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6.2.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell’Unione europea |
L 32/174 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 20 dicembre 2006
relativa alla proroga del termine per l'immissione sul mercato di biocidi contenenti taluni principi attivi non esaminati nel corso del programma di lavoro decennale di cui all’articolo 16, paragrafo 2, della direttiva 98/8/CE
[notificata con il numero C(2006) 6707]
(Il testi in lingua ceca, danese, inglese, finlandese, greca e svedese sono i soli facenti fede)
(2007/70/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la direttiva 98/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa all'immissione sul mercato dei biocidi (1), in particolare l'articolo 16, paragrafo 2,
considerando quanto segue:
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(1) |
L’articolo 16, paragrafo 2, secondo comma, e paragrafo 3, della direttiva 98/8/CE (di seguito «la direttiva») stabilisce che nei casi in cui le informazioni e i dati richiesti per la valutazione di un principio attivo non siano stati presentati entro il termine prescritto, si può decidere che tale principio attivo non sia iscritto negli allegati I, I A o I B della direttiva. In seguito a tale decisione, gli Stati membri dovrebbero revocare tutte le autorizzazioni relative ai biocidi che contengono detto principio attivo. |
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(2) |
I regolamenti della Commissione (CE) n. 1896/2000 e (CE) n. 2032/2003 stabiliscono le modalità di attuazione della prima e della seconda fase del programma di lavoro decennale di cui all'articolo 16, paragrafo 2, della direttiva. L’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2032/2003 fissa al 1o settembre 2006 la data a decorrere dalla quale gli Stati membri revocano le autorizzazioni esistenti per i biocidi contenenti principi attivi riguardo ai quali non è stata accolta alcuna notifica né è stato manifestato interesse da parte di uno Stato membro. |
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(3) |
L’articolo 4 bis del regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, modificato dal regolamento (CE) n. 1048/2005 della Commissione, stabilisce le condizioni a cui uno Stato membro può chiedere alla Commissione una proroga della fase di eliminazione graduale di cui all'articolo 4, paragrafo 2, e le condizioni per la concessione di tale proroga. |
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(4) |
Per alcuni dei principi attivi di cui sarà vietato l'uso nei biocidi dopo il 1o settembre 2006 taluni Stati membri hanno presentato alla Commissione richieste di proroga della fase di eliminazione graduale accompagnate da informazioni volte a dimostrare la necessità di una continuazione dell’uso delle sostanze in oggetto. |
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(5) |
Finlandia, Danimarca, [Norvegia e Islanda] hanno trasmesso informazioni volte a dimostrare la mancanza di alternative adeguate al catrame di pino per quanto riguarda il suo uso come prodotto per la protezione del legno in edifici, imbarcazioni e oggetti in legno di interesse storico. Una proroga della fase di eliminazione graduale di tale sostanza appare opportuna al fine di tutelare il patrimonio culturale degli Stati membri e dei paesi interessati. |
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(6) |
La Repubblica ceca ha trasmesso informazioni volte a dimostrare la larga diffusione dell’uso di N-clorobenzensolfonammide sodica/clorammina B come disinfettante da parte delle forze armate e dei servizi di sanità pubblica cechi. La sua sostituzione con altre sostanze notificate potrebbe rivelarsi problematica se dovesse avere luogo entro la fine della fase di eliminazione graduale, soprattutto nei casi in cui fosse necessario ricorrere a procedure di appalto pubblico. Una proroga della fase di eliminazione graduale per tale sostanza appare opportuna per consentirne la sostituzione con altri disinfettanti. |
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(7) |
La Grecia ha trasmesso informazioni volte a dimostrare la diffusione dell’uso di temefos nella lotta contro le zanzare e nel controllo della sanità pubblica da parte delle autorità pubbliche. La sua sostituzione con altre sostanze notificate potrebbe rivelarsi problematica se dovesse avere luogo entro la fine della fase di eliminazione graduale, soprattutto nei casi in cui fosse necessario ricorrere a procedure di appalto pubblico. Una proroga della fase di eliminazione graduale per tale sostanza appare opportuna per consentirne la sostituzione con altre sostanze disponibili. |
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(8) |
Il Regno Unito ha trasmesso informazioni volte a dimostrare la necessità di proseguire temporaneamente l’uso di ammoniaca come biocida per l'igiene veterinaria per la prevenzione di infezioni da coccidi, cryptosporidium e nematodi nel bestiame. Una proroga della fase di eliminazione graduale per tale sostanza appare opportuna per consentirne la graduale sostituzione con altre sostanze disponibili notificate per la valutazione nell’ambito del programma di revisione della direttiva. |
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(9) |
I provvedimenti di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per i biocidi, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
In deroga all’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 2032/2003 della Commissione, gli Stati membri elencati nella colonna B dell’allegato della presente decisione possono concedere o mantenere un’autorizzazione esistente per l’immissione sul mercato di biocidi contenenti i principi elencati nella colonna A dell’allegato per gli usi essenziali di cui alla colonna D e fino alle date di cui alla colonna C dell’allegato stesso.
Articolo 2
(1) Gli Stati membri che si avvalgono della deroga di cui all’articolo 1 della presente decisione si adoperano per garantire il rispetto delle seguenti condizioni:
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a) |
la continuazione dell’uso è possibile solo a condizione che i prodotti contenenti il principio siano approvati per l'uso essenziale previsto; |
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b) |
la continuazione dell’uso è ammessa solo se non produce effetti inaccettabili per la salute umana o animale, o per l'ambiente; |
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c) |
al momento della concessione dell’approvazione sono imposte idonee misure di riduzione dei rischi; |
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d) |
i biocidi in oggetto che restano sul mercato dopo il 1o settembre 2006 sono rietichettati in conformità alle condizioni di limitazione d'impiego; |
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e) |
se del caso, gli Stati membri garantiscono che i detentori delle approvazioni o gli Stati membri interessati esaminino alternative a tali usi, ovvero che venga preparato un fascicolo da presentare conformemente alla procedura di cui all'articolo 11 della direttiva 98/8/CE entro il 14 maggio 2008. |
(2) Gli Stati membri interessati informano ogni anno la Commissione in merito all’applicazione del paragrafo 1 e in particolare sulle iniziative adottate ai sensi della lettera e).
Articolo 3
La Repubblica di Finlandia, il Regno di Danimarca, la Repubblica ceca, la Repubblica greca e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 20 dicembre 2006.
Per la Commissione
Stavros DIMAS
Membro della Commissione
ALLEGATO
Elenco dei riconoscimenti di cui all'articolo 1
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Colonna A |
Colonna B |
Colonna C |
Colonna D |
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Principio attivo |
Stato membro |
Date |
Uso |
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Catrame di pino |
Finlandia |
14.5.2010 |
Come prodotto per la protezione del legno per edifici, imbarcazioni e oggetti che fanno parte del patrimonio culturale degli Stati membri richiedenti |
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CE n. 232-374-8 CAS n. 8011-48-1 |
Danimarca |
14.5.2010 |
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N-clorobenzensolfonammide sodica/Clorammina B CE n. 204-847-9 CAS n. 127-52-6 |
Repubblica ceca |
1.11.2007 |
Disinfettante per impiego da parte del servizio di sanità pubblica, del servizio veterinario pubblico e delle forze armate (scopi civili) dello Stato membro richiedente. |
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Temefos CE n. 222-191-1 CAS n. 3383-96-8 |
Grecia |
1.11.2007 |
Contro le zanzare (Culicidae) e a scopo di controllo della sanità pubblica |
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Ammoniaca CE n. 231-635-3 CAS n. 7664-41-7 |
Regno Unito |
14.5.2008 |
Biocida per l'igiene veterinaria per la prevenzione di infezioni da coccidi, cryptosporidia e nematodi nel bestiame; solo quando non possono essere utilizzati altri mezzi con effetti analoghi |