13.1.2007   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 8/57


DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 22 dicembre 2006

che stabilisce misure transitorie per alcuni prodotti d’origine animale, disciplinati dal regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, provenienti da paesi terzi e introdotti in Bulgaria e in Romania prima dell’1 gennaio 2007

[notificata con il numero C(2006) 7019]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2007/29/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il trattato di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 4, paragrafo 3,

visto l’atto di adesione della Bulgaria e della Romania, in particolare l’articolo 42,

considerando quanto segue:

(1)

La Bulgaria e la Romania aderiranno alla Comunità l’1 gennaio 2007. Taluni prodotti di origine animale originari di paesi terzi, introdotti in Bulgaria e in Romania in provenienza da tali paesi terzi prima di tale data, non sono conformi alle pertinenti norme comunitarie di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale (1).

(2)

Alcuni di questi prodotti sono stati ammessi alla libera circolazione in Bulgaria e Romania mentre altri non godono ancora di questo regime doganale e, in entrambi i paesi, sono sottoposti a controllo doganale.

(3)

Per facilitare la transizione dall’attuale regime in Bulgaria e Romania a quello istituito dall’applicazione della legislazione comunitaria, è opportuno fissare misure transitorie per la commercializzazione di tali prodotti.

(4)

È anche opportuno evitare che prodotti non conformi alla legislazione comunitaria siano introdotto in altri Stati membri. Essi potranno essere venduti solo sul mercato interno della Bulgaria e della Romania o essere esportati verso paesi terzi a opportune condizioni. Poiché inoltre l’attuale sistema di tracciabilità è insufficiente, i prodotti non conformi non devono essere trattati da stabilimenti autorizzati a inviare i propri prodotti nella Comunità.

(5)

Entro un anno dalla data dell’adesione, i prodotti non ancora ammessi alla libera circolazione nei due paesi, o esportati, e che restano in deposito sotto controllo doganale, devono essere distrutti.

(6)

Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del Comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Campo d'applicazione

La presente decisione si applica ai prodotti d’origine animale che:

a)

rientrino nel campo d’applicazione del regolamento (CE) n. 853/2004, pur senza soddisfare i requisiti di tale regolamento; e

b)

siano stati introdotti in Bulgaria e in Romania da paesi terzi prima dell’1 gennaio 2007.

Articolo 2

Prodotti d’origine animale ammessi alla libera circolazione prima dell’1 gennaio 2007

1.   I prodotti di cui all’articolo 1 («prodotti d’origine animale») ammessi alla libera circolazione in Bulgaria e in Romania («i nuovi Stati membri») prima dell’1 gennaio 2007 possono essere venduti solo sul loro mercato nazionale fino al 31 dicembre 2007.

I prodotti d’origine animale:

a)

non possono essere trattati da stabilimenti autorizzati a inviare i propri prodotti ad altri Stati membri; e

b)

devono recare il marchio nazionale, prescritto dalle norme nazionali del nuovo Stato membro alla data dell’ammissione alla libera circolazione.

2.   Gli Stati membri garantiscono, ai sensi della direttiva 89/662/CEE (2) del Consiglio e in particolare dell’articolo 3, che i prodotti di cui al paragrafo 1 non siano oggetto di scambi tra gli Stati membri.

3.   In deroga al paragrafo 1, i nuovi Stati membri possono autorizzare l’esportazione, fino al 31 dicembre 2007, dei prodotti d’origine animale verso un paese terzo, alle seguenti condizioni:

a)

l’esportazione deve avvenire ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio (3).

b)

ogni partita deve essere trasportata direttamente nel paese terzo sotto il controllo delle autorità competenti senza attraversare il territorio di altri Stati membri;

c)

ogni partita deve essere esportata in un mezzo di trasporto sigillato dalla competente autorità e i sigilli vanno controllati al punto d’uscita dei nuovi Stati membri.

Articolo 3

Prodotti d’origine animale introdotti nei nuovi Stati membri ma non ammessi alla libera circolazione prima dell’1 gennaio 2007

1.   I prodotti d’origine animale introdotti nei nuovi Stati membri, ma non ammessi alla libera circolazione nei nuovi Stati membri prima dell’1 gennaio 2007, vanno soggetti alle norme dei paragrafi 2 e 3.

2.   I prodotti d’origine animale possono essere ammessi alla libera circolazione nei nuovi Stati membri o inviati verso un paese terzo alle condizioni fissate dall’articolo 2.

3.   Dall’1 gennaio 2008, tutte le partite di prodotti d’origine animale sotto controllo doganale, saranno distrutte sotto il controllo dell’autorità competente.

I costi di tale distruzione sono imputati interamente al proprietario della partita.

Articolo 4

Applicazione

La presente decisione verrà applicata con la riserva dell’entrata in vigore del trattato di adesione della Bulgaria e della Romania e a decorrere dalla sua entrata in vigore.

Articolo 5

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 22 dicembre 2006.

Per la Commissione

Markos KYPRIANOU

Membro della Commissione


(1)  GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

(2)  GU L 395 del 30.12.1989, pag. 13.

(3)  GU L 31 dell’1.2.2002, pag. 1.