3.2.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 28/25


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 2 febbraio 2007

relativa a misure di emergenza che sospendono le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano provenienti dalla Repubblica di Guinea

[notificata con il numero C(2007) 278]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/82/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (1), in particolare l'articolo 53, paragrafo 1, lettera b),

considerando quanto segue:

(1)

Una recente ispezione effettuata dai servizi della Commissione nella Repubblica di Guinea ha rivelato gravi carenze igieniche nell'intero ciclo produttivo dei prodotti della pesca, tra le quali rientrano una catena del freddo inadeguata, l'uso di acqua non potabile e condizioni sanitarie manchevoli delle navi e degli stabilimenti. È probabile che tali carenze portino a una contaminazione nociva dei prodotti della pesca, che in tal caso presenterebbero un grave rischio per la salute dei consumatori.

(2)

Ad aggravare la situazione è inoltre emersa, in seguito all'ispezione, un'assenza di adeguati controlli sanitari da parte delle autorità competenti della Repubblica di Guinea.

(3)

Occorre pertanto sospendere con effetto immediato le importazioni di prodotti della pesca, quali definiti nel regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (2), provenienti dalla Repubblica di Guinea. Data la gravità delle carenze individuate nel corso dell'ispezione, è opportuno che la sospensione si applichi anche ai prodotti della pesca spediti nella Comunità prima che la presente decisione abbia effetto, ma non ancora introdotti nella Comunità.

(4)

La presente decisione va riesaminata alla luce delle garanzie offerte dalla Repubblica di Guinea e in seguito all'esito positivo di una nuova ispezione da parte dei servizi della Commissione.

(5)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Campo d'applicazione

La presente decisione si applica a tutti i prodotti della pesca provenienti dalla Repubblica di Guinea e destinati al consumo umano.

Articolo 2

Divieti

Gli Stati membri vietano l'importazione nel loro territorio dei prodotti di cui all'articolo 1.

Tale divieto si applica a tutte le partite di prodotti pervenute ai posti di ispezione frontaliera della Comunità, indipendentemente dal fatto che le partite siano state prodotte, immagazzinate o certificate nel paese d'origine prima che la presente decisione abbia effetto.

Articolo 3

Imputazione delle spese

Tutte le spese connesse all'applicazione della presente decisione sono a carico del destinatario o del suo rappresentante.

Articolo 4

Conformità

Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione dei provvedimenti presi per conformarsi alla presente decisione.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 2 febbraio 2007.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)   GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

(2)   GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 del Consiglio (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).