7.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 33/4


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 2007

che modifica la decisione 2006/415/CE relativamente ad alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nel Regno Unito

[notificata con il numero C(2007) 404]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/83/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

vista la direttiva 89/662/CEE del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativa ai controlli veterinari applicabili negli scambi intracomunitari, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (1), in particolare l'articolo 9, paragrafo 3,

vista la direttiva 90/425/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa ai controlli veterinari e zootecnici applicabili negli scambi intracomunitari di taluni animali vivi e prodotti di origine animale, nella prospettiva della realizzazione del mercato interno (2), in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

(1)

La decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE (3) stabilisce alcune misure di protezione al fine di prevenire la diffusione dell’influenza aviaria nelle parti della Comunità esenti dalla malattia attraverso il movimento di volatili, nonché dei prodotti da loro derivati.

(2)

Il Regno Unito ha notificato la comparsa di un focolaio di influenza aviaria ad alta patogenicità H5N1 nel pollame sul suo territorio e ha preso misure appropriate in conformità della decisione 2006/415/CE, compresa l'istituzione delle aree A e B di cui all'articolo 4 di detta decisione.

(3)

La Commissione ha potuto accertare che i limiti delle aree A e B fissati dall'autorità competente del Regno Unito si trovano a una distanza sufficiente dalla sede effettiva del focolaio. È quindi possibile confermare le aree A e B nel Regno Unito e determinare la durata di tale regionalizzazione.

(4)

La decisione 2006/415/CE va pertanto modificata di conseguenza.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione vanno riesaminate alla prossima riunione del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 2006/415/CE è modificato conformemente all'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33; rettifica pubblicata nella GU L 195 del 2.6.2004, pag. 12).

(2)  GU L 224 del 18.8.1990, pag. 29. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2002/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 315 del 19.11.2002, pag. 14).

(3)  GU L 164 del 16.6.2006, pag. 51. Decisione modificata dalla decisione 2007/79/CE (GU L 26 del 2.2.2007, pag. 5).


ALLEGATO

L'allegato della decisione 2006/415/CE è così modificato:

1.

Alla parte A è aggiunto il testo seguente:

«Codice ISO del paese

Stato membro

Area A

Termine ultimo di applicazione dell'art. 4, par. 4, lett. b), punto iii)

Codice

(ove disponibile)

Denominazione

UK

REGNO UNITO

 

 

12.3.2007

Zona di protezione

00154

Parte della contea di Suffolk compresa in un cerchio dal raggio di 3 chilometri con il centro sulla coordinata TM4009079918 (1).

Zona di sorveglianza

00154

Parte della contea di Suffolk compresa in un cerchio dal raggio di 10 chilometri con il centro sulla coordinata TM4009079918 (1).

2.

Alla parte B è aggiunto il testo seguente:

«Codice ISO del paese

Stato membro

Area B

Termine ultimo di applicazione dell'art. 4, par. 4, lett. b), punto iii)

Codice

(ove disponibile)

Denominazione

UK

REGNO UNITO

 

 

12.3.2007

00154

00162

Parti delle contee di Norfolk e di Suffolk comprese entro i seguenti limiti:

 

Dalla coordinata TM357400 (2), seguire una strada secondaria verso ovest fino all'incrocio a T sulla coordinata TM346400 (2). Girare a destra nella B1083 e continuare verso nord lungo la B1083 fino alla rotatoria sulla coordinata TM292500 (2). Girare a sinistra nella A1152 e continuare verso ovest e poi verso sud fino alla rotatoria sulla coordinata TM259493 (2).

 

Girare a destra nella B1079 e continuare verso ovest e poi verso nord fino all'incrocio sulla coordinata TM214538 (2). Girare a sinistra sulla B1078 e continuare verso ovest fino all'incrocio con la A140(T) sulla coordinata TM111548 (2). Girare a destra e continuare verso nord lungo la A140(T) fino all'incrocio con la A47(T) sulla TG219038 (2).

 

Girare a destra e continuare verso nord-est e poi verso est lungo la A47(T) fino alla rotatoria sulla coordinata TG518084 (2).

 

Girare nella A149 e continuare verso sud-ovest fino all'incrocio sulla TG521080 (2). Seguire la B1141 verso sud-est fino all'incrocio con una strada secondaria sulla coordinata TG525078 (2).

 

Girare a sinistra nella strada secondaria e continuare verso est fino all'incrocio a T con un'altra strada secondaria lungo la costa sulla coordinata TG531079 (2) [il limite si estende direttamente ad est verso la costa sulla TG532078 (2) e segue la costa verso sud fino alla coordinata TM357400 (2)].


(1)  Si tratta di una coordinata del Sistema nazionale britannico di coordinate topografiche.»

(2)  Si tratta di coordinate del Sistema nazionale britannico di coordinate topografiche.»