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13.1.2007 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
L 8/59 |
DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 22 dicembre 2006
che stabilisce misure transitorie per la commercializzazione di taluni prodotti d’origine animale ottenuti in Bulgaria e in Romania
[notificata con il numero C(2006) 7028]
(Testo rilevante ai fini del SEE)
(2007/30/CE)
LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania (1), in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,
visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania (2), in particolare l’articolo 42,
considerando quanto segue:
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(1) |
Dall’1 gennaio 2007, i prodotti d’origine animale ottenuti in Bulgaria e in Romania («i nuovi Stati membri»), dovranno essere commercializzati secondo le pertinenti norme comunitarie soprattutto riguardo alla struttura e all’igiene degli stabilimenti e al controllo e alla bollatura sanitaria dei prodotti. |
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(2) |
In particolare, i suddetti prodotti dovranno rispondere ai requisiti fissati dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull’igiene dei prodotti alimentari (3) e dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (4). |
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(3) |
Taluni prodotti d’origine animale ottenuti in Bulgaria e in Romania prima dell’1 gennaio 2007 possono trovarsi nelle scorte dopo la data di adesione. È possibile che tali prodotti non soddisfino tutti i requisiti previsti dalla normativa veterinaria della Comunità. |
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(4) |
Per facilitare, in Bulgaria e in Romania, la transizione dall’attuale regime a quello istituito con l’applicazione della normativa veterinaria della Comunità, è opportuno stabilire misure transitorie per la commercializzazione di tali prodotti. |
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(5) |
Le misure devono tener conto dell’origine di tali prodotti di origine animale, delle scorte degli imballaggi nonché del materiale da imballaggio e delle etichette recanti marchi a stampa. |
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(6) |
Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, |
HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:
Articolo 1
La presente decisione si applica ai prodotti d’origine animale che:
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a) |
rientrano nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004; e |
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b) |
sono stati ottenuti in stabilimenti in Bulgaria e in Romania fino al 31 dicembre 2006. |
Articolo 2
1. I prodotti di cui all’articolo 1 possono essere commercializzati dall’1 gennaio al 31 dicembre 2007 nel nuovo Stato membro di origine purché rechino il marchio nazionale previsto in tale Stato membro prima dell’1 gennaio 2007 per i prodotti di origine animale idonei al consumo umano.
2. Gli Stati membri, conformemente alla direttiva 89/662/CEE (5) sono stati ottenuti in stabilimenti in Bulgaria e in Romania fino al 31 dicembre 2006.
Articolo 3
I prodotti di cui all’articolo 1 possono essere commercializzati dall’1 gennaio al 31 dicembre 2007 nel nuovo Stato membro di origine purché rechino il marchio nazionale previsto in tale Stato membro prima
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a) |
rechino il bollo sanitario per l’esportazione o il marchio di identificazione degli stabilimenti interessati, di cui all’articolo 5, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 853/2004; |
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b) |
siano accompagnati dal documento di cui all’articolo 14 del regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (6) con il quale l’autorità competente del nuovo Stato membro d’origine certifica quanto segue: «Prodotto prima dell’1 gennaio 2007, conformemente alla decisione 2007/30/CE della Commissione.» |
Articolo 4
Le scorte di materiale prestampato di confezionamento e imballaggio e le etichette recanti il marchio prescritto nel nuovo Stato membro di origine prima dell’1 gennaio 2007 per i prodotti di origine animale idonei al consumo umano, possono essere usate fino al 31 dicembre 2007 per la commercializzazione sul mercato interno di cui all’articolo 2.
Articolo 5
La presente decisione verrà applicata con riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e alla data di entrata in vigore dello stesso.
Articolo 6
Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.
Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.
Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione
(1) GU L 157 del 21.6.2005, pag. 11.
(2) GU L 157 del 21.6.2005, pag. 203.
(3) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.
(4) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1662/2006 della Commissione (GU L 320 del 18.11.2006, pag. 1).
(5) GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2004/41/CE (GU L 157 del 30.4.2004, pag. 33).
(6) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83.