza, strutture di deposito, parcheggi; supporto ingegneristico);

b)

:

segni di identificazione

:

segni di identificazione specifici, carte d'identità «Unione europea», tesserini di riconoscimento, medaglie, bandiere con i colori dell'Unione europea e altri segni di identificazione della forza o del comando (tranne vestiti, berretti o uniformi);

c)

:

servizi medici

:

evacuazioni mediche d'urgenza (Medevac).

3)

Costi incrementali derivanti dal ricorso da parte dell'Unione europea a mezzi e capacità comuni della NATO messi a disposizione per un'operazione diretta dall'Unione europea.

I costi a carico dell'Unione europea derivanti dall'applicazione, per una delle sue operazioni militari, degli accordi tra l'Unione europea e la NATO relativi alla messa a disposizione, al controllo e alla restituzione o al richiamo di mezzi e capacità comuni della NATO resi disponibili per un'operazione diretta dall'Unione europea. Rimborsi della NATO all'Unione europea.»;

b)

è aggiunto il punto seguente:

«4)

Costi incrementali sostenuti dall'Unione europea per beni, servizi o lavori di cui all'elenco dei costi comuni e messi a disposizione di un'operazione condotta dall'Unione europea da parte di uno Stato membro, un'istituzione dell'Unione europea, uno Stato terzo o un'organizzazione internazionale in conformità ad una disposizione di cui agli articoli 10 bis e 10 ter. I rimborsi effettuati da uno Stato, un'istituzione dell'Unione europea o un'organizzazione internazionale in base a siffatta disposizione.»;

22)

nell'allegato III, parte III-B, sono inserite le voci seguenti:

«Comandi multinazionali dei gruppi operativi

:

i comandi multinazionali dei gruppi operativi dell'Unione europea schierati nella zona delle operazioni.

Acquisizione di informazioni

:

acquisizione di informazioni [immagini satellitari; intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) a livello di teatro, inclusa la sorveglianza aria-suolo; intelligence umana].»;

23)

nell'allegato III è inserita la seguente parte:

«III-C

Costi comuni operativi presi in carico da ATHENA, se richiesto dal comandante dell'operazione e approvato dal comitato speciale

a)

Attrezzature supplementari essenziali: noleggio o acquisto nel corso dell’operazione di attrezzature specifiche non previste essenziali per l’esecuzione dell’operazione nella misura in cui le attrezzature acquistate non vengano rimpatriate al termine della missione;

b)

servizi medici: strutture di ruolo 1, 2 e 3 in teatro;

c)

acquisizione di informazioni: acquisizione di informazioni [immagini satellitari; intelligence, sorveglianza e ricognizione (ISR) a livello di teatro, inclusa la sorveglianza aria-suolo; intelligence umana];

d)

altre capacità essenziali a livello di teatro: capacità a livello di teatro [sminamento nel teatro se necessario per l'operazione; protezione chimica, biologica, radiologica, nucleare (CBRN); impianti di deposito e di approvvigionamento di carburante; stoccaggio e distruzione delle armi e delle munizioni raccolte nella zona delle operazioni] conformemente all'azione comune.»

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Articolo 3

La presente decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

Fatto a Bruxelles, addì 12 febbraio 2007.

Per il Consiglio

Il presidente

F.-W. STEINMEIER


(1)  GU L 63 del 28.2.2004, pag. 68. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/68/PESC (GU L 27 del 29.1.2005, pag. 59).